Ritorna ai
contratti
Addì 9 settembre 1996 in Roma,
lassociazione sindacale Intersind, con la partecipazione delle aziende associate,
Stet, Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Nuova Telespazio e Slc Cgil, Silt Cisl, Uilte
Uil, è stata raggiunta la presente ipotesi di accordo per il Contratto collettivo di
lavoro da valere per il personale in forza alla data odierna, dipendente dalle aziende di
telecomunicazione aderenti allIntersind.
Il presente contratto viene applicato alle seguenti aziende: Telecom Italia, Telecom
Italia Mobile, Nuova Telespazio, Stream, Cselt, Stet International, Finanziaria Stet,
SSGRR, Elettra Tcl, Trainet.
Le parti stipulanti nel recepire lo spirito e gli indirizzi del "Protocollo sulla
politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del
lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, condividono
l'esigenza di fornire risposte tempestive e flessibili all'evoluzione del mercato e della
tecnologia in relazione all'elevato livello di competitività ed alla crescente
dinamicità dei contesti di riferimento, anche perseguendo modelli partecipativi nel
qualificare i rapporti, fermo restando i distinti ruoli e responsabilità. A tal fine
individuano quali valori fondanti del presente contratto:
- la centralità dell'autonomia collettiva nella gestione delle problematiche e delle
linee evolutive del rapporto di lavoro e la strategicità del sistema di relazioni
industriali quale strumento di governo dei processi aziendali, finalizzato alla creazione
di un sistema organico ed articolato di regole certe e condivise in modo di assicurare il
perseguimento degli obiettivi competitivi delle aziende garantendo, al contempo, la
valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità ed il coinvolgimento delle risorse
umane su obiettivi di qualità totale;
- l'individuazione di un assetto relazionale che - ponendo la ricerca del consenso quale
obiettivo ed elemento qualificante dei rapporti tra le parti ai diversi livelli nel
rispetto degli strumenti, delle modalità e degli ambiti temporali previsti - sia
fattivamente orientato alla prevenzione ed al superamento dei motivi di conflitto;
- la funzionalità dell'assetto contrattuale ad una dinamica delle relazioni di lavoro
sia improntata al raggiungimento di risultati non inflazionistici coerenti con le
indicazioni di politica dei redditi e dell'occupazione stabilita da Governo e parti
sociali e al perseguimento di una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro.
ART.1
RELAZIONI AZIENDA SINDACATO
In ottemperanza a quanto in materia stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, il sistema
contrattuale si articola su due livelli, come di seguito individuati:
1. Il contratto disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte
esclusiva di regolamentazione degli aspetti normativi, definendo, altresì, il trattamento
retributivo base del personale in coerenza alle indicazioni di politica dei redditi e
delloccupazione stabilite da Governo e parti sociali.
Il contratto individua, per il livello aziendale, ambiti e competenze diversi e non
ripetitivi rispetto a quelli propri del presente livello, prevedendo opportune garanzie
procedurali per il rispetto di quanto stabilito nonché i rispettivi soggetti abilitati.
Nellambito delle competenze fondamentali assegnate al contratto, rientrano, in
particolare, quelle relative alle seguenti regolamentazioni:
- sistema di relazioni industriali;
- diritti sindacali (Rsu, assemblea, diritti di affissione, permessi, trattenute per
contributi sindacali);
- svolgimento del rapporto di lavoro (sistema di inquadramento, orario di lavoro,
ferie).
Il contratto collettivo di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e
biennale per la parte retributiva.
2. a) Nellambito di discipline quadro prestabilite dal contratto ed in conformità
ai contenuti, ai criteri ed alle modalità ivi stabiliti, è previsto un rinvio a livello
aziendale per le seguenti materie:
- innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- articolazione degli orari di lavoro;
- orario flessibile;
- applicazione del lavoro a tempo parziale e degli strumenti di politica attiva del
lavoro;
- aspetti applicativi dellinquadramento;
- trasferte - rimborso spese per lavoro fuori sede.
In relazione a quanto sopra, i soggetti sindacali titolari per le materie oggetto di
rinvio alla sede aziendale sono individuati nelle strutture delle Organizzazioni sindacali
stipulanti, rispettivamente nazionali, regionali/territoriali, ovvero nelle rappresentanze
sindacali unitarie, regolarmente elette ai sensi dellart.46 del presente contratto,
in rapporto alle diverse configurazioni aziendali. Le parti si danno reciprocamente atto
che la risoluzione delle diverse questioni rinviate alla sede aziendale dovrà comunque
realizzarsi salvaguardando lunitarietà, lunicità e la titolarità del
momento relazionale secondo modalità e criteri coerenti con il Protocollo del 23 luglio
1993, tali da non determinare ripetitività e sovrapposizioni con ambiti disciplinati dal
presente contratto.
In considerazione della esigenza comunemente avvertita di coniugare le prassi vigenti
con la definizione di un razionale quadro di interlocuzione a livello aziendale, nelle
aziende articolate in unità produttive presenti in più regioni, si potranno prevedere
per ciascuna delle materie oggetto di rinvio alla sede aziendale sino a due momenti
distinti di interlocuzione, ciascuno dei quali connotato da finalità ed ambiti
differenziati e non sovrapponibili di competenza, con titolarità e soggetti individuati
secondo modalità specificatamente definite.
2.b) Ai sensi del terzo capoverso, punto 2, "Assetti contrattuali" del
Protocollo 23 luglio 1993, la contrattazione aziendale si potrà svolgere, nel rispetto
dellautonomia dei cicli negoziali, a partire dal 1° gennaio 1997 al fine di evitare
sovrapposizioni con il rinnovo del contratto di cui al punto 1.
Qualora ne sussistano i presupposti, come riscontrati nel corso delle procedure previste
al successivo punto 4., la contrattazione aziendale si potrà realizzare esclusivamente
nella negoziazione di contenuti economici variabili integralmente commisurati e correlati
ai risultati raggiunti sulla base di uno o più dei seguenti parametri: redditività,
produttività, competitività e qualità del servizio.
La titolarità della contrattazione a livello di azienda viene esercitata in rapporto
alle diverse configurazioni aziendali, dalle strutture territoriali e/o nazionali,
congiuntamente alle Rsu.
Laccordo raggiunto ha durata quadriennale.
3. Procedure per il rinnovo del contratto
La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte di modifica in tempo
utile per consentire lapertura delle trattative tre mesi prima dalla relativa
scadenza.
Durante il sopra indicato periodo e per il mese successivo a detta scadenza e comunque
per un arco temporale complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione
della piattaforma per il rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette.
Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di
scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della
piattaforma per il rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto
ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato
"indennità di vacanza contrattuale", secondo le modalità ed i criteri
specificatamente previsti nel Protocollo 23 luglio 1993.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al secondo comma del presente
punto comporta, come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa,
lanticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre
la suddetta indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo 23
luglio 1993.
4. Procedure per il rinnovo degli accordi di contrattazione aziendale
La parte che ha ricevuto le richieste di rinnovo in ordine alla contrattazione aziendale
dovrà darne riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo
alla scadenza dellaccordo - ovvero della data prevista al precedente punto 2,
lettera b) - e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di
presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali
né procederanno ad azioni dirette.
torna al
sommario
Art. 2
RELAZIONI INDUSTRIALI
Le parti stipulanti ispirandosi ai principi fondamentali individuati in
"Premessa", convengono sulla necessità di promuovere un sistema di relazioni
industriali ispirato al reciproco riconoscimento dei ruoli e al rispetto delle distinte
prerogative e caratterizzato dalla sistematicità dei rapporti sui temi individuati di
comune interesse e dallesame delle loro evoluzioni e ricadute specifiche nelle
diverse realtà aziendali.
In tale sistema, che vede il rapporto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
quale momento qualificante per le aziende, gli strumenti relazionali di seguito
determinati risultano orientati alla creazione di condizioni tali da prevenire le
occasioni di insorgenza del conflitto attraverso la diffusione sempre più ampia e
generalizzata degli obiettivi dimpresa orientati ai mutamenti ed allevoluzione
dei nuovi contesti tecnologici, organizzativi e di mercato e al coinvolgimento delle
risorse umane.
