Il giorno 9 settembre 96 tra la delegazione Telecom Italia Mobile e la delegazione
Slc-Cgil, Silt-Cisl, Uilte-Uil
- attesa la definizione, in data odierna, del nuovo Ccnl per i dipendenti delle Aziende
di Telecomunicazione;
- tenuto conto della necessità di armonizzare al Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro le regolamentazioni normo - applicative di specifica valenza e peculiarità
aziendale come in precedenza disciplinate dall'autonomia collettiva, da ultimo in
particolare nel Cc per i lavoratori della Sip del 30 giugno 1992 e nelle Lettere
Aggiuntive al medesimo contratto del 21 luglio 1992, nonché nei verbali di accordo del 3
febbraio 1993 sottoscritto dalla delegazione Iritel, Stet, Intersind e dalla delegazione
Filpt-Cgil, Fpt-Silt-Cisl, Uilte-Uil e del 22 settembre 1994 sottoscritto dalla
delegazione Telecom Italia, Intersind e dalla delegazione Filpt-Cgil, Silt-Cisl,
Uilte-Uil;
- nel condiviso presupposto che le disposizioni appresso riportate, sia con riferimento
alle singole materie che nel loro complesso, integrano in modo esaustivo le norme del
nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, costituendo con esse un insieme
inscindibile che uniforma le norme precedentemente esistenti per effetto di Accordi e di
Contratti Collettivi;
Le parti si danno atto che, nel quadro di
una competizione globalizzata e di uno scenario mutevole degli assetti organizzativi, la
valorizzazione del sistema di relazioni industriali riveste un ruolo centrale al fine
della previsione e della gestione dei cambiamenti imposti dal mercato.
In questa ottica di valutazione congiunta su obiettivi e strategie, Telecom Italia
Mobile e le organizzazioni sindacali stipulanti concordano sull'opportunità di attuare un
sistema di relazioni industriali finalizzato al principio del coinvolgimento e della
partecipazione anche per la individuazione di strumenti e percorsi ispirati a principi di
efficacia e sviluppo.
Le parti, pertanto, convengono di riservare spazi distinti rispettivamente
all'informativa, al confronto negoziale e alla partecipazione, individuando due livelli di
interlocuzione, uno nazionale ed uno, a livello territoriale, con le Rsu, congiuntamente
alle competenti strutture delle o.s. stipulanti.
Informativa
La Tim e le organizzazioni sindacali stipulanti, nella comune convinzione della
opportunità e necessità di un sempre maggiore coinvolgimento delle risorse umane
nell'evoluzione degli assetti organizzativi e delle dinamiche tecnologiche e di mercato,
al fine di rafforzare nel personale la consapevolezza e la conoscenza dei processi e dei
programmi, convengono di istituire un sistema di comunicazione e di responsabilizzazione
che veda coinvolti i lavoratori e le strutture sindacali, coerentemente con l'indirizzo
volto a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla costruzione di un'Azienda aperta
agli stimoli di provenienza esogena e/o endogena.
A tale fine, le Parti prevedono di istituire momenti di sintesi su temi specifici con le
modalità e le cadenze di seguito specificate.
1. Le oo.ss. a livello nazionale verranno informate, con cadenza annuale, sulle
implicazioni derivanti da progetti aziendali di particolare rilevanza, dall'introduzione
di innovazioni tecnologiche di portata generale e da modifiche organizzative comportanti
la reingegnerizzazione di processi produttivi. In particolare formeranno oggetto
dell'informativa le ricadute a livello inquadramentale, le politiche di programmazione
aziendale in ordine agli investimenti e le linee di indirizzo generale per i nuovi
insediamenti.
2. Analoga informativa riguarderà le Rsu, congiuntamente alle competenti strutture
delle oo.ss. stipulanti, per ciò che concerne i progetti che dispieghino i loro effetti
esclusivamente a livello di unità produttiva.
3. Per quanto riguarda l'inquadramento, a livello nazionale verrà fornita, con cadenza
annuale, un'informativa sull'andamento delle valutazioni compiute dall'azienda, fornendo
altresì i dati aggregati delle risultanze di tali valutazioni; ciò, anche al fine di
articolare gli interventi formativi.
4. A fronte della necessità di monitorare la situazione dell'occupazione per approntare
le opportune strategie, l'azienda fornirà con cadenza annuale un'informativa a livello
nazionale relativamente all'andamento complessivo dell'occupazione, con particolare
riferimento alla situazione femminile; nello stesso tempo e con le stesse finalità
l'informativa riguarderà le diverse tipologie di contratti di assunzione, nonché i dati
relativi alle prestazioni del personale utili alla verifica degli orari di fatto.
5. In tema di Premio di risultato sarà fornita a livello Nazionale adeguata informativa
sui risultati del premio stesso.
6. Con cadenza annuale verrà fornita a livello nazionale un'informativa sul ricorso
all'istituto del contratto di formazione e lavoro nonché sull'utilizzo del Part-time
7. Le Rsu congiuntamente alle competenti strutture delle oo.ss. stipulanti saranno
informate circa i riferimenti adottati ed i riflessi derivanti dall'applicazione delle
aliquote massime di personale in ferie concordate a livello nazionale.
8. Le Rsu congiuntamente alle competenti strutture delle oo.ss. stipulanti saranno
informate su eventuali particolari modalità applicative dell'istituto della
reperibilità.
9. Le Rsu congiuntamente alle competenti strutture delle oo.ss. stipulanti saranno
informate circa le modalità applicative sul territorio dei contratti a tempo determinato.
10. Solo per le sedi su cui insistono la DG, le strutture di CT e/o GTR sarà espletata
una informativa a livello di Rsu congiuntamente alle competenti strutture delle oo.ss
stipulanti sulle implicazioni delle valutazioni aziendali in tema di inquadramento.
11 Le Rsu congiuntamente alle competenti strutture delle oo.ss. stipulanti saranno
informate delle modalità applicative del ricorso al lavoro part-time.
Il sistema di relazioni, nell'intento di coniugare snellezza di assetti e articolazione
suddivisa su di una pluralità di soggetti, riserva al livello nazionale le seguenti
materie:
a) articolazione degli orari di lavoro strutturati a livello nazionale;
b) elevazione percentuale del lavoro part-time, individuazione di ulteriori fatti specie
per le quali ricorrere ai contratti a tempo determinato;
c) aliquote massime di personale in ferie per determinate tipologie ed aree di
attività;
d) ambito di collocazione e criteri applicativi degli istituti della reperibilità e del
riposo compensativo;
e) definizione di criteri, modalità e massimali del salario logistico;
f) definizione e articolazione qualitativa e quantitativa dell'Incentivo ai venditori;
Saranno oggetto di negoziazione con le Rsu congiuntamente alle competenti strutture
delle oo.ss. stipulanti (di norma all'interno di cornici definitorie predisposte a livello
di contratto nazionale aziendale) le seguenti materie:
g) articolazione degli orari di lavoro al livello di unità produttiva non ricompresi
nella previsione della lett. a);
h) eventuale applicazione della fascia mobile di entrata e di intervallo;
i) superamento a livello di unità produttiva della percentuale di contratti a tempo
determinato.
Partecipazione
Le Parti convengono di individuare adeguati momenti in cui verranno affrontate le
tematiche afferenti sia i riflessi concernenti le nuove implementazioni organizzative che
i progetti relativi alla sperimentazione di ipotesi di telelavoro. In quest'ottica le
Parti porranno in essere un esame congiunto, per valutare le conseguenze che le nuove
forme di organizzazione del lavoro (telelavoro, ecc.) potranno determinare
sull'occupazione ed in particolare sull'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti
portatori di handicap.
Commissione paritetica per la formazione e la riqualificazione
Le Parti convengono di istituire una commissione paritetica per la formazione e la
riqualificazione, composta da 3 membri designati dall'azienda e da 3 membri di parte
sindacale, che si riunirà con la periodicità richiesta dall'evoluzione delle
problematiche in discussione, e comunque almeno una volta ogni anno.