Le parti stipulanti:
- muovendo dalla condivisa esigenza di realizzare quale momento prioritario e
qualificante nei rapporti sindacali un sistema improntato alla trasparenza e alla
tempestività;
- assumendo, quale elemento valoriale qualificante nellambito di distinti ruoli e
responsabilità di ciascuna delle parti, lo sviluppo ed il consolidamento di innovative
esperienze di tipo partecipativo a carattere non negoziale su specifiche materie
individuate in ragione dei diversi contesti aziendali;
- allo scopo di assicurare interventi idonei a realizzare miglioramenti
dellefficienza gestionale, della qualità e della produttività richiesti dalle
sfide del mercato in un ambito di adeguata valorizzazione delle risorse umane;
- in considerazione della necessità di garantire lo sviluppo della capacità
competitiva delle Aziende quale condizione essenziale per confrontarsi validamente sul
mercato, in un quadro di crescente globalizzazione dei mercati;
- tenuto conto del ruolo essenziale in tal senso svolto da un razionale ed efficiente
assetto, quale risultato del positivo e responsabile concorso dei diversi soggetti del
sistema di relazioni sindacali a tutti i suoi livelli;
concordano sul seguente modello di relazioni industriali.
A) Osservatorio
A partire dal 1° gennaio 1997 viene costituito a livello nazionale un osservatorio,
composto pariteticamente da 12 componenti designati da ciascuna delle parti stipulanti (n.
6 per la parte imprenditoriale e n. 6 per la parte sindacale), che procederà con cadenza
semestrale a realizzare approfondimenti sulle tematiche ritenute più significative in
ordine ai possibili impatti e riflessi sulle condizioni produttive delle Aziende, nonché
a promuovere momenti di riflessione comune circa landamento dei principali
indicatori riguardanti il fattore lavoro.
Losservatorio nazionale, nellambito delle priorità che verranno definite di
comune intesa, affronterà le seguenti materie:
- le linee di sviluppo tecnologico, con specifico riferimento a possibili applicazioni
ed alle connesse opportunità di mercato;
- la dinamica della produttività e del costo del lavoro, valutata anche
comparativamente al mercato internazionale;
- la formazione professionale, tenuto conto in particolare dei mutamenti e delle
connotazioni evolutive delle relative esigenze formative connesse alle trasformazioni
tecnologiche, organizzative e professionali in atto;
- le pari opportunità, con specifica attenzione allandamento qualitativo e
quantitativo della occupazione femminile ed alle problematiche complessive ad essa
connesse;
- landamento del mercato del lavoro del settore nelle sue componenti più
significative;
- le tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dellambiente, anche con
riferimento ai rapporti con le Istituzioni, nonchè le problematiche eventualmente poste
dal recepimento in legge delle direttive CEE in materia;
- levoluzione degli assetti professionali, avuto riguardo anche alle nuove
attività lavorative emergenti. Considerata la particolare rilevanza dei fenomeni connessi
allevoluzione delle professionalità conseguenti a nuove e significative attività
lavorative intervenute nellarco di vigenza del presente contratto,
losservatorio potrà formulare allattenzione delle parti stipulanti, a seguito
dei necessari esami ed approfondimenti propedeutici, specifiche proposte in ordine alla
individuazione di profili professionali aggiuntivi a quelli in atto.
B) Informativa a livello nazionale
Al fine di garantire un adeguato livello di conoscenza delle linee di strategia
industriale presenti nelle telecomunicazioni, in sede Intersind, nel corso di un apposito
incontro, si provvederà a fornire, con cadenza annuale, alle organizzazioni sindacali
nazionali stipulanti, elementi conoscitivi afferenti le seguenti tematiche:
1. scenari evolutivi del mercato delle telecomunicazioni con riferimento al quadro
istituzionale e regolatorio conseguente ai processi di liberalizzazione, alle strategie
competitive sia sul versante interno che internazionale;
2. linee strategiche di riorganizzazione presenti nel comparto in relazione a fenomeni
di evoluzione tecnologica, di mutamento di scenario macroeconomico e di mercato;
3. andamento dei livelli occupazionali e delle relative dinamiche interne correlate al
quadro, legislativo - ivi compresi gli strumenti di politica attiva del lavoro - ed ai
fenomeni connessi allintroduzione di tecnologie innovative;
4. linee di tendenza dei costi dei fattori produttivi di comparto in relazione ai
principali competitori esterni con particolare riferimento alle dinamiche del costo del
lavoro.
C) Informativa a livello territoriale
Qualora dovessero realizzarsi significative ricadute a livello territoriale in relazione
a quanto previsto alla precedente lettera B), nel corso di un apposito incontro, da
tenersi presso la competente delegazione Intersind, verranno forniti alle strutture
regionali/territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti, i necessari elementi di
dettaglio, anche al fine di promuovere eventuali azioni congiunte di intervento e
sensibilizzazione nei confronti di enti pubblici locali, ciò in riferimento alla
progressiva liberalizzazione degli assetti delle telecomunicazioni.
D) Sistema di informazione a livello aziendale
Premessa
Con riferimento allarticolo "Assetto contrattuale" i soggetti titolari
di quanto stabilito alla presente lettera sono individuati, in rapporto alla diversa
configurazione aziendale (aziende monocentriche ovvero aziende articolate in unità
produttive presenti in più regioni), nelle strutture delle organizzazioni sindacali
stipulanti rispettivamente nazionali, regionali/territoriali, ovvero nelle rappresentanze
sindacali unitarie.
1a. Con cadenza annuale e di norma nel primo quadrimestre, le aziende che occupano più
di 200 dipendenti procederanno a fornire, alle competenti strutture delle organizzazioni
sindacali stipulanti (le organizzazioni nazionali e/o le relative articolazioni in
rapporto alla configurazione aziendale e tenendo anche conto delle prassi vigenti),
specifiche informazioni sulle materie di seguito individuate:
- gli andamenti e le prospettive produttive conseguenti ai programmi di investimento,
con particolare riferimento a quelli che comportino diversificazioni di attività e nuove
localizzazioni produttive;
- levoluzione degli assetti tecnologici e organizzativi e le relative ricadute sul
sistema produttivo e sullorganizzazione complessiva del lavoro;
- gli orientamenti in materia di appalti, avuto riguardo alla natura delle attività
conferite;
- le linee degli interventi in materia di ambiente e sicurezza del lavoro e tutela degli
impianti;
- i programmi qualificanti afferenti la formazione e laggiornamento professionale,
avuto particolare riguardo alle azioni promosse nei confronti del personale femminile -
anche al fine di facilitarne il reinserimento dopo lassenza per maternità - e dei
lavoratori coinvolti in processi di mobilità;
- landamento delloccupazione, distinto per sesso, tipologia di contratto e
collocazione inquadramentale;
- landamento complessivo degli orari di lavoro;
- gli orientamenti e le azioni più significative rivolte al miglioramento della
qualità dei servizi offerti.
Qualora dovessero intervenire modifiche significative dei programmi aziendali sulle
materie oggetto di informazione, potranno essere forniti ulteriori aggiornamenti
integrativi.
1b. Nel caso di rilevanti mutamenti tecnologici ed organizzativi che determinino
sostanziali modifiche agli assetti produttivi con significative ricadute sul personale, le
aziende con un numero di dipendenti superiore a 200 ne daranno comunicazione alle
organizzazioni sindacali stipulanti (le organizzazioni nazionali e/o le relative
articolazioni in rapporto alla configurazione aziendale e tenendo anche conto delle prassi
vigenti), cui potrà fare seguito, a richiesta di una delle parti, un incontro in ordine
ai riflessi sulloccupazione e sulle condizioni di lavoro.
Qualora tali innovazioni comportassero significativi riflessi sullinquadramento
del personale, lazienda comunicherà alle organizzazioni sindacali stipulanti gli
effetti derivanti da tali modifiche sullassetto delle professionalità, tenuto conto
delle eventuali riarticolazioni delle attività lavorative ad esse conseguenti.
Nellambito di quanto in materia stabilito dallart. 1 "Assetto
contrattuale" le organizzazioni sindacali stipulanti potranno richiedere alla
direzione aziendale uno specifico incontro.
2. Le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 200 forniranno, con cadenza
annuale, alle competenti strutture delle organizzazioni sindacali stipulanti (in rapporto
alla configurazione aziendale e tenendo anche conto delle prassi vigenti: alle
organizzazioni nazionali e/o alle relative articolazioni territoriali interessate) e alla
Rsu previa specifica richiesta, informazioni relative alle linee di indirizzo in materia
di investimenti e di sviluppo tecnologico ed organizzativo.
Dichiarazione a verbale
Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e dalla
riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.
E) Procedure di conciliazione delle controversie collettive
Le eventuali divergenze in merito alla interpretazione delle norme del presente
contratto sono demandate alla competenza esclusiva delle parti stipulanti.
Qualora dovessero insorgere a livello aziendale controversie in ordine alla soluzione
degli aspetti di cui al punto 2, lettera a), dellart. 1 "Assetto
contrattuale", le parti si atterranno alle seguenti modalità procedurali.
Qualora le parti constatino limpossibilità di pervenire ad un componimento sulle
materie di competenza di cui al punto 2, lettera a) sopra richiamate, la questione potrà
essere esaminata, su richiesta di una delle parti, nel corso di un apposito incontro da
tenersi a livello regionale entro 5 giorni tra lazienda - eventualmente assistita
dalla delegazione Intersind territorialmente competente - e le strutture regionali
aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti.
Permanendo il disaccordo, la controversia potrà essere ulteriormente esaminata, ad
iniziativa di una delle parti, nel corso di un apposito incontro da tenersi a livello
nazionale entro 10 giorni tra lazienda - eventualmente assistita dallIntersind
- e le strutture nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti.
Fino al completo esaurimento delle procedure sopra individuate le parti non procederanno
ad azioni dirette.
torna al
sommario
Art. 3
ASSUNZIONE
1. Lassunzione è comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere
specificati:
a) la data di assunzione;
b) il livello retributivo e il profilo professionale di appartenenza ai sensi
dellart. 14 del presente contratto;
c) la sede di lavoro;
d) il trattamento economico iniziale;
e) la durata delleventuale periodo di prova;
2. Allatto dellassunzione il lavoratore deve presentare:
a) la carta di identità o altro documento equivalente;
b) il libretto di lavoro;
c) il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi;
d) il certificato di nascita, di cittadinanza e di residenza di data non anteriore a 3
mesi (linteressato dovrà comunicare anche leventuale domicilio fiscale, ove
questo sia diverso dalla residenza);
e) il certificato degli studi compiuti;
f) leventuale documento del servizio militare;
g) lo stato di famiglia;
h) copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale;
i) ogni altro documento che lazienda ritenesse opportuno richiedere per ragioni
amministrative, fiscali e previdenziali.
3. Prima dellassunzione lazienda può far sottoporre il lavoratore a visita
medica da parte del proprio medico di fiducia per accertarne la costituzione fisica e
lidoneità specifica al lavoro per il quale viene assunto.
4. Il lavoratore dovrà dare comunicazione formale degli eventuali successivi mutamenti
di residenza e di domicilio.
5. Ferme restando le determinazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al secondo comma dellart. 25, legge 23 luglio 1991, n. 223, le parti
convengono che, in attuazione di quanto previsto dal suddetto comma, al fine del calcolo
della percentuale di cui al comma 1 dellart. 25 della legge citata, si tiene
esclusivamente conto dei lavoratori inquadrati allatto dellassunzione nei
livelli A e B ed appartenenti alle figure professionali di "addetto ad attività
operative", "addetto ad interventi tecnici" e "addetto ad attività
impiegatizie". Dal computo della suddetta riserva resta pertanto escluso il restante
personale.
torna al
sommario
Art. 4
PERIODO DI PROVA
1. Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova. Detto
periodo non può essere superiore a mesi sei per i lavoratori dei livelli H, G, F, E ed a
mesi tre per i lavoratori degli altri livelli.
2. Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova, salvo
giustificata assenza dovuta a causa di forza maggiore, nel qual caso il periodo di prova
verrà protratto per un tempo corrispondente alla durata dellassenza.
3. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque momento, oppure per
iniziativa dellazienda durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per
il solo periodo di servizio prestato. Qualora la risoluzione avvenga invece oltre il
termine predetto, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà od alla
fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione stessa avvenga entro la prima o la
seconda quindicina del mese.
torna al
sommario
ART. 5
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi, in posizioni compatibili
con listituto, o mediante assunzione o per effetto, a richiesta del personale
ordinario in servizio, della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
2. Non prima di un triennio dalla data di costituzione del rapporto di lavoro a tempo
parziale, potrà essere presentata domanda da parte del lavoratore volta a trasformare il
rapporto a tempo pieno, il cui accoglimento sarà valutato dallazienda sulla base
delle esigenze di servizio.
3. La domanda del lavoratore ordinario volta alla trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, potrà essere accolta compatibilmente con le
esigenze di servizio, secondo modalità e criteri definiti dalle parti stipulanti a
livello aziendale.
4. Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale sarà riproporzionato sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il
corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.
5. Il lavoro ad orario ridotto potrà svilupparsi su base giornaliera, settimanale e
mensile. La distribuzione dellorario sarà collocata, secondo modalità
predeterminate o comunque indirettamente determinabili, in relazione alle esigenze
organizzative del settore di appartenenza.
A fronte di specifiche esigenze organizzative di carattere eccezionale, è facoltà
dellazienda richiedere, e del lavoratore accettare, leffettuazione di
prestazioni eccedenti lorario ridotto di cui al precedente capoverso del presente
comma.
Di tali prestazioni verrà data adeguata informativa alle organizzazioni sindacali
stipulanti nellambito del sistema di informazione della lettera B) di cui
allart. 2.
6. Il numero di giorni di ferie e di permessi retribuiti è pari a quello previsto per
il personale a tempo pieno, con corresponsione della retribuzione proporzionale alla
durata della prestazione.
Ai fini della maturazione dellanzianità prevista per lindividuazione dei
termini di preavviso, nonché per la determinazione degli aumenti periodici di anzianità,
i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati ai periodi a tempo pieno.
7. Ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera a), dellart. 1 "Assetto
contrattuale", gli aspetti applicativi del presente articolo saranno stabiliti in
sede aziendale con le competenti strutture sindacali aderenti alle organizzazioni
stipulanti individuate in relazione alla specifica configurazione della azienda.
Nella medesima sede, le parti provvederanno inoltre a stabilire, ai sensi dellart.
5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, la percentuale massima di personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale rispetto ai lavoratori in forza a tempo pieno, nonché le
tipologie professionali escluse dallapplicazione del presente istituto.
8. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, nellunità produttiva
considerata, è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con
contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano
trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
9. Per quanto non espressamente contenuto nel presente articolo si applicano le norme
previste per i lavoratori a tempo pieno.
torna al
sommario
ART. 6
CONTRATTO A TERMINE
1. Oltre ai casi previsti dalle leggi e dagli accordi interconfederali vigenti in
materia, lapposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è
consentita, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dallart. 23 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, nelle seguenti ipotesi:
- necessità di espletamento di servizio in concomitanza di assenze per ferie nel
periodo giugno-settembre;
- incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di esigenze produttive
particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale
organico;
- punte di più intensa attività stagionale;
- esigenze connesse allesecuzione di opere o servizi definiti e predeterminati nel
tempo.
2. Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con
contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopraindicate è pari all8% del
personale a tempo indeterminato in forza in ciascuna unità produttiva al 31 dicembre
dellanno precedente.
Qualora se ne ravvisi la necessità, in sede aziendale la suddetta percentuale potrà
essere elevata di comune intesa tra le competenti strutture organizzative delle parti
stipulanti. In tale sede potranno altresì essere individuate ulteriori fattispecie di
ricorso al contratto a termine rispetto a quelle previste nel primo comma del presente
articolo.
Lazienda comunicherà alle competenti strutture delle organizzazioni sindacali
stipulanti il numero dei lavoratori interessati e le fattispecie utilizzate fra quelle
riportate al precedente comma.
3. Al personale assunto con contratto a termine può essere richiesto un periodo di
prova adeguato alla durata del rapporto di lavoro, ma comunque non superiore ai periodi
indicati nellart. 4 "Periodo di prova".
4. Ai lavoratori con contratto a termine, che passino a far parte del personale
ordinario, è riconosciuto, ai fini dellanzianità di fatto, il periodo relativo al
rapporto di lavoro in atto alla data del passaggio; per il personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale detto periodo è determinato in proporzione alle ore valide
maturate.
torna al
sommario
ART. 7
TELELAVORO
1. In relazione al recente sviluppo dei sistemi tecnico-informatici e telematici di
comunicazione, le parti stipulanti riconoscono nel telelavoro un innovativo istituto che
configura nuove logiche spazio-temporali di espletamento delle prestazioni lavorative, non
necessariamente correlate in modo esclusivo alla presenza in servizio presso la sede
aziendale.
Il telelavoro, nelle possibili e variegate articolazioni in cui può trovare sviluppo
nei diversi contesti organizzativi, rappresenta più in particolare una modificazione del
luogo di adempimento dellobbligazione lavorativa realizzata secondo modalità
logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti tipologie:
- telelavoro domiciliare, nei casi in cui lattività lavorativa viene prestata dal
dipendente di norma presso il proprio domicilio, fatti salvi i rientri in azienda
correlati alla natura delle mansioni svolte;
- telelavoro "working out", qualora lattività lavorativa viene di norma
prestata in luoghi, anche sempre variabili tra loro, diversi dalla sede aziendale, ed il
rapporto con la struttura organizzativa/funzionale avviene tramite lutilizzo di
strumenti informatici per lo scambio di informazioni e dati; in detti casi, quali ad
esempio attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di telecomunicazioni, i
rientri presso la sede aziendale sono regolati, quanto ad intensità e durata, in base
alle effettive esigenze di servizio preventivamente concordate con il responsabile.