La commissione:
a) esamina le politiche formative aziendali, per quanto concerne sia l'aggiornamento
specialistico sia l'accrescimento professionale e gli adeguamenti al ruolo;
b) acquisisce le risultanze dell'addestramento formativo di base e degli ulteriori iter
formativi, verificandone la correlazione con le specifiche esigenze produttive e
proponendone il contestuale arricchimento con opportuni interventi mirati all'integrazione
ed alla cooperazione interfunzionale, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento del
processo e della prestazione;
c) vaglia la rispondenza dei piani di intervento formativo all'obiettivo del
consolidamento di un complesso omogeneo di valori culturali integrati con gli obiettivi
aziendali.
Nel quadro dei mutamenti che connotano la situazione strutturale e congiunturale del
settore ed in considerazione dei radicali cambiamenti tecnologici ed organizzativi che
contraddistinguono le prospettive produttive, le Parti riconoscono la necessità di
individuare strumenti dì intervento idonei alla diffusione della cultura della
soddisfazione del cliente e al perseguimento di obiettivi di accrescimento del livello di
qualità dei processi e dei prodotti.
Tale obiettivo viene perseguito attraverso l'istituzione di una commissione paritetica
per la qualità, composta da 3 membri designati dall'azienda e da 3 membri di parte
sindacale, che si riunirà con la periodicità richiesta dall'evoluzione delle tematiche
di sua competenza, e comunque almeno una volta ogni anno.
Commissione paritetica per le pari opportunità uomo - donna
Le parti convengono di realizzare, attraverso l'istituzione di una apposita Commissione
ed in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13.12.1984 n. 635 e dalle
disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo - donna, attività di studio e
di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e all'individuazione e rimozione
di eventuali ostacoli all'effettiva parità di opportunità per uomini e donne nel lavoro.
La commissione sarà composta di sei membri, di cui tre designati dall'azienda e tre
nominati dalle oo.ss. a livello nazionale.
La commissione si riunirà presso la direzione generale con cadenza di norma semestrale;
le relative convocazioni verranno effettuate su richiesta di una delle parti con un
preavviso di almeno 1 mese.
La commissione:
a) segue lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria e le iniziative in tema
di azioni positive promosse in Italia e nei Paesi della UE
b) valuta gli esiti delle indagini e degli studi realizzati sul tema, al fine di
promuovere la conoscenza della materia;
c) propone specifiche sperimentazioni di azioni positive, vagliandone altresì la
compatibilità con le esigenze tecnico - organizzative dell'Azienda;
d) sviluppa iniziative di prevenzione delle diverse forme di molestie sessuali sul luogo
di lavoro, anche promuovendo ed attuando studi e ricerche sul fenomeno.
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere ammesso, di massima, per tutte
le categorie professionali. Restano comunque esclusi, attese le vincolanti esigenze di
servizio, i seguenti lavoratori:
- quadri ed impiegati aventi funzioni direttive su altro personale;
- personale turnista (fatta eccezione per il personale addetto ai customer care
territoriali).
La percentuale massima dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale non potrà
superare complessivamente il 12%, da calcolarsi sul personale in forza presso le singole
unità produttive di appartenenza; incrementi di detta percentuale potranno essere
concordati a livello aziendale nazionale dalle parti stipulanti, in relazione alle
esigenze organizzative e professionali dei settori interessati.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà svolgersi nella forma cosiddetta
orizzontale, con durata della prestazione lavorativa, di norma senza soluzione di
continuità, pari alla metà del normale orario giornaliero; in relazione alle esigenze
del settore di appartenenza detta prestazione, di norma con intervallo, potrà altresì
essere pari ai 3/4 del normale orario di lavoro giornaliero.
3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà inoltre svolgersi nella forma
cosiddetta verticale, con prestazione lavorativa concentrata in tre giorni alla settimana
per una durata settimanale pari alla metà del normale, ovvero nella forma cosiddetta
ciclica, con prestazione lavorativa concentrata in predefiniti periodi dell'anno solare.
Trasformazione e ripristino del rapporto
4. La domanda del lavoratore ordinario volta alla trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, potrà essere accolta compatibilmente con le esigenze di
servizio.
5. L'azienda nell'accoglimento delle domande di trasformazione a tempo parziale terrà
particolarmente conto delle seguenti priorità:
a) lavoratori con figli di età inferiore a 10 anni; la priorità potrà valere per un
solo coniuge;
b) lavoratori studenti di cui all'art.10 della legge 20 maggio 1970, n.300;
c) gravi e documentati motivi di salute;
d) altre motivazioni, in particolare di carattere familiare.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art.5, comma 2, del Ccnl e fatta salva ogni
diversa regolamentazione delle parti, il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà avere
durata illimitata e comunque non potrà essere utilizzato per periodi inferiori all'anno.
7. La facoltà di ripristino del rapporto a tempo pieno per i lavoratori che abbiano
ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale, è ammessa,
avuto riguardo agli assetti organizzativi del settore, per ciascun anno ed in ogni singola
unità produttiva, entro il limite massimo del 50% del personale suddetto in forza
nell'unità produttiva di appartenenza.
Discipline particolari
8. Per l'esatta determinazione dei giorni di ferie spettanti al lavoratore nell'ipotesi
di prestazioni a tempo parziale pari alla metà del normale orario di lavoro di cui al
precedente punto 3, si divide il numero dei giorni di ferie previste dal 10 comma
dell'art.12 del Ccnl per il determinatore 2. Lo stesso criterio, con coefficienti
adeguatamente riproporzionati in base al regime orario, verrà applicato a prestazioni a
tempo parziale di nuova introduzione di cui al precedente punto 3.
9. Nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% svolto nella forma
cosiddetta verticale con prestazione concentrata in tre giorni alla settimana, la durata
giornaliera della prestazione sarà di norma pari ad un minimo di 7 ore in due delle dette
giornate. In tal caso, almeno 4 giorni di ferie effettivamente spettanti devono coincidere
con le giornate in cui è prevista una prestazione inferiore a 7 ore.
10. Nell'ipotesi di prestazioni a tempo parziale di cui al precedente punto 3 il numero
dei giorni di permesso individuale retribuito riconosciuti nel corso di ciascun anno in
sostituzione delle soppresse festività religiose, secondo le modalità di cui all'art.10,
comma 4, del Ccnl, sarà riproporzionato in ragione della ridotta prestazione lavorativa.
1. È considerato posto normale di lavoro quello dove attualmente il lavoratore deve
trovarsi all'inizio dell'orario di lavoro per prendere servizio, sia che debba ivi
prestare la sua opera fino al momento fissato per la cessazione, sia che da tale posto
debba successivamente spostarsi.
2.-Per esigenze di servizio, il lavoratore può essere comandato ad iniziare e terminare
il lavoro - entro la propria sede di lavoro - anche al di fuori del proprio normale posto
di lavoro.
3. Per il personale operante stabilmente all'esterno che si avvale dell'automezzo
sociale per lo svolgimento della propria attività lavorativa - prelevandolo all'inizio
dell'orario giornaliero di lavoro e depositandolo al termine dell'orario di lavoro
medesimo - ove l'attività sia svolta entro i confini della sede di lavoro, il mancato
rientro al posto normale di lavoro per la fruizione dell'intervallo meridiano verrà
risarcito attraverso la corresponsione di un importo forfetario giornaliero di lire
10.500.
4. L'importo di cui al precedente comma 3, di carattere risarcitorio per l'espletamento
di attività in luoghi sempre diversi dalla sede aziendale, verrà corrisposto anche al
restante personale qualora la prestazione, fornita entro la sede di lavoro in luoghi
diversi da quelli aziendali, sia svolta con le medesime modalità in vigore per il
personale operante all'esterno e per una durata dell'attività resa all'esterno pari ad
almeno 4 ore a cavallo dell'intervallo meridiano.
5. Sino a diversa regolamentazione del regime di intervallo meridiano, da definirsi tra
le parti stipulanti a livello aziendale entro sei mesi dalla data di stipula del Ccnl, per
i lavoratori operanti stabilmente all'esterno si confermano le disposizioni di cui
all'art.6 comma 3 del Ccl Sip '92.
6. A livello aziendale le parti si impegnano a ridefinire nuovi criteri di
regolamentazione delle prestazioni rese nell'ambito della sede di lavoro e dei correlati
trattamenti indennitari corrisposti, avuto riguardo alle dinamiche organizzative aziendali
ed alle conseguenti necessità di flessibilizzazione nell'impiego del personale e nella
gestione delle mobilità professionali.