Nelle suddette fattispecie le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno
svilupparsi attraverso innovative e diverse modalità, sia come durata giornaliera della
prestazione lavorativa - fermo restando lorario di lavoro di cui allart. 9 -
sia come collocazione della stessa nellarco della giornata, sia come criteri
valutativi delle performances prestate, correlabili queste ultime - per le
professionalità medio alte - più direttamente a predefiniti obiettivi.
- lavoro "a distanza", laddove lattività lavorativa viene prestata da
remoto presso centri logisticamente distanti dallente aziendale cui fa capo
lattività medesima in termini gerarchici e sostanziali.
Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sullinserimento del
lavoratore nellorganizzazione aziendale nè sulla connotazione giuridica del
rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente Ccnl.
2. Le parti stipulanti, riconoscendosi nel suddetto quadro definitorio rilevano
lassenza di un puntuale quadro giuridico-normativo di riferimento, in particolare
per il telelavoro domiciliare, funzionale ad apprezzare le peculiari caratteristiche del
lavoro a distanza.
In ragione di quanto sopra convengono ad istituire, entro il mese di ottobre p.v., una
commissione paritetica a livello nazionale composta da 6 componenti, di cui 3 designati
dallIntersind e 3 designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti, alla quale è
affidato il compito di:
- monitorare le sperimentazioni di telelavoro in essere e/o in via di implementazione,
al fine di apprezzarne le specificità e di rilevarne le criticità normo-applicative;
- sviluppare i necessari approfondimenti di merito sulle connotazioni proprie del
telelavoro, ricercando in particolare ogni possibile soluzione alle problematiche di
natura giuridica, assicurativa, logistica e comunicazionale;
- attivarsi conseguentemente, anche nei confronti degli organismi legislativi
competenti, al fine di consentire lo sviluppo di innovativi criteri regolatori della
materia, coerenti alle logiche di implementazione che listituto va trovando nel
contesto sociale e tecnologico di riferimento.
3. per le sperimentazioni in via di attivazione le parti stipulanti di livello aziendale
provvederanno a definire, in relazione alle specificità del lavoro a distanza ed alle
connotazioni proprie delle mansioni in cui detto lavoro trova espressione, i criteri e le
modalità applicative di regolamentazione del telelavoro e le dotazioni tecnologiche
necessarie.
Tali sperimentazioni individueranno in particolare le attività interessate e le
relative figure professionali, le articolazioni e le modalità di espletamento della
prestazione, le necessarie garanzie che consentano al lavoratore il soddisfacimento delle
particolari esigenze formative, informative, di socializzazione e di comunicazione, anche
per quanto attiene alle tematiche di natura sindacale.
In presenza di forme di telelavoro avviate al fine di ottimizzare lutilizzazione
delle risorse e il loro reimpiego, si provvederà altresì ad individuare percorsi
comunicazionali e di riqualificazione capaci di apprezzare la valenza dellistituto.
4. le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro
subordinato potranno essere espletate in via telematica, con ciò garantendo il rispetto
di cui allart. 4, comma 2, della legge n. 300/1970, e/o per il tramite di
valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale.
Il lavoratore assolverà le proprie mansioni attenendosi allosservanza delle
vigenti norme, in quanto non espressamente derogate e come integrate dalle discipline
aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare
lassoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei
compiti attribuitigli.
torna al
sommario
ART. 8
SEDE DI LAVORO
Per sede di lavoro si intende il comune allinterno del quale è collocato il posto
normale di lavoro.
torna al
sommario
ART. 9
ORARIO DI LAVORO
1. La durata settimanale dellorario normale di lavoro è fissata in 38 ore e 20
minuti.
Per il personale partecipante a turni avvicendati nelle 16 ore o nelle 24 ore la durata
settimanale dellorario normale di lavoro è stabilita in 37 ore e 50 minuti .
2. i lavoratori non interessati alle prestazioni in turno di cui al capoverso seguente
praticheranno un orario base, concentrato normalmente in 5 giorni alla settimana, secondo
una collocazione correlata alle esigenze di servizio. Per tali lavoratori la seconda
giornata di libertà coinciderà normalmente con il sabato.
I lavoratori interessati da prestazioni in turno seguiranno orari di lavoro individuali
collocati allinterno delle seguenti tipologie:
a) orario a turni base
b) orario a turni sfalsati
c) orario a turni avvicendati.
Le due giornate di libertà e di riposo potranno pertanto anche non essere consecutive.
I lavoratori non potranno rifiutarsi di partecipare alle turnazioni previste per il
settore di appartenenza.
3. Per predefiniti periodi temporali e/o specifiche esigenze
aziendali non attuabili secondo gli schemi programmati, potranno essere stabilite diverse
modalità di collocazione della prestazione giornaliera di lavoro, previa informativa alle
competenti strutture delle organizzazioni sindacali stipulanti delle esigenze
tecnico-produttive che sono a fondamento della modificazione dellorario.
4. Il lavoratore è tenuto a registrare, oltre che linizio e il termine della
prestazione lavorativa giornaliera, anche linizio e la fine dellintervallo
meridiano.
5. Gli orari di lavoro individuali, sempre nei limiti della loro durata e tenuto conto
delle disposizioni di legge e delle esigenze di servizio, possono essere:
- orari spezzati = orari con intervallo;
- orari continuati = orari senza intervallo;
- orari con pausa retribuita.
Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve
essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la durata
dellintervallo tra i due periodi stessi non deve essere di norma inferiore ad una
ora e superiore a quattro ore.
6. I lavoratori operanti con orari continuati di durata giornaliera non inferiore a 7
ore e 30 minuti, per i quali non è prevista una pausa retribuita né
lallontanamento dal posto di lavoro, hanno facoltà di consumare la refezione
durante lo svolgimento dellattività lavorativa.
7. Nel caso di lavoro a turno, i singoli componenti del turno cessante non possono
abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati
sostituiti dai lavoratori del turno subentrante.
8. In linea normale i turni di servizio devono essere compilati almeno per la durata di
una settimana ed esposti in apposito quadro sul luogo di lavoro.
9. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dellattività
lavorativa dovuta a motivi stagionali o contingenti, potrà prevedersi a livello aziendale
la possibilità di realizzare orari settimanali di lavoro di durata diversa da quella
prevista dal comma 1 del presente articolo.
Detti orari dovranno comunque prevedere omogenee forme di compensazione tra le diverse
settimane, in misura tale che la durata settimanale media su base annua dellorario
di lavoro sia pari a quella di cui al comma 1 del presente articolo.
In tali casi, e sino a concorrenza degli orari da compensare, non si darà luogo a
maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario.
Lorario di lavoro, articolabile anche su 6 giorni
lavorativi, non potrà comunque superare le 12 ore giornaliere e le 48 ore settimanali,
né potrà essere inferiore a 4 ore giornaliere e a 32 settimanali.
10. Muovendo dal comune e ribadito impegno di realizzare assetti degli orari di lavoro
funzionali alle mutevoli esigenze tecnologiche, organizzative e di mercato, ai sensi del
comma 2, lettera a), dellart. 1 "Assetto contrattuale", le parti potranno
procedere in sede aziendale alla definizione dei seguenti aspetti:
- la fascia mobile oraria di entrata, di intervallo e di uscita del personale;
- le fattispecie orarie ed i relativi criteri attuativi dellorario flessibile;
- le modalità di compensazione dellorario normale di lavoro anche su base
plurisettimanale;
- le modalità di concentrazione degli orari di lavoro nelle diverse giornate secondo
articolazioni rispondenti allesigenze del servizio e funzionali ai relativi contesti
organizzativi;
- le modalità di copertura del presidio di servizio per le entità organizzative di
riferimento.
Nel caso di mancato componimento in sede aziendale di controversie afferenti le materie
sopra indicate, si procederà allattivazione delle procedure di cui allart. 2
"Relazioni industriali".
* * *
In un contesto caratterizzato da unaccentuata evoluzione tecnologica,
organizzativa e di mercato che richiede lindividuazione di sempre più ampie e
articolate modalità di offerta della prestazione lavorativa, le parti esprimono
linteresse a realizzare coerenze tra orari di lavoro ed orari di fatto ed a
promuovere nelle sedi aziendali iniziative per i migliori utilizzi dei tempi di lavoro.
Sul tema, negli ambiti relazionali istituzionali andranno ricercati specifici momenti
informativi anche di tipo previsionale al fine di prevenire conseguenze correlate a
fenomeni di carichi di lavoro disomogenei, attraverso la ricerca di strumenti convenuti
che mirino ad un equilibrato impiego delle risorse possibili.
torna al
sommario
ART. 10
GIORNI FESTIVI - RIPOSO SETTIMANALE
1. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo
Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono della località
in cui è situato il normale posto di lavoro del lavoratore.
2. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
Per i lavoratori in turno, per i quali è ammesso a norma di legge il riposo settimanale
in giorno diverso dalla domenica, questa ultima è considerata giorno lavorativo, mentre
è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo settimanale.
Lazienda ha comunque facoltà di disporre, per esigenze di servizio, lo
spostamento dei turni di riposo settimanale.
3. Le festività nazionali ed infrasettimanali (e cioè tutte quelle stabilite per legge
come tali oltre le domeniche), nonché la festività del Santo Patrono, non possono essere
normalmente destinate quali giorni di riposo per i lavoratori in turno. La festività del
lunedì dopo Pasqua, non può inoltre essere destinata quale seconda giornata di libertà
per i lavoratori in turno il cui orario di lavoro sia concentrato in 5 giorni la
settimana. Qualora tali coincidenze si verifichino, spetta ai lavoratori ordinari, per
detti giorni, un compenso pari a quello previsto dallAccordo interconfederale del 3
dicembre 1954 per il caso di coincidenza delle ricorrenze festive con la domenica.
4. In sostituzione delle soppresse festività religiose, di cui alla legge 5 marzo 1977,
n. 54 e del relativo trattamento, i lavoratori potranno fruire a richiesta,
compatibilmente con le esigenze di servizio, di 4 giorni di permesso individuale
retribuito nel corso di ciascun anno. Qualora i permessi di cui al presente comma, non
risultino fruiti entro lanno, saranno corrisposte le corrispondenti quote di
retribuzione (100%). In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dellanno, o di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti
giorni di permesso verranno ridotti in proporzione ai mesi di anzianità di servizio
maturati.
torna al
sommario
ART. 11
LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
1. E' in facoltà della azienda di richiedere ai lavoratori, entro
i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro supplementare, straordinario, festivo
o notturno, ed il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di
impedimento.
2. Si considera lavoro supplementare quello compiuto dal lavoratore oltre la normale
durata dellorario di lavoro settimanale di cui allart. 9 e fino alla 48esima
ora.
3. Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre la 48esima ora
settimanale di prestazione.
4. Si considera lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle domeniche, o per i
lavoratori in turno nel giorno di riposo settimanale, e negli altri giorni riconosciuti
festivi.
5. Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le 7; nel caso in cui il
lavoratore, che ha prestato servizio per lintero turno notturno, debba proseguire
ininterrottamente il suo lavoro oltre le ore 7, anche le ore successive saranno
considerate notturne.
Per lintero turno notturno deve intendersi il normale orario giornaliero di lavoro
di ciascun lavoratore o comunque un ugual numero di ore lavorate, sia ordinarie che
supplementari e/o straordinarie, tra le ore 22 e le 7.
6. Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi, coincidenti o non con la domenica e nel
giorno di Pasqua sono pagate con il compenso di cui al 7° comma, lettere c) o d) del
presente articolo.
Tali trattamenti assorbono, per quanto riguarda la coincidenza dei giorni festivi con la
domenica quello previsto dallaccordo interconfederale del 3 dicembre 1954.
7. I compensi per le prestazioni suddette, non cumulabili tra loro, sono stabiliti come
segue:
Lavoro supplementare
o straordinario
Le ore di lavoro supplementare o straordinario sono compensate con la quota oraria dello
stipendio mensile e dellindennità di contingenza maggiorata nelle seguenti misure:
a) diurno feriale 25% c) diurno festivo 50%
b) notturno feriale 55% d) notturno festivo 80%
Lavoro festivo e lavoro notturno
Le ore di lavoro festivo e di lavoro notturno sono compensate con le seguenti
maggiorazioni da computarsi sulla quota oraria dello stipendio mensile e
dellindennità di contingenza:
e) lavoro festivo diurno 50%
f) lavoro festivo notturno 80%
g) lavoro notturno 30%
Per stabilire la quota oraria dello stipendio mensile e dellindennità di
contingenza agli effetti del lavoro supplementare o straordinario (feriale o festivo) si
deve tener conto anche della tredicesima mensilità.
8. Ai lavoratori in turno che prestano servizio di domenica, compete una maggiorazione
pari al 22% della quota oraria dello stipendio mensile e dellindennità di
contingenza per ogni ora di servizio prestato in tale giorno, salvo i casi in cui spetti
uno dei compensi previsti al precedente comma 7.
9. Le ore di lavoro prestato dai lavoratori in turno ordinario nei giorni feriali, nella
fascia oraria 21-22, saranno compensate con una maggiorazione del 10% della quota oraria
dello stipendio mensile e dellindennità di contingenza, salvo i casi in cui spetti
il compenso di cui al precedente comma 8.
10. Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre
lorario normale se non deve prestare lavoro supplementare e/o straordinario
richiesto o confermato per iscritto dallazienda.
torna al
sommario
ART.12
FERIE
1. Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con
corresponsione della retribuzione, pari a 26 giorni lavorativi.
2. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo: nel fissarne lepoca
lazienda terrà conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali
desideri del lavoratore.
3. Le ferie devono essere godute nel corso dellanno e non è ammessa sostituzione
di esse con compenso alcuno, né il recupero negli anni successivi.
4. Il lavoratore che durante le ferie sia richiamato in servizio ha diritto al rimborso
di tutte le spese derivanti dal richiamo stesso in sede e fruirà dei rimanenti giorni di
ferie appena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo oppure durante un
nuovo periodo scelto dallinteressato, ma in ogni caso entro lanno.
5. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il
godimento delle ferie nel corso dellanno ovvero in caso di impossibilità derivante
da uno stato di malattia o infortunio, le ferie potranno essere fruite entro il primo
semestre dellanno successivo.
In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze
produttive, potrà essere concessa la fruizione dei residui ferie entro il mese di
febbraio dellanno successivo a quello di spettanza.
6. Lassegnazione delle ferie dovrà avvenire in modo che nei periodi di maggiore
domanda di servizio laliquota di personale contemporaneamente in ferie in quelle
aree di attività ove si verifichi tale maggiore domanda, risulti contenuta in relazione
alle necessità di espletamento del servizio medesimo.
A livello aziendale le parti procederanno alla definizione per dette aree del numero
massimo dei giorni di ferie concedibili in particolari periodi dellanno.
7. Lassegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
8. La risoluzione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro non pregiudica il diritto
alle ferie e, pertanto, in tale caso, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in
proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati.
9. Nei casi di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, o di cessazione
del rapporto di lavoro, nei confronti del lavoratore che abbia fruito delle ferie in
misura maggiore a quelle spettanti, si provvederà al recupero della retribuzione
corrispondente.
10. Per lesatta determinazione dei giorni di ferie spettanti al lavoratore che
osserva lorario di lavoro concentrato in 5 giorni alla settimana, si divide il
numero dei giorni di ferie previsti dal 1° comma del presente articolo per 1,2: il
risultato così ottenuto rappresenta il numero dei giorni di ferie da accordare al
lavoratore, oltre naturalmente ai giorni per i quali non è richiesta prestazione
lavorativa.
11. Non possono essere concesse ferie per periodi inferiori alla giornata.
12. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un
infortunio che abbia determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno 2
giorni ovvero che abbia effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico
regolarmente prescritto della durata di almeno 5 giorni.
Il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare e documentare allazienda la
malattia o linfortunio per gli opportuni controlli, in conformità a quanto previsto
dai successivi articoli 32 e 33. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire
in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà lobbligo di
presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato; oppure al
termine, se successivo, della malattia o dellinfortunio. In tal caso il lavoratore
usufruirà successivamente dei periodi di ferie da recuperare.
torna al
sommario
ART. 13
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
In considerazione di quanto previsto dal Dlgs n. 124/1993 e preso atto delle successive
modifiche apportate dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, le parti riconfermano la particolare
rilevanza che riveste listituzione di forme di previdenza complementare, al fine di
contribuire alla valorizzazione della tutela previdenziale dei lavoratori nellambito
delle compatibilità derivanti dal quadro normativo, economico e contrattuale di
riferimento.
Al riguardo, le parti stipulanti si danno atto di avviare e completare nel corso del
1996 i lavori preparatori per la creazione di forme di previdenza complementare da
realizzarsi secondo i tempi e le modalità di confronto di seguito stabiliti, tenendo
inoltre conto della compiuta emanazione dei decreti ministeriali di attuazione del
succitato Dlgs n. 124/1993.