1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 10, del Ccnl, le parti
stipulanti si impegnano a definire entro sei mesi dalla stipula del Ccnl regimi di orario
la cui flessibilità consenta di ottimizzare le prestazioni in ragione delle specifiche
esigenze organizzative dell'azienda e dei correlati presidi di servizio da garantire. Sino
all'entrata in vigore delle suddette regolamentazioni, che potranno assumere anche
carattere sperimentale, i regimi di flessibilità di cui all'art. 7 del previgente Ccl Sip
del 1992 e relative Lettere Aggiuntive, si intendono confermati come in atto applicati e
limitatamente alle nuove strutture organizzative afferenti al mutato quadro organizzativo
di riferimento.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1997, la durata settimanale dell'orario di lavoro è
fissata in 38 ore e 10 minuti (orario normale e turni sfalsati); dalla stessa data la
durata settimanale dell'orario di lavoro è stabilita in 37 ore e 40 minuti per il
personale partecipante a turni sfalsati/avvicendati per la copertura di un arco orario
giornaliero almeno pari a 15 ore.
1 Nelle giornate del 24 e 31 dicembre sarà osservato un orario di lavoro limitato alle
ore antimeridiane.
2. Le festività nazionali ed infrasettimanali, nonché la festività del Santo Patrono,
non possono essere normalmente destinate quali seconde giornate di libertà per i
lavoratori in turno che fruiscono di dette seconde giornate di libertà non sempre in
coincidenza con il sabato. Qualora tale coincidenza si verifichi e non risulti possibile
per esigenze di servizio lo spostamento della giornata di libertà ad altro giorno della
settimana, spetta per detta giornata un compenso pari a quello previsto dall'accordo
interconfederale del 3.12.1954.
3. Si conferma che ai lavoratori verranno accordate 20 ore di permesso retribuito in
ragione d'anno secondo le stesse modalità di fruizione previste al comma 4 dell'art.10
del Ccnl; dette ore di permesso retribuito verranno riconosciute al personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale in misura proporzionale alla loro ridotta prestazione
lavorativa.
4. Le previsioni di cui al precedente comma assorbono, per le domeniche in cui vengono
celebrate le ex festività del 2 giugno e del 4 novembre, il compenso previsto per le
festività nazionali coincidenti con la domenica dall'accordo interconfederale del
3.12.1954.
5. Le norme contenute nel medesimo accordo troveranno applicazione anche in caso di
coincidenza della domenica con la ricorrenza del Santo Patrono.
6. Per quanto riguarda il giorno del Santo Patrono, in caso di spostamento della sua
celebrazione, vengono applicati i seguenti criteri: (tab.1)
CELEBRAZIONE DEL SANTO PATRONO
a) spostata in giorno di domenica
b) spostata in giorno fisso di calendario (ad es.: 1° giorno di un determinato mese)
c) spostata in un giorno fisso della settimana (ad es.:1° martedì di un determinato
mese)
GIORNO DA CONSIDERARE FESTIVO
giorno del Santo Patrono
giorno della celebrazione
giorno del Santo Patrono
Per le località nelle quali la ricorrenza del Santo Patrono coincide sempre con una
festività nazionale o infrasettimanale è stabilita una ricorrenza sostitutiva a data
fissa.
7.-Nel caso in cui sia disposto dall'Azienda lo spostamento dei turni di riposo
settimanale senza il preavviso di almeno due giorni antecedenti quello già fissato per il
riposo, il lavoratore ha diritto per tale giornata, in aggiunta alla normale retribuzione,
al compenso di cui all'art.1 1, comma 7, lett. e), del Ccnl.
1. Le ore di lavoro pomeridiane prestate nelle giornate del 4 e 31 dicembre sono pagate
con il compenso di cui al comma 7 lettere c) o d) dell'art. 11 del Ccnl.
Discipline particolari
2. Nel caso di prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario richieste senza
preavviso dopo il termine dell'orario normale di lavoro, sarà corrisposto al lavoratore
un ulteriore compenso equivalente ad 1 ora di lavoro supplementare e/o straordinario; tale
ulteriore compenso sarà corrisposto nella misura più elevata nel caso di prestazione
svolta in parte in ore notturne o in ore festive.
3. Nel caso di prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario effettuate non in
continuità con il normale orario di lavoro, sarà comunque assicurato al lavoratore un
compenso complessivo equivalente a 2 ore di lavoro supplementare e/o straordinario (3 ore
in caso di prestazioni notturne di lavoratori non reperibili).
4. Per il personale operante nei centri di assistenza radiomobile le ore di lavoro
prestate nella fascia oraria dei giorni feriali 19-21 in turni sfalsati saranno compensate
con una maggiorazione del 3% della quota dello stipendio mensile e dell'indennità di
contingenza, salvo il caso in cui spetti il compenso di cui al comma 8 dell'art.1l del
Ccnl.
1.-AI personale ordinario dei customer care territoriali nel periodo 1° giugno-30
settembre, sarà di norma concesso un periodo continuativo di ferie non superiore a 3
settimane di calendario.
Il residuo periodo di ferie non fruito dal personale anzidetto nel periodo
sopraindicato, sarà goduto nella restante parte dell'anno.
2. Le parti provvederanno a definire, a livello nazionale aziendale le aliquote massime
di personale contemporaneamente in ferie per determinate tipologie di aree di attività.
3. Per la determinazione dei giorni di ferie spettanti al lavoratore la cui prestazione
lavorativa sia concentrata in 4 giorni alla settimana, si applica il coefficiente di 1,5.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 12, del Ccnl, il decorso delle
ferie resta interrotto qualora il lavoratore sia colpito da grave lutto familiare
(genitore, coniuge, figli o fratelli). Anche in questo caso il lavoratore dovrà
comunicare tempestivamente all'Azienda l'evento luttuoso.
5. Fermo restando quanto specificato all'art. 12 del Ccnl, nonché al precedente punto
4, nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno che effettuino
prestazioni giornaliere, di durata non omogenea, si procederà a computare le ferie fruite
in dette giornate conteggiando le corrispondenti ore lavorative.
6. Per l'esatta determinazione del numero di ore spettanti al lavoratore si moltiplica
il numero di giorni dì ferie previsti al comma 1 dell'art.12 del Ccnl per l'orario
giornaliero di lavoro, ottenuto, quest'ultimo, dividendo per 6 l'orario settimanale. La
relativa spettanza resta comunque uguale a quella del personale non interessato
dall'applicazione di tale criterio di computo.
7. Resta in ogni caso confermato che le ferie andranno fruite a giornata intera.
In relazione a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in tema di
classificazione del personale:
- conformemente ai principi, ivi espressi, di valorizzazione dell'apporto professionale
delle risorse umane e dell'apprezzamento delle specificità di ruolo generate dai processi
di innovazione e dalle dinamiche organizzative aziendali,
- assunto il valore fondamentale del concetto di professionalità intesa come l'insieme
delle competenze e delle capacità derivanti dalla formazione di base, dalla preparazione
tecnico - professionale, dall'esperienza professionale acquisita e dalla maturazione di
ruolo via via conseguita,
si esplicano di seguito le logiche di apprezzamento degli aspetti evolutivi delle
professionalità, di impiego delle risorse, atte a garantire, all'interno dell'azienda, il
presidio e lo sviluppo del sistema professionale delineato.