A tal fine, le parti stipulanti costituiranno, a partire dal mese di settembre 1996, una
commissione paritetica a livello nazionale composta da 6 componenti, di cui 3 designati
dallIntersind e 3 designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti, alla quale è
affidato il compito di:
- individuare le modalità di costituzione del fondo nazionale di previdenza
complementare;
- stabilire la natura e gli scopi del fondo, atteso il regime a capitalizzazione
individuale e contribuzione definita;
- definire gli ambiti e le forme di partecipazione al fondo, garantendo la libera
adesione individuale;
- determinare gli organi di amministrazione e controllo del fondo e le relative
modalità di funzionamento;
- individuare la composizione degli organi di amministrazione e controllo del fondo nel
rispetto del principio di pariteticità delle rappresentanze del personale e dei datori di
lavoro, provvedendo inoltre a definire le procedure di designazione dei rappresentanti dei
lavoratori secondo il metodo elettivo;
- prefigurare le linee di orientamento ed indirizzo in termini di possibili opzioni e
priorità circa la determinazione delle tipologie dei soggetti gestori delle risorse
nonché la natura degli investimenti da privilegiare, in ottemperanza alle disposizioni
che al riguardo saranno emanate;
- definire le condizioni di accesso alle prestazioni erogate dal fondo nonché le
modalità di trasferimento e di riscatto della posizione individuale;
- stabilire i presupposti che realizzano la cessazione della contribuzione al fondo;
- individuare criteri e modalità di copresenza con il fondo nazionale di eventuali
fondi aziendali aventi analoghe finalità che prevedano contribuzioni complessivamente non
inferiori a quelle stabilite dal fondo nazionale stesso.
Lesito dei lavori della commissione sarà sottoposto entro il 31 dicembre 1996
allattenzione delle parti stipulanti, che provvederanno a convenire tempestivamente
gli atti formali propedeutici allattivazione del fondo nazionale al fine di
consentire lavvio dellesercizio dellattività di questultimo dal
mese di dicembre 1997.
Il finanziamento del fondo si realizza mediante la destinazione del 13,5% della quota di
trattamento di fine rapporto maturando. Ai sensi di quanto previsto dal Dlgs. n. 124/93,
nei confronti del personale assunto dopo il 29 aprile 1993, senza precedente anzianità di
servizio, è invece prevista lintegrale destinazione al fondo degli accantonamenti
annuali del trattamento di fine rapporto.
In aggiunta a quanto sopra, è altresì previsto un contributo paritetico bilaterale a
carico dellazienda - erogabile esclusivamente a tale titolo - e a carico del
lavoratore pari all1% della retribuzione assunta a base della determinazione del
trattamento di fine rapporto.
torna al
sommario
ART. 14
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Le disposizioni del presente articolo avranno applicazione a far tempo dal 1° ottobre
1996; pertanto fino al 30 settembre 1996 resta vigente quanto previsto dallart. 12
del Ccl Sip 30 giugno 1992.
* * *
Le parti, in relazione alle caratteristiche di competitività e globalità del mercato
ed alla connessa esigenza di disporre di strumenti contrattuali in grado di sostenere
efficacemente levoluzione continua degli assetti organizzativi e la dinamica dei
processi di lavoro, hanno realizzato un sistema inquadramentale, nei termini di seguito
riportati al presente articolo, funzionale alla valorizzazione dello specifico apporto
fornito dalle risorse umane, al consolidamento di modelli evoluti di qualità ed
allapprezzamento delle specificità di ruolo generate dai processi di innovazione e
dalle dinamiche organizzative aziendali e orientato alla adattabilità delle soluzioni
classificatorie a diversificati contesti organizzativi aziendali.
* * *
Il sistema di classificazione è articolato su otto livelli inquadramentali cui
corrispondono otto livelli retributivi differenziati.
I lavoratori saranno classificati in base alle declaratorie di livello ed ai contenuti
dei profili propri di ciascuna figura professionale.
I livelli sono definiti dalle declaratorie intese come espressione dei contenuti della
professionalità in termini di conoscenze professionali, responsabilità e autonomia. Ogni
declaratoria è ulteriormente specificata da profili professionali.
Per ciascuna figura professionale sono previsti uno o due livelli inquadramentali
differenziati in relazione alla crescente complessità dei contenuti professionali
espressi.
Le parti si danno atto che i contenuti di ciascun profilo professionale sono da
ritenersi esemplificativi e non esaustivi sul piano della definizione delle attività
restando comunque inteso che ciascuna figura professionale potrà svolgere compiti propri
dei livelli inferiori oltre che le attività accessorie e/o integrative delle attività
prevalenti di ciascun profilo.
Il lavoratore verrà assegnato ai livelli inquadramentali progressivamente crescenti
previsti nellambito di ciascuna figura professionale, in relazione al completo
sviluppo della professionalità, in coerenza con i contenuti delle corrispondenti
declaratorie di livello e in conformità ai criteri di avanzamento inquadramentale
individuati nei profili sottodescritti.
Per professionalità si intende linsieme delle competenze e delle capacità
derivanti dalla formazione di base, dalla preparazione tecnico-professionale,
dallesperienza professionale acquisita e dalla maturazione di ruolo via via
conseguita.
* * *
Ai sensi di quanto stabilito dallart. 2. della legge 190/85 appartengono alla
categoria dei quadri i lavoratori che, esprimendo un elevato grado di capacità
gestionale, professionale e organizzativa, svolgono, con carattere di continuità,
attività ritenute di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo e dellattuazione
degli obiettivi aziendali.
Tali lavoratori espletano, con ampia autonomia, discrezionalità e piena responsabilità
su risultati produttivi di particolare rilevanza, funzioni organizzativamente articolate
che implicano:
· lacquisizione, lintegrazione e lo sviluppo di teorie, dottrine,
conoscenze professionali particolarmente elevate;
· la gestione di relazioni di notevole rilevanza
· il coordinamento di risorse e/o di unità organizzative complesse;
· la gestione di programmi/progetti di particolare importanza in ambito aziendale;
· la ricerca, la pianificazione e lapplicazione di metodologie innovative della
massima rilevanza ai fini del raggiungimento di prioritari obiettivi di efficienza e
qualità globale.
Sulla base di tali requisiti, la qualifica di quadro verrà attribuita ai lavoratori
inquadrati nel livello H.
DECLARATORIE
LIVELLO A
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività a contenuto
prevalentemente manuale che non richiedono conoscenze particolari.
LIVELLO B
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività esecutive di media
complessità che richiedono il possesso di conoscenze di base e lutilizzo di
tecniche operative consolidate nellambito di metodi e procedure definite.
LIVELLO C
Fanno parte di questo livello i lavoratori che, disponendo di conoscenze qualificate e/o
di specifiche esperienze maturate nellambiente organizzativo dappartenenza,
sono adibiti allo svolgimento di compiti esecutivi di adeguata complessità che richiedono
autonomia operativa e capacità adattative nellambito di metodologie consolidate. A
tali lavoratori, in relazione alla specificità di taluni ruoli, potrà essere richiesta,
anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo di altri lavoratori.
LIVELLO D
Appartengono a questo livello i lavoratori, in possesso di specifiche conoscenze di tipo
specialistico, che esplicano attività il cui svolgimento richiede la connessione e
conversione di più elementi del ciclo lavorativo di competenza; tali attività sono
svolte in autonomia e piena responsabilità sul risultato operativo atteso. A tali
lavoratori, in relazione alla specificità di taluni ruoli, potrà essere richiesta
attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori.
LIVELLO E
Rientrano in questo livello i lavoratori che, esprimendo particolari capacità
professionali e gestionali correlate a elevate conoscenze specialistiche, sono adibiti a
funzioni caratterizzate da autonomia e decisionalità nellambito del segmento di
processo di competenza; tali funzioni si esplicano attraverso la gestione delle diverse
risorse assegnate ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici comportanti un
apporto professionale autonomo e ad elevata tecnicalità.
LIVELLO F
Fanno parte di questo livello i lavoratori che in possesso di elevata e consolidata
preparazione e capacità professionale e gestionale sono adibiti al presidio di attività
complesse attinenti a fasi di processo rilevanti ai fini del raggiungimento degli
obiettivi produttivi. Tali attività implicano, per la loro realizzazione,
lesercizio di responsabilità delegate di coordinamento o di tipo professionale,
significativi margini di discrezionalità ed autonomia nonché interazione con altre
funzioni aziendali; i suddetti compiti sono svolti o attraverso la guida e il controllo di
importanti organismi operativi o attraverso lesplicazione di funzioni specialistiche
di elevato profilo che richiedono un contributo professionale autonomo ed innovativo.