Nell'ottica di assicurare una corretta valorizzazione dell'evoluzione professionale, in
coerenza con quanto previsto nell'ambito dei profili per ciascuna figura professionale e
dell'orientamento alla flessibilità ed efficacia organizzativa, i criteri di riferimento
per l'apprezzamento delle professionalità, si attengono in particolare:
- alla presenza di condizioni tecnico-organizzative che rappresentano la connessione tra
le modalità di espletamento dell'attività e le tecnologie/metodologie presenti
nell'ambiente organizzativo d'appartenenza; tale connessione caratterizza in modo
specifico lattività rispetto all'intero ciclo di lavoro, accentuandone la
visibilità organizzativa e l'ambito di autonomia e/o responsabilizzazione;
- al sistema di conoscenze proprio di ciascuna figura professionale, che rappresenta
l'insieme delle cognizioni di base, delle conoscenze teorico-pratiche acquisite durante
l'iter di preparazione tecnico-professionale e derivanti dallo svolgimento della propria
attività, la padronanza delle tecnologie, procedure, metodologie utilizzate nel corso
dell'esperienza lavorativa;
- alla formazione professionale, intesa come l'insieme degli interventi atti a
realizzare una piena ed efficace espressione del ruolo in coerenza con i nuovi modelli
organizzativi orientati all'integrazione, alla gestione sistemica, alla capacità di
focalizzare e risolvere i problemi. Tali interventi si esprimono sia nello sviluppo di un
sistema di competenze in grado di mantenere ed aggiornare le conoscenze e le capacità
operative, sia nel consolidamento delle capacità di interagire con l'innovazione e la
complessità tecnico-organizzativa;
- alla quantità e qualità della prestazione. Il primo criterio individua il carattere
organico continuativo e strutturato della prestazione lavorativa che fornisce alla stessa
visibilità organizzativa e ne consente la collocazione ed il proficuo utilizzo in un
sistema produttivo definito ed articolato. Il secondo, fa riferimento all'efficace e
matura espressione delle competenze professionali, alla piena attivazione dell'autonomia,
responsabilità professionale e decisionalità richieste per ciascuna figura, alla
tensione realizzativa ed alle capacità di riorientamento in presenza delle evoluzioni del
contesto interno/esterno;
- alla consapevolezza del ruolo intesa come effettiva presenza dei fattori che esprimono
il pieno consolidamento della professionalità. Tali fattori si sostanziano nella
partecipazione ai valori dell'Azienda, nell'acquisizione della visibilità sul processo di
lavoro coerente con i contenuti di ciascuna figura professionale,
nell'orientamento/finalizzazione al cliente nella padronanza delle relazioni necessarie
per realizzare le finalità organizzative dei ruoli.
Coerentemente ai principi sopra enunciati, si esplicitano i seguenti criteri di impiego
del personale, orientati a garantire un crescente arricchimento della valenza
professionale delle risorse coerente con le esigenze tecnico -organizzative d'impresa:
- Ricomposizione: l'impiego della risorsa deve prevedere 1 'acquisizione di un livello
comune di professionalità che compendi elementi tecnici e di ruolo tale da evitare una
parcellizzazione di compiti nell'ambito di attività che attengono, in maniera
costitutiva, alla finalità organizzativa del ruolo;
- Specializzazione: in relazione all'evoluzione tecnologica e di mercato e alle connesse
esigenze dei diversi ambienti organizzativi d'appartenenza può prevedersi un impiego
delle risorse mirato, tramite opportuni interventi addestrativi ed esperienze operative,
allapprendimento di conoscenze specialistiche finalizzato a realizzare condizioni di
elevata efficienza e qualità;
- fungibilità: è 1'utilizzazione della risorsa, oltreché in tutti i compiti
principali ed accessori relativi alla propria attività prevalente (fungibilità
verticale), anche in compiti di altre attività del settore operativo d'appartenenza, in
connessione con lo svolgimento dell'attività propria o temporaneamente, per sopraggiunte
particolari esigenze di servizio quali ad esempio adempimenti di nuove disposizioni di
legge, prescrizioni della pubblica autorità, calamità naturali (fungibilità
orizzontale);
- mobilità orizzontale: in relazione alle esigenze tecnico-produttive delle diverse
unità organizzative può prevedersi la mobilità della risorsa, in posizioni di pari
livello inquadramentale, in settori operativi diversi da quello di provenienza ovvero -
nell'ambito dello stesso ambiente organizzativo - il passaggio a diverse attività
prevalenti o ad altra figura professionale.
Area quadri
In considerazione della particolare configurazione organizzativa di Tim nelle sue
articolazioni di Direzione Generale e territoriali, in relazione alla specificità del
proprio contesto di riferimento, la Telecom Italia Mobile intende costituire una così
detta area quadri, nell'ambito del livello G, per determinate e specifiche
professionalità operanti nelle strutture aziendali le cui caratteristiche possono essere
così evidenziate:
- titolari di responsabilità e gestione delle risorse con attività di coordinamento,
conduzione, e controllo di attività organizzative, caratterizzate dal presidio di
segmenti di business e da un apporto personale proprio di una professionalità matura ed
evoluta, che concorre a determinare il controllo di singole e rilevanti unità
organizzative
- personale inserito nell'ambito di funzioni nelle quali le attività allo stesso
demandate sono caratterizzate da contenuti altamente progettuali e creativi, non
proceduralizzati e standardizzati, richiedenti soluzioni ed applicazioni di particolare
innovatività.
In ragione di quanto sopra al personale di livello G verrà corrisposto uno specifico
elemento retributivo professionale, a titolo di assegno ad personam il cui importo mensile
è pari a £.190.000. A tale personale saranno per il resto applicate le disposizioni
previste per i quadri dell'art. 39 del Ccnl e dal capitolo quadri del presente accordo,
anche per ciò che attiene l'assenza di limitazioni in materia di orario di lavoro ai
sensi dell'art.1 R.d.l. 15 marzo 1923, n.692 e R.d. 10 settembre 1923, n.1955.
1. I lavoratori verranno assegnati a far data dal 1.10.1996 ai livelli inquadramentali
ed alle figure professionali previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro in
relazione alle previgenti posizioni di lavoro del Ccnl Sip del 30 giugno 1992 ed alle
tabelle di equiparazione di seguito riportate, che costituiscono parte integrante del
presente accordo.
2. Il personale collocato nella figura professionale di "Addetto ad attività
operative" conseguirà il livello B secondo parametri temporali complessivamente
corrispondenti ai previgenti iter automatici per il conseguimento del livello 8 di cui al
Ccl Sip del 30 giugno 1992.
3. In presenza degli attuali modelli organizzativi consolidati, ai fini del passaggio
discrezionale al livello C nella figura professionale di "Primo addetto ad attività
operative" saranno tenute in considerazione le medesime condizioni di apprezzamento
della dimensione organizzativa della struttura di appartenenza, come previste nella
previgente disciplina del Ccl Sip del 30 giugno 1992 per il personale con posizione di
lavoro di "Lavoratore addetto agli immobili e servizi".
4. Il personale collocato nelle figure professionali di "Addetto ad attività
tecniche" ed ""Addetto ad attività impiegatizie" conseguirà il
livello C secondo parametri temporali complessivamente corrispondenti ai previgenti iter
automatici per il conseguimento del livello.
Il personale assegnato alla figura professionale di "Addetto ad attività
impiegatizie" per il quale il Ccl Sip 30 giugno 1992 prevedeva l'accesso con
automatismo al livello 6, potrà conseguire il livello D nella figura professionale di
"Impiegato esperto" secondo parametri temporali corrispondenti al previgente
iter inquadramentale di riferimento. Verranno individuati specifici percorsi formativi
atti ad agevolare lo sviluppo della nuova figura professionale a fronte di eventuali casi
di lavoratori che non abbiano conseguito un adeguato livello di maturazione. Tale fenomeno
sarà oggetto di specifica informativa nei confronti delle organizzazioni sindacali
stipulanti.
5. Il personale collocato nelle figure professionali di "Assistente"
"Assistente ad attività specialistiche" e "Venditore" conseguirà il
livello D dopo 36 mesi di effettivo servizio.
L'assegnazione di tale personale al livello E nelle figure professionali di
"Assistente senior" "Assistente ad attività specialistiche senior" e
"Venditore senior" avrà luogo secondo parametri temporali corrispondenti ai
previgenti iter inquadramentali di riferimento. Verranno individuati specifici percorsi
formativi atti ad agevolare lo sviluppo delle nuove figure professionali a fronte di
eventuali casi di lavoratori che non abbiano conseguito un adeguato livello di
maturazione. Tale fenomeno sarà oggetto di specifica informativa nei confronti delle
organizzazioni sindacali stipulanti.
6. Le disposizioni dei punti precedenti trovano applicazione al personale in forza alla
data del 1.10.1996.
7. Per il personale assunto a far data dal 1.10.1996 ed inserito nelle figure
professionali di "Assistente" "Assistente ad attività specialistiche"
e "Venditore" l'accesso al livello E nelle figure professionali rispettivamente
di "Assistente senior" "Assistente ad attività specialistiche senior"
"Venditore senior" avrà luogo di norma - previa valutazione discrezionale
dell'Azienda sulla professionalità maturata - dopo 45 mesi di effettivo servizio al
livello D.