LIVELLO G
Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano, con rilevante autonomia e
discrezionalità di poteri e iniziativa, compiti inerenti alla realizzazione di risultati
produttivi complessi che comportano la gestione delle variabili economiche tecniche ed
organizzative relative al processo di competenza nonché la responsabilizzazione primaria
sui risultati attesi derivanti o dalla conduzione e controllo di rilevanti unità
organizzative o da contributi professionali a carattere progettuale-innovativo di
particolare complessità e ad alta specializzazione.
LIVELLO H
Fanno parte di questo livello i lavoratori che esplicano attività attinenti al presidio
di risultati produttivi complessi, considerati strategici ai fini dello sviluppo ed
attuazione degli obiettivi dimpresa; lo svolgimento di queste funzioni, esercitate
con il più ampio grado di autonomia, capacità propositiva e responsabilizzazione
diretta, è caratterizzato dal governo delle variabili, interne o esterne
allazienda, economiche, tecniche e organizzative relative al processo di competenza
e/o allinterconnessione con altri processi lavorativi. Tali funzioni possono essere
esercitate o tramite il coordinamento e controllo di unità organizzative complesse e/o di
strutture professionali, anche finalizzate alla realizzazione di progetti, ovvero
esplicando funzioni specialistiche richiedenti un contributo professionale della massima
complessità e rilevanza.
torna al
sommario
LIVELLI CLASSIFICATORI E RELATIVE FIGURE PROFESSIONALI
LIVELLO A
Addetto ad attività operative(*) (**)
LIVELLO B
Addetto ad attività operative(*) (**)
Addetto ad interventi tecnici(*) (**)
Addetto ad attività tecniche(**)
Addetto ad attività impiegatizie(**)
LIVELLO C
Primo addetto ad attività operative(*)
Addetto ad interventi tecnici(*) (**)
Addetto ad attività tecniche (**)
Addetto ad attività impiegatizie (**)
Assistente ad attività specialistiche(**)
Assistente(**)
Venditore(**)
LIVELLO D
Tecnico specialista
Addetto specialista ad interventi tecnici(*)
Impiegato esperto
Assistente ad attività specialistiche(**)
Assistente(**)
Venditore(**)
LIVELLO E
Coordinatore
Assistente ad attività specialistiche senior
Assistente senior
Venditore senior
LIVELLO F
Capo settore
Specialista
Venditore specialista
LIVELLO G
Responsabile
Professionista
LIVELLO H
Responsabile di struttura
Professionista master
(*) Ai soli effetti stabiliti da norme di legge o da disposizioni generali o
contrattuali che contemplino trattamenti diversi tra i lavoratori con attività
impiegatizie e lavoratori con attività manuali, le figure professionali con attività
manuali - senza che da ciò possa derivare valutazione alcuna circa il relativo contenuto
professionale - sono contraddistinte, nellelenco sopra riportato, con asterisco.
(**) Le figure professionali contrassegnate dal simbolo (**) sono presenti in due
livelli inquadramentali differenziati in relazione alla crescente complessità dei
contenuti professionali come stabiliti nel capitolo "Profili professionali".
torna al
sommario
PROFILI
PROFESSIONALI
ADDETTO AD ATTIVITÀ OPERATIVE
I lavoratori che svolgono operazioni di contenuto prevalentemente manuale,
caratterizzate dalla trasformazione di pochi elementi omogenei, eseguite sulla base di
precise istruzioni e attraverso lapplicazione di procedure definite quali ad esempio
lavori elementari di supporto e servizio ad altre strutture aziendali (inoltro, ritiro e
distribuzione della corrispondenza, ritiro e consegna di valori, lavori di fotocopiatura,
presidio degli ingressi, conduzione automezzi, ecc.), attività di movimentazione
materiali, lavori semplici di manutenzione e similari, saranno assegnati alla figura
professionale di "Addetto ad attività operative".
Tali lavoratori verranno inquadrati nel livello "A" per conseguire, in
relazione alla professionalità acquisita, dopo 57 mesi di effettivo servizio, il livello
"B".
PRIMO ADDETTO AD ATTIVITÀ OPERATIVE
Lazienda valuterà la possibilità di un avanzamento al livello "C"
nella figura professionale di "Primo addetto ad attività operative", atto ad
apprezzare la dimensione organizzativa di appartenenza e/o la peculiarità delle
metodologie operative da applicare.
ADDETTO AD INTERVENTI TECNICI
Saranno assegnati alla figura professionale di "Addetto ad interventi tecnici"
i lavoratori qualificati operanti in attività per lespletamento delle quali è
richiesta una conoscenza approfondita di tipo applicativo ed esperienziale degli impianti
presenti nellambiente organizzativo di appartenenza, delle procedure operative e
norme tecniche che ne regolano linstallazione ed il funzionamento, delle modalità
di esercizio e manutenzione degli stessi.
Rientrano in tale figura professionale le attività di installazione, di trasformazione
prevalentemente materiale, di mantenimento e ripristino basate sulladattamento di
metodologie operative e di tecniche applicative anche di tipo evoluto; tali attività
richiedono, per il loro espletamento, un buon grado di autonomia operativa nonché
comportamenti organizzativi di tipo realizzativo-solutorio atti a garantire una elevata
qualità del servizio e a supportare efficacemente, dal punto di vista tecnico, le
strategie commerciali dellazienda. è propria, inoltre, di detta figura
professionale, la conoscenza delle interrelazioni funzionali esistenti nellambito
del processo di appartenenza e - ove necessario - lo svolgimento di compiti di
coordinamento operativo di altro personale.
A titolo esemplificativo rientrano in tale tipologia di compiti le attività di
installazione, esercizio e manutenzione di reti, di risoluzione di anomalie di
funzionamento di varia complessità su prodotti di TLC a largo consumo, di assistenza
tecnica alla clientela, ecc.
Tali lavoratori saranno inquadrati nel livello "B" per conseguire, in
relazione alla professionalità acquisita, dopo un periodo di 75 mesi di effettivo
servizio, il livello "C".
ADDETTO SPECIALISTA AD INTERVENTI TECNICI
Lazienda valuterà la possibilità di accesso al livello "D" nella
figura professionale di "Addetto specialista ad interventi tecnici", nei
confronti dei lavoratori che, in relazione alla piena professionalità acquisita e sulla
base di criteri organizzativi esplicitati, svolgono compiti di contenuto specialistico e/o
di supporto professionale e coordinamento operativo che richiedono la completa padronanza
delle tecniche e dei metodi di lavoro utilizzati, nellambito di attività prevalenti
definite allinterno dellunitaria figura professionale.
ADDETTO AD ATTIVITÀ TECNICHE
Saranno assegnati alla figura professionale di "addetto ad attività tecniche"
i lavoratori qualificati operanti in attività per lespletamento delle quali è
richiesta la conoscenza approfondita, anche attraverso idonei percorsi formativi, delle
tecnologie presenti nellambiente organizzativo di appartenenza, delle modalità di
utilizzo delle stesse, delle procedure e norme tecniche che ne regolano il funzionamento.
Lo svolgimento di tali attività richiede un buon grado di autonomia operativa e
discrezionalità nonché comportamenti organizzativi di tipo realizzativo-solutorio.
Rientrano in tale figura professionale sia le attività di mantenimento e ripristino
basate sulladattamento di metodologie operative anche di tipo evoluto ed innovativo,
sia i compiti di supervisione e controllo delle risorse tecniche presenti
nellambiente organizzativo dappartenenza. Si richiede, inoltre, una efficacia
realizzativa tesa a supportare, dal punto di vista tecnico, le strategie commerciali
dellazienda, nonché la conoscenza delle interrelazioni funzionali esistenti
nellambito del processo di appartenenza e -ove necessario- lo svolgimento di compiti
di coordinamento operativo di altro personale.
A titolo esemplificativo rientrano in tale tipologia di compiti le attività di
installazione, esercizio e manutenzione di reti, sistemi di Tlc ed impianti tecnici, di
gestione di sistemi di controllo e supervisione, di risoluzione di anomalie di
funzionamento di varia complessità su prodotti, sistemi, di assistenza tecnica alla
clientela, di esercizio dei sistemi informativi aziendali ed in particolare di supporto
operativo allinstallazione e manutenzione dei sistemi centrali e periferici, di
gestione operativa dei mezzi elaborativi attraverso lesercizio di fasi definite e la
gestione delle macchine del sistema, di gestione ordinaria del software di base e di
sistema, nonché le attività di progettazione, realizzazione e montaggio di componenti di
sistemi realizzati nellambito delle attività di ricerca, ecc.