Nei confronti dei lavoratori il cui processo di maturazione non si presenti coerente con
le aspettative di ruolo, saranno adottate le opportune iniziative gestionali e formative
finalizzate a favorire un progressivo avanzamento nel processo di consolidamento della
professionalità anche mediante processi di mobilità professionale.
Ai lavoratori inquadrati al livello F provenienti dal livello 3 del previgente Ccl Sip
del 30 giugno 92 saranno applicate a titolo individuale, salvo diversa richiesta da
effettuarsi entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le
disposizioni normative del comma 3 Formazione, comma 4 Informazione, comma 5
Responsabilità civile e penale e del comma 6 Brevetti contenute nellart.39 del Ccnl
nonché le previsioni dell'accordo di armonizzazione in tema di "quadri" (orario
di lavoro, rimborsi spese e trasferimenti).
8. Ai lavoratori, già in servizio alla data del 1.10.1996, che saranno inquadrati al
livello G e non inseriti nell'area "quadri" saranno applicate a titolo
individuale, salvo diversa richiesta da effettuarsi entro 3 mesi le disposizioni normative
del comma 3 Formazione comma 4 Informazione, comma 5 Responsabilità civile e penale e del
comma 6 Brevetti contenute nell'art.39 del Ccnl, nonché le previsioni dell'accordo di
armonizzazione in tema di quadri (Orario di lavoro, Rimborsi spese e Trasferimenti). Per
il personale inserito nel livello G e non immesso nell'area quadri a far data dal
1.10.1996, nonché per il personale proveniente dai livelli inferiori della scala
inquadramentale del Ccnl, non verrà corrisposto l'elemento retributivo professionale.
L'accesso al livello apicale per ciascun profilo professionale si inquadra nel contesto
evolutivo ed innovativo delle Tlc, caratterizzato da spiccate peculiarità nelle strutture
aziendali nelle organizzazioni del lavoro e nelle figure professionali delle diverse
aziende del settore.
La Tim sottoposta a tensioni di mercato ed innovazioni tecnologiche pervasa da esigenze
di qualità dell'offerta e di soddisfazione del cliente adotta un sistema di formazione
(mirata e di base) volto a consentire un'adeguata operatività e a garantire un rendimento
qualitativo continuo ed aggiornato.
Pertanto, coerentemente alle definizioni della professionalità (insieme delle
conoscenze di base, competenze e capacità derivanti da formazione, preparazione tecnico-
professionale, maturazione di ruolo conseguita nel tempo) e dei criteri di impiego del
personale (ricomposizione, specializzazione, fungibilità, mobilità) la valutazione del
grado di raggiungimento dei valori conseguiti per l'accesso al livello apicale dei diversi
profili professionali sarà effettuata mediante:
1) definizione di un tempo minimo di permanenza (30 mesi di effettivo servizio) del
lavoratore nel livello di appartenenza nel settore operativo, in relazione all'intensità
di utilizzazione all'interno dell'unità operativa sulle diverse fasi e/o attività
prevista dall'organizzazione del lavoro corrispondente;
2) redazione per ciascuna risorsa di una scheda di valutazione relativa alla prestazione
conseguite nel tempo, ai comportamenti organizzativi ai rendimenti qualitativi sulle
diverse attività cui la risorsa è stata dedicata; tale scheda sarà compilata e
formalizzata dal Responsabile diretto e valutata dal POQ per la verifica della rispondenza
dei requisiti relativi a ciascuna figura professionale;
3) la risorsa in questione sarà sottoposta ad un test e/o dovrà compilare un
questionario;
4) in relazione al settore di appartenenza la risorsa potrà essere sottoposta ad una
prova tecnica, che per talune figure potrà essere alternativa a quanto prevista al punto
n° 3.
È previsto un momento preventivo, con cadenza annuale, a livello nazionale con le
oo.ss. stipulanti nel quale verranno esaminati i criteri guida che determinano il processo
di valutazione per l'accesso al livello apicale suesposto. In tale momento verranno
comunicati i dati aggregati delle figure professionali che avranno la possibilità di
accedere al sistema di valutazione. Tali criteri verranno forniti distinti per le diverse
strutture operative (rete, commercializzazione e DG).
Avrà luogo anche un momento di verifica, con cadenza semestrale, a livello di DG, CT e
GTR che consenta di rivelare l'andamento ed i fenomeni che si manifestano nel corso delle
valutazioni, fornendo alle oo.ss. stipulanti i dati aggregati delle risultanze ditali
valutazioni.
Il lavoratore sottoposto al sistema suesposto, in caso di esito non positivo, potrà
essere sottoposto, non prima di 12 mesi di effettivo servizio, ad una nuova valutazione.
Nota a verbale all 'armonizzazione in materia di inquadramento.
Qualora al lavoratore vengono nel corso del tempo assegnati compiti per i quali sia
previsto un diverso termine di permanenza in un livello, il nuovo termine per il passaggio
al livello immediatamente superiore verrà determinato tenendo conto proporzionalmente dei
periodi di tempo in cui sono stati svolti i differenti compiti, in relazione ai diversi
termini di permanenza previsti.
Nel caso invece di passaggio da una figura professionale per la quale non sono previsti
parametri temporali per il passaggio al livello retributivo superiore ad un'altra figura
professionale per la quale siano previsti tali parametri, 1anzianità di servizio
complessivamente maturata dal lavoratore sarà valutata, ai fini della determinazione del
tempo per il conseguimento del livello retributivo immediatamente superiore, all8%
fermo restando che - ai fini dell'acquisizione della professionalità inerente alla nuova
figura professionale - non potrà comunque essere riconosciuto detto livello prima che sia
de corsa la metà del tempo previsto.
1. Al lavoratore trasferito per esigenze di servizio ai sensi dell'art.16 del Ccnl sono
dovuti i seguenti trattamenti:
- l'indennità di trasferta forfettaria di £.60.000 giornaliere pari a 10 giorni per il
lavoratore senza congiunti conviventi a carico o a 20 giorni per il lavoratore con
congiunti conviventi a carico, oltre a cinque giorni per ognuno dei primi tre congiunti e
a due per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico
del lavoratore e con lui si trasferiscano;
- il rimborso dell'eventuale indennizzo dovuto al locatore in caso di anticipata
risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato fino alla concorrenza di un
massimo di tre mesi di pigione;
- il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia
conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da
prendersi con l'Azienda.
2. Inoltre, per effettuare il trasloco, verranno accordati al lavoratore i seguenti
permessi straordinari retribuiti:
- giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico;
- giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
3. Al lavoratore trasferito per ragioni di servizio, il quale venga licenziato non per
motivi disciplinari, competerà, oltre all'indennità spettantegli in dipendenza della
risoluzione del rapporto di lavoro, il rimborso delle spese di viaggio, nonché del
trasporto degli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) preventivamente concordate con
l'Azienda, dalla località di trasferimento fino alla precedente residenza purché egli vi
si trasferisca effettivamente entro sei mesi dall'avvenuto licenziamento. Tale previsione
verrà applicata anche in caso di morte del lavoratore in servizio a favore dei congiunti
già conviventi a carico.
4. Al lavoratore trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al
precedente comma 2, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui al comma 1.
Nota a verbale Gli importi di cui al presente art.9 decorrono dal 1° ottobre 1996.
1. Nei casi e per le finalità di cui all'art. 18 comma 9, del Ccnl, l'istanza di
riesame ivi prevista dovrà essere presentata in forma scritta dal lavoratore, per il
tramite delle organizzazioni sindacali stipulanti cui conferisca mandato scritto, all'area
personale organizzazione e qualità. Il riesame dovrà essere compiuto dalla predetta area
con un rappresentante del sindacato territoriale designato, nel prescritto termine di 5
giorni dalla data di presentazione della richiesta.
2. Copia del verbale di riesame dovrà essere consegnato al rappresentante sindacale e
comunicato al lavoratore.
3. L'importo delle multe, ad eccezione di quelle applicate alle violazioni della legge
n.146 del 12.6.1990, sarà versato ad istituzioni assistenziali interne.
Comunicato
Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari
previsti dallart. 18 del c.c.n.l.
In applicazione di quanto stabilito dall'art.18 Ccnl in tema di provvedimenti
disciplinari, nel rispetto del principio di graduazione delle sanzioni in relazione alla
gravità della mancanza ed in conformità a quanto previsto dall'art.7 della legge 20
maggio 1970, n.300, si precisa quanto segue:
1 generalità:
- il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni, tenuto tra l'altro conto del servizio
pubblico gestito dalla Società, saranno determinati anche in relazione:
- alle intenzionalità e circostanze, attenuanti o aggravanti, del comportamento
complessivo;
- alla posizione di lavoro occupata dal dipendente,
- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
- ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge, fermo
restando che mancanze della stessa natura già in precedenza sanzionate nello stesso
biennio potranno dar luogo a provvedimenti previsti come massimo nel paragrafo
immediatamente successivo a quello di riferimento;
II. si applica la sanzione disciplinare da un minimo del rimprovero (verbale o scritto)
ad un massimo di tre giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione al lavoratore
che:
- non osservi le disposizioni di servizio;
- non rispetti l'orario di lavoro o non adempia alle formalità prescritte per la
rilevazione delle presenze;
- non osservi una condotta uniformata a principi di correttezza nei confronti di altri
lavoratori;
- non mantenga nei rapporti con la clientela condotta uniformata a principi di
correttezza;
- non osservi le disposizioni sugli "adempimenti dei lavoratori in caso di assenze
per malattia"; non osservi le norme aziendali in materia di sicurezza ed igiene sul
lavoro;
- non osservi le disposizioni che regolano l'accesso ai locali sociali da parte del
personale della società;
- accetti compensi di carattere economico a qualsiasi titolo offerti dal cliente in
connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa;
- utilizzi prodotti "software" di proprietà della società per finalità
personali, manometta, sottragga, o danneggi per negligenza il patrimonio informatico
aziendale comprensivo di dati e programmi;
- non salvaguardi, nei rapporti interpersonali e con la clientela, l'immagine aziendale;
III. si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla
retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni al lavoratore che:
- risulti assente ingiustificato dal servizio;
- non osservi le norme del contratto collettivo di lavoro;
- non mantenga assoluta segretezza sugli interessi della Società;
- arrechi per grave negligenza danni rilevanti a tutto quanto forma oggetto del
patrimonio della Società;
- introduca persone non autorizzate in locali sociali non aperti al pubblico;
- ponga in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della
propria condizione sessuale;
IV- si applica la sanzione disciplinare del licenziamento al lavoratore che:
- svolga attività in contrasto o in concorrenza, anche indiretta, con la Società;
- svolga qualunque attività - a titolo gratuito od oneroso - o altra forma di
partecipazione in imprese od organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti e
distributori;
- svolga altra attività lavorativa in dichiarato stato di malattia o di infortunio;
- falsifichi o alteri documenti o apparecchiature al fine di ottenere per sé o per
altri indebiti vantaggi;
- richieda a clienti compensi di carattere economico a qualsiasi titolo, in connessione
agli adempimenti della prestazione lavorativa;
- richieda a terzi compensi di carattere economico a qualsiasi titolo in connessione
agli adempimenti della prestazione lavorativa;
- richieda a terzi compensi di carattere economico a qualsiasi titolo in connessione
agli adempimenti della prestazione lavorativa;
- risulti assente ingiustificato dal servizio per oltre tre giorni lavorativi
consecutivi;- violi il segreto sugli interessi della Società;
- violi il segreto telefonico e/o quello delle comunicazioni;
- arrechi intenzionalmente danni rilevanti a tutto quanto forma oggetto del patrimonio
della Società;
- sottragga, manometta o distrugga intenzionalmente il patrimonio informativo della
Società;
V - le mancanze non specificatamente previste nella presente elencazione verranno
sanzionate con i provvedimenti di cui all'art.18 del Ccnl, facendosi riferimento, quanto
all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di cui all'art.17 del
Ccnl, e quanto al tipo ed alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai presenti
criteri di correlazione.
Nei confronti del personale al quale alla data del presente accordo è applicato il
regime di scatti di cui al 2° comma dell'art. 24 del Ccl Sip 30.6.1992, pari a 14 bienni
computati a partire dalla data di assunzione, gli aumenti periodici di anzianità saranno
corrisposti secondo gli importi di seguito riportati:
LIVELLO IMPORTO MENSILE
H
51.250
G
48.950
F
46.950
E
42.950
D
40.950
C
39.150
B
36.250
A
28.750
Al personale appartenente alla figura professionale di "Venditore"
"Venditore senior", "Venditore specialista" gli aumenti periodici di
anzianità saranno corrisposti secondo gli importi di seguito riportati:
Gli importi dell'indennità di contingenza
risultano indicati nei seguenti valori lordi mensili:
LIVELLI IMPORTO
H
1.028.622
G
1.024.415
F
1.020.140
E
1.013.959
D
1.010.226
C
1.006.602
B
1.001.658
A
987.588
Nei confronti del personale appartenente alla figura professionale di Venditore
Venditore Senior e Venditore Specialista trovano applicazione i seguenti importi lordi
mensili:
1. Ad ogni lavoratore la società corrisponderà una mensilità aggiuntiva, pari allo
stipendio mensile comprensivo dell'elemento retributivo aziendale e dell'indennità di
contingenza.
2. La corresponsione di detta mensilità avverrà unitamente alle competenze relative al
mese di luglio, salvo eventuale conguaglio da effettuarsi sulla retribuzione in atto a
fine anno, o alla data di cessazione dal servizio.
3. Nel caso di cessazione o di inizio del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno
il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della mensilità
aggiuntiva quanti sono i mesi di servizio.
4. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero e la
frazione di mese inferiore a 15 giorni come metà di un dodicesimo.
Nota a verbale
1) L 'eventuale conguaglio di fine anno dovrà essere effettuato sulla base della
retribuzione spettante alla data del 31/12 dell'anno di competenza, anche se risulti
negativo per assenze non valide agli effetti del servizio prestato.
2) L'emolumento annuo aziendale è dovuto anche per il servizio prestato durante il
periodo di prova purché al termine di esso il lavoratore venga confermato in servizio.
Qualora il periodo di prova sia ancora in corso alla data del 30 novembre, il rateo
dell'emolumento annuo aziendale verrà corrisposto, intervenuta la conferma in servizio,
in misura proporzionale al periodo di lavoro prestato fino al 31 dicembre dell'anno di
competenza.
3) A i fini dell'assoggettamento alla contribuzione al Fondo di Previdenza Telefonici
1'emolumento annuo aziendale verrà liquidato a titolo di quattordicesima mensilità.
A decorrere dal 10 gennaio 1996 viene
istituito un emolumento annuo aziendale da liquidarsi a titolo di premio annuo. Detta voce
retributiva sarà assoggettata a contribuzione al Fondo Previdenza Telefonici e
costituirà parte integrante dello stipendio mensile.
Per ciascuno dei livelli retributivi indicati all'art. 23 i valori lordi mensili
dell'elemento retributivo aziendale sono stabiliti come di seguito: (Tab.2)
LIVELLOdal 1/1/1996dal 10/6/1997dal 1/12/1997
H 288.800 366.400 415.800
G 271.900 345.000 391.500
297.700 337.800
Al personale appartenente alla figura professionale di "Venditore"
"Venditore Senior" e "Venditore Specialista" l'elemento retributivo
aziendale è stabilito negli importi di seguito indicati: (tab.3)
Detti importi costituiranno base di calcolo per l'individuazione degli effetti economici
in occasione della rivedibilità della parte economica del contratto prevista con cadenza
biennale ai sensi del protocollo del 23/ 7/1993.
La trattenuta di cui all'art. 45 comma 3 del Ccnl verrà operata nella misura dell'1%
anche sull' Elemento Retributivo Aziendale.
Norma transitoria
A decorrere dal 1.1.1996 ai lavoratori già inquadrati al 3° livello del Ccl Sip
30.6.1992 ed inseriti al livello F della nuova scala inquadramentale verrà corrisposto un
importo mensile a titolo di ad personam di L. 300.000, comprensivo del previgente elemento
retributivo professionale, incrementato a L. 306.000 dal 1.6.1997 e a L. 310.000 dal
1.12.1997 assorbibile in caso di passaggio al livello G.
A decorrere dal 1.1.1996 ai lavoratori già inquadrati al 8° livello del Ccl Sip
30.6.1992 ed inseriti al livello B della nuova scala inquadramentale verrà corrisposto un
importo mensile a titolo di ad personam di L.140.000, incrementato a L. 145.000 dal
1.6.1997 e a L. 148.000 dal 1.12.1997, assorbibile in caso di passaggio al livello C.
1. Con riferimento a quanto previsto
dall'art.28 del Ccnl l'azienda dovrà corrispondere al lavoratore, per ogni ora di
reperibilità un'indennità pari al 25% della quota oraria dello stipendio mensile,
dell'indennità di contingenza. Qualora il turno di reperibilità sia prestato di domenica
e negli altri giorni festivi l'indennità sarà pari al 30% della quota oraria dello
stipendio mensile e dell'indennità di contingenza.
2. La reperibilità non potrà essere richiesta per ciascuna prestazione per un periodo
inferiore a otto ore consecutive.
1. Al lavoratore inviato dall'Azienda per
esigenze di servizio, fuori dal suo posto normale di lavoro, verranno rimborsate per
intero le spese di trasporto su mezzi pubblici dietro presentazione dei relativi titoli di
viaggio, autorizzate dal diretto responsabile.
2. Al lavoratore inviato per esigenze di servizio al di fuori della sede di lavoro ed
entro la provincia sarà consentita l'alternativa fra i seguenti trattamenti, in ipotesi
di prestazione che dia luogo alla ripresa dell'attività dopo l'intervallo meridiano:
a) rimborso del primo pasto a piè di lista nel limite massimo di £.19.500 (Iva
compresa) dietro presentazione di idonea documentazione fiscale ed a fronte di una durata
dell'intervallo pari a 60 minuti;
b) rimborso spese pari a £.7.500 oltre all'ordinario trattamento di refezione.
3. Al lavoratore inviato a prestare la propria opera al di fuori della provincia in cui
insiste la sua sede di lavoro si applicheranno le previsioni di cui al comma 4 dell'art.29
del Ccnl. Nel caso di diritto a trasferta completa (due pasti e successivo pernottamento)
è previsto, per i due pasti, un massimale complessivo di £.72.000 (compresa Iva); nel
caso di trasferte che comportino il diritto al rimborso spese per un solo pasto il
lavoratore potrà alternativamente optare per il trattamento ordinario di refezione;
4. Al lavoratore comandato a trovarsi in orario sul posto di lavoro fuori della sua sede
di lavoro è dovuta per ogni ora eccedente l'orario normale di lavoro qualora effettui il
viaggio come trasportato su mezzo pubblico, una indennità forfetaria dell'importo di
£.16.000 detta indennità verrà corrisposta anche per le ore di attesa comprese tra
l'ora di arrivo nella località di trasferta e l'ora di inizio dell'attività lavorativa,
nonché tra l'ora di fine lavoro e quella di partenza del primo mezzo utile al rientro in
sede.
5. A livello aziendale le parti stipulanti potranno prendere in esame particolari
condizioni logistiche di impiego del personale in trasferta in determinate località ove
il costo della vita è sensibilmente superiore alla media nazionale, al fine di
individuare idonee soluzioni - anche riferite a limitati periodi dell'anno di c.d. alta
stagione - integratorie della disciplina di cui al comma 4 dell'art. 29 Ccnl in materia di
massimali dei rimborsi dei pasti a piè di lista.
Regolamentazioni specifiche
Il rimborso del pasto a piè di lista nel limite massimo di lire 36.000 spetta altresì
al lavoratore non in turno trattenuto al lavoro oltre le 21 nell'ambito della propria sede
di lavoro. Nel caso di prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario svolte nei
giorni festivi o nelle seconde giornate di libertà, ovvero non in continuità con il
normale orario di lavoro detto trattamento spetta solo a condizione che la prestazione di
lavoro non inferiore a tre ore sia iniziata prima delle ore 21 e si protragga senza
soluzione di continuità oltre detto limite orario.
- Il tempo impiegato dal lavoratore per la consumazione del 10 e del 20 pasto viene
considerato a tutti gli effetti quale periodo di intervallo e pertanto viene interrotta la
corresponsione di qualunque compenso.
Trasferte all'estero
Al lavoratore inviato per esigenze di servizio all'estero spetterà il rimborso a piè
di lista delle spese documentate per pasti e pernottamenti nei limiti della normalità
nonché un importo giornaliero pari a £.37.000 a titolo di rimborso spese non
documentabili.
Nota a verbale
Gli importi di cui al presente articolo decorrono dal 1° ottobre 1996. .
1.-In occasione della nascita di un figlio
o in caso di adozione sarà concessa al lavoratore una giornata di permesso con
corresponsione della retribuzione da fruirsi entro il termine massimo di 10 giorni dalla
nascita stessa.
2.-Al lavoratore colpito da grave lutto familiare (genitori, coniuge, figli o fratelli)
sarà concesso un permesso retribuito di 5 giorni più i giorni necessari per l'eventuale
viaggio con un massimo di 10 giorni complessivi.
In applicazione di quanto previsto all'art.
1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, gli elementi della retribuzione da computare ai fini
del calcolo del trattamento di fine rapporto sono i seguenti:
- stipendio;
- indennità di contingenza;
- elemento distinto dalla retribuzione;
- compenso per lavoro notturno, per lavoro festivo e per lavoro domenicale nonché per
il lavoro feriale prestato dai turnisti nella fascia oraria 21/22;
- compenso per mutamento di funzioni;
- compensi per festività erogati in applicazione dell'Accordo interconfederale del 3
dicembre 1994;
- compenso per le ore di lavoro ordinarie prestate dal personale turnista nei giorni
festivi;
- controvalore delle facilitazioni telefoniche;
- indennità sostitutiva di preavviso;
- incentivo venditori;
- indennità di reperibilità;
- premio di produttività;
- premio annuo (ivi compreso l'elemento retributivo aziendale);
1. Fermo restando quanto previsto dall'art.39 del Ccnl in materia di durata della
prestazione lavorativa, in considerazione della specificità della posizione ricoperta dal
personale quadro, caratterizzato da un rapporto che si connota in modo particolare anche
sotto il profilo fiduciario, per lo stesso viene prevista la possibilità di modulare in
maniera flessibile l'articolazione della propria prestazione giornaliera nella fascia
oraria 8-21, in diretta correlazione alle esigenze di servizio del settore di
appartenenza. Il personale quadro sarà tenuto ad attestare la presenza soltanto
all'inizio della prestazione.
Rimborso spese
1.-Al personale inviato in trasferta fuori della provincia ove insiste la sua sede di
lavoro, compete, nei limiti della normalità, il rimborso delle spese documentate di
viaggio, vitto e alloggio.
Al predetto personale quadro verrà inoltre riconosciuto, per ogni giornata di
trasferta, un rimborso spese non documentabili, pari a £.37.000.
Per il caso di trasferta all'estero, il rimborso spese non documentabili sarà pari a
£.80.000 giornaliere.
In caso di trasferta pari o superiore a 20 giorni il personale quadro potrà richiedere,
in alternativa al rimborso spese di trasferta a piè di lista, oltre al pernottamento in
residence convenzionati a diretto carico dell'Azienda, un rimborso spese forfetario di
£.60.000 giornaliere ovvero, per trasferte all'estero, di £.100.000.
Gli importi erogati a titolo di spese non documentabili non fanno parte della
retribuzione ad alcun effetto del presente contratto, ivi compreso il trattamento di fine
rapporto.
Trasferimenti
1.- In caso di trasferimento per esigenze di servizio al personale quadro saranno
riconosciuti, nei limiti della normalità:
- rimborso delle spese sostenute per il trasloco e per il viaggio per sé e per i
familiari;
- rimborso dell'indennizzo dovuto in ipotesi di anticipata risoluzione del contratto di
locazione, regolarmente registrato;
- rimborso forfetario in misura equivalente a due mensilità dì retribuzione;
- concessione dei giorni di permesso retribuito strettamente necessari all'effettuazione
del trasloco.
2.- In ipotesi di trasferimento a domanda, saranno riconosciuti esclusivamente i
permessi ed il rimborso forfetario di cui al precedente punto 1.
Nota a verbale
Gli importi di cui al presente articolo decorrono dal 1 ottobre 1996.
1. I lavoratori inseriti nella figura
professionale di "Venditore"' potranno articolare la propria prestazione
giornaliera secondo modalità preventivamente concordate con il responsabile, in relazione
alle esigenze commerciali ed agli impegni assunti con la clientela.
2. Tenuto conto dell'articolazione dell'orario di lavoro del personale venditore di cui
al precedente punto 1 non sono configurabili prestazioni di lavoro supplementare e /o
straordinario.
3. Ai venditori che abbiano necessità di consumare il pasto con il cliente verrà
riconosciuto, secondo modalità da concordarsi preventivamente con il responsabile, il
rimborso del pasto - sia proprio che del cliente - anche al di sopra dei massimali
previsti.
Il superamento dei predetti massimali potrà altresì avvenire per esigenze di
consumazione del pasto fuori della provincia ove insiste la sede di lavoro, qualora
motivato in relazione alla specifica attività lavorativa.
4. Nel piano di incentivazione delle forze di vendita vengono definiti annualmente i
criteri metodologici atti a rapportare l'incentivo venditore al raggiungimento degli
obiettivi assegnati. Per il 1996 si fa riferimento a quanto definito degli accordi del 13
giugno 1996.
1. Ai lavoratori che nel giorno di riposo
settimanale ovvero in ore notturne siano chiamati in servizio a prestare la loro opera per
esigenze di carattere eccezionale, verrà concesso, oltre il compenso previsto per lavoro
supplementare e/o straordinario (anche se erogato in occasione della guida di automezzi
sociali), un riposo compensativo secondo le modalità appresso indicate.
A) Nel caso di lavoro supplementare e/o straordinario effettuato nel giorno di riposo
settimanale, tale riposo compensativo:
1) sarà pari ad una giornata intera qualora la prestazione lavorativa sia di durata non
inferiore al normale orario giornaliero;
2) sarà pari a mezza giornata nel caso di una qualsivoglia prestazione lavorativa in
carenza dei requisiti di cui sopra.
Nel caso di lavoro supplementare e/o straordinario prestato in ore notturne durante il
giorno di riposo settimanale, si applica, in quanto sia più favorevole la normativa di
cui al seguente punto B).
B) Nel caso di lavoro supplementare e/o straordinario effettuato in ore notturne il
riposo compensativo:
1) sarà pari ad una giornata intera qualora la prestazione lavorativa sia iniziata
prima delle ore 2 e si protragga oltre le ore 5 del mattino;
2) sarà pari a mezza giornata qualora la prestazione sia iniziata prima delle ore 2 ma
non si protragga oltre le 5, o sia collocata tra le 2 e le 5 o a cavallo delle ore 5 del
mattino.
Al fini del riposo compensativo, per mezza giornata s'intende metà dell'orario
effettivo di lavoro.
2. Nei predetti casi i riposi compensativi non possono dar luogo a recuperi prestazioni,
né a decurtazioni della normale retribuzione mensile, né possono essere sostituiti da
compenso alcuno.
3. Qualora nel giorno seguente alla domenica o a quello in precedenza fissato come
giorno di riposo settimanale il lavoratore sia già libero dal servizio per festività
infrasettimanale o per giorno "lavorativo libero", il riposo compensativo sarà
fatto godere nella prima giornata lavorativa immediatamente successiva. Analogamente si
procederà qualora le esigenze di carattere eccezionale, per le quali il lavoratore è
stato chiamato in servizio, si protraggano oltre il giorno di riposo.
Viceversa, qualora il giorno della prestazione supplementare e/o straordinaria notturna
il lavoratore risulti poi assente dal servizio per qualsiasi motivo, la mezza giornata o
la giornata intera di riposo compensativo non verrà concessa restando totalmente
assorbita dalla predetta assenza (fatta eccezione per il lavoro supplementare e/o
straordinario prestato in ore notturne nelle giornate di riposo settimanale, per cui
troverà applicazione la normativa di cui al punto lA).
Sino a diversa nuova disciplina da
definirsi, a livello nazionale, all'atto dell'implementazione dei nuovi contesti
organizzativi, le previgenti disposizioni in materia di copertura dei presidi di servizio
e di reperibilità si intendono confermate limitatamente alle strutture organizzative
afferenti al nuovo quadro organizzativo di riferimento.
1. Per ogni giornata di effettiva presenza
in servizio all'interno della provincia, ove la effettiva prestazione venga resa a cavallo
dell'orario corrispondente all'intervallo in vigore in ciascuna unità produttiva, sarà
riconosciuto a tutti i lavoratori, fatta eccezione per il personale part-time orizzontale
al 50% nonché per il personale a part-time verticale per il giorno a prestazione ridotta,
un buono pasto del valore di £. 9.000 avente come esclusivo fine la consumazione del
pasto meridiano.
2. La mancata utilizzazione del buono pasto non darà luogo ad alcun corrispettivo.
3. Il buono pasto non rientra nel computo di alcun istituto contrattuale e nella base di
calcolo del trattamento di fine rapporto.
In applicazione di quanto previsto
dall'art.42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alle "controversie
individuali sull'inquadramento", il lavoratore interessato, tramite le organizzazioni
sindacali stipulanti, a cui conferisce mandato, potrà richiedere l'esame della
controversia stessa secondo la seguente procedura:
- la richiesta di riesame dovrà pervenire alla funzione POQ/RI di Direzione Generale;
- l'esame della controversia dovrà avvenire entro 20 gg. di calendario a far tempo
dalla data di ricevimento della richiesta. A richiesta di una delle parti i termini
potranno essere allungati sino ad un massimo di 40 gg. di calendario;
- l'esame della controversia avverrà presso l'unità produttiva di appartenenza del
ricorrente;
- la delegazione per l'esame della controversia sull'inquadramento sarà composta da non
più di due rappresentanti dell'azienda e da non più di due rappresentanti della
organizzazione sindacale;
- nell'ipotesi di raggiungimento di un accordo, questo dovrà costituire oggetto di una
transazione non impugnabile ex art. 2113 del codice civile da porre in essere tra le parti
munite di idoneo mandato a conciliare e a transigere la controversia;
- in caso di definizione favorevole della controversia, secondo quanto stabilito dal
precedente punto, l'assegnazione del lavoratore al livello superiore avrà decorrenza dal
l° giorno del mese di presentazione del ricorso da parte della organizzazione sindacale.
Con le spettanze del mese di novembre 1996,
a tutto il personale, ad eccezione del personale "Venditore", "Venditore
Senior" e "Venditore specialista", il premio di produttività verrà
corrisposto secondo le modalità riportate nell'Accordo del 13 giugno 1996.
In relazione al comune e ribadito impegno
di individuare una composizione della retribuzione sempre più rispondente ai nuovi
contesti competitivi ed alla necessità di valorizzare l'apporto fornito dalle risorse
umane al perseguimento degli obiettivi aziendali, le parti convengono nell'ambito
dell'individuazione dei benefici derivanti dalla stipula del nuovo Ccl, di destinare, a
decorrere dal 1997, una quota media variabile e non consolidabile del premio di risultato
pari a £. 210.000 annue.
Ai sensi dell'art. 1 "Assetto Contrattuale" del Ccnl il predetto importo annuo
sarà pertanto correlato secondo modalità specificatamente individuate ai risultati
raggiunti sulla base dei parametri di redditività, produttività, competitività e
qualità del servizio.
Garanzia sulle prestazioni indispensabili di cui alla legge n. 146/90
- Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati
In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 12/6/1990, n.146, recante "Norme
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della
commissione di garanzia dell'attuazione della legge", le parti stipulanti convengono
di confermare, allo stato, le previsioni riportate in "Appendice"al Ccl Sip del
30/6/1992, limitatamente alle strutture organizzative di pertinenza e si impegnano a
ridefinire detti accordi, a livello aziendale, alla luce dei nuovi contesti organizzativi
di riferimento.
ART.29
All'atto dell'assunzione al lavoratore
verrà consegnata copia del Ccl.