Tali lavoratori saranno inquadrati nel livello "B" per conseguire, in
relazione alla professionalità acquisita, dopo un periodo di 57 mesi di effettivo
servizio, il livello "C".
TECNICO SPECIALISTA
Lazienda valuterà la possibilità di accesso al livello "D" nella
figura professionale di "Tecnico Specialista", nei confronti dei lavoratori che,
in relazione alla piena professionalità acquisita e sulla base di criteri organizzativi
esplicitati, svolgono compiti di contenuto specialistico e/o di supporto professionale e
coordinamento operativo che richiedono la completa padronanza delle tecniche e dei metodi
di lavoro utilizzati, nellambito di attività prevalenti definite allinterno
dellunitaria figura professionale.
ADDETTO AD ATTIVITÀ IMPIEGATIZIE
Appartengono alla figura professionale di "addetto ad attività impiegatizie"
i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teorico-pratiche acquisite
attraverso idonei percorsi formativi o consolidate esperienze, svolgono compiti di natura
amministrativa, commerciale, di gestione del rapporto con la clientela, di gestione
operativa nellambito di definite modalità di processo, di supporto amministrativo
ai processi aziendali, richiedenti lapplicazione e/o ladattamento di procedure
dufficio e metodologie di lavoro.
Rientra inoltre tra le caratteristiche della figura lo svolgimento di attività per le
quali sono richieste capacità di adattamento ed elaborazione delle informazioni, anche
mediante lutilizzo di strumenti informatici e di tecnologie dufficio, nonché
capacità di comunicazione efficace finalizzata alla massimizzazione del risultato in
funzione delle specifiche esigenze commerciali.
è proprio della figura il possesso di diversificate competenze di base rispetto ai
modelli operativi di riferimento nonché la conoscenza dellinsieme dei processi
produttivi correlati e degli ambiti organizzativi di norma caratterizzati da aspetti di
contiguità professionale.
A titolo esemplificativo fanno parte di tale figura professionale le attività di
segreteria, elaborazione di fatti amministrativi, acquisizione e gestione di dotazioni,
gestione amministrativa e commerciale della clientela tesa alla soddisfazione continuativa
della stessa, acquisizione della clientela mediante individuazione di idonee soluzioni
commerciali, raccolta ed elaborazione di dati statistici, caricamento di dati su supporti
informatici, colloquio con la clientela, commercializzazione - diretta o per via
telefonica - di prodotti/servizi, erogazione di servizi multimediali, ecc.
Tali lavoratori saranno inquadrati nel livello "B" per conseguire, in
relazione alla professionalità acquisita, dopo un periodo di 57 mesi di effettivo
servizio, il livello "C".
IMPIEGATO ESPERTO
Lazienda valuterà la possibilità di accesso al livello "D" nella
figura professionale di "Impiegato esperto", nei confronti dei lavoratori che,
in relazione alla piena professionalità acquisita e sulla base di criteri organizzativi
esplicitati, svolgono compiti di contenuto specialistico e/o di supporto professionale e
coordinamento operativo che richiedono la completa padronanza delle metodologie e delle
procedure utilizzate nellambito di attività prevalenti definite allinterno
dellunitaria figura professionale.
COORDINATORE
Appartengono alla figura professionale di "Coordinatore" i lavoratori che
assumono, anche sulla base di esperienze professionali maturate in attività proprie dei
livelli inferiori, compiti di coordinamento connessi alla realizzazione operativa di
programmi aziendali attraverso lutilizzo di metodologie operative da analizzare ed
adattare. Tali compiti comportano unautonoma presa di decisioni ed il raggiungimento
di risultati richiedenti verifiche periodiche ed a consuntivo. Le suddette attività
vengono svolte attraverso la conduzione delle risorse umane, tecniche ed economiche
affidate. Lambito di decisionalità richiesto è funzionale ai risultati
quali-quantitativi attesi. La figura professionale è caratterizzata dalla conoscenza
delle interconnessioni esistenti tra la funzione dappartenenza e le altre strutture,
nonché dalla gestione di relazioni con altri organismi aziendali.
A titolo esemplificativo rientrano in questa tipologia il coordinamento di attività di
realizzazione dei programmi di commercializzazione, di gestione amministrativa e
commerciale della clientela ecc.
I lavoratori inseriti nella figura professionale di "Coordinatore" saranno
assegnati al livello "E".
ASSISTENTE
Saranno assegnati alla figura professionale di "Assistente" i lavoratori che
svolgono attività di supporto professionale, indirizzo e coordinamento nei confronti del
personale tecnico, finalizzate al raggiungimento di obiettivi quali-quantitativi per il
conseguimento dei quali è richiesta la piena comprensione delle evoluzioni tecnologiche
proprie del contesto organizzativo dappartenenza e il corretto utilizzo delle
risorse affidate. Dette attività si esplicano attraverso la messa in atto di fasi di
programmazione, verifica delle attività di realizzazione e controllo del lavoro svolto e
attraverso la diffusione, nei confronti del personale affidato, dei valori di attenzione
alle esigenze del mercato e di orientamento al cliente. Tali funzioni richiedono la
conoscenza delle interconnessioni esistenti tra la funzione dappartenenza e le altre
strutture, nonché la gestione di relazioni con altri organismi aziendali.
A titolo esemplificativo rientrano in tali tipologie di compiti le attività connesse
alla realizzazione dei programmi commerciali, di installazione, esercizio e manutenzione
di prodotti/impianti, ecc.
I lavoratori inseriti nella figura professionale di "Assistente" saranno
assegnati al livello "C" per conseguire, - in relazione alla professionalità
acquisita - il livello "D" dopo un periodo di 45 mesi di effettivo servizio.
ASSISTENTE SENIOR
Lazienda valuterà la possibilità di passaggio al livello "E" nella
figura professionale di "Assistente senior" nei confronti dei lavoratori che, in
relazione al pieno consolidamento raggiunto nel ruolo ed alla completa espressione delle
competenze richieste, denotino particolari capacità di coordinamento ed indirizzo
professionale delle risorse assegnate.
ASSISTENTE AD ATTIVITÀ SPECIALISTICHE
Saranno assegnati alla figura professionale di "Assistente ad attività
specialistiche", i lavoratori che, in possesso di conoscenze approfondite rispetto
alla propria specializzazione, svolgono funzioni caratterizzate dalla gestione di elementi
complessi, richiedenti un apporto professionale autonomo nellanalisi e
nelladattamento delle norme, delle metodologie e delle tecnologie proprie del
contesto organizzativo dappartenenza, una capacità di analisi del contesto interno
ed esterno al fine di individuare opportunità di sviluppo dei business aziendali, una
tensione realizzativa orientata al soddisfacimento della clientela di riferimento, nonché
lindividuazione discrezionale di soluzioni atte ad assicurare la qualità del
risultato atteso.
Tali funzioni richiedono la conoscenza delle interconnessioni esistenti tra la funzione
dappartenenza e le altre strutture, nonché la gestione di relazioni con altri
organismi aziendali.
A titolo esemplificativo rientrano in tali tipologie di compiti la
progettazione/realizzazione impiantistica e di reti, le attività di supporto
tecnico-specialistico finalizzate alla gestione e risoluzione di anomalie tecniche su
tecnologie ad elevata complessità e criticità per la corretta funzionalità dei sistemi,
la gestione di attività amministrative di particolare complessità che richiedono la
conoscenza delle relative normative aziendali e di legge, la gestione di attività
commerciali di particolare complessità quali il supporto alle forze di vendita sia nella
fase di analisi dei bisogni espressi e potenziali della clientela sia in quella di
attuazione dellazione commerciale, la collaborazione - nellambito delle
attività di ricerca - alla progettazione, allimpostazione e sviluppo di studi
nonché alla realizzazione delle connesse attività ausiliarie di contenuto tecnico e
organizzativo, la progettazione di software mediante la definizione delle architetture
applicative e delle specifiche di sistema, lelaborazione di basi dati,
lintroduzione di metodi e strumenti per le fasi di sviluppo ecc.
I lavoratori inseriti nella figura professionale di "Assistente ad attività
specialistiche" saranno assegnati al livello "C" per conseguire, - in
relazione alla professionalità acquisita - il livello "D" dopo un periodo di 45
mesi di effettivo servizio.
ASSISTENTE AD ATTIVITÀ SPECIALISTICHE SENIOR
Lazienda valuterà la possibilità di passaggio al livello "E" nella
figura professionale di "Assistente ad attività specialistiche senior" nei
confronti dei lavoratori che, in relazione al pieno consolidamento raggiunto nel ruolo ed
alla completa espressione delle competenze richieste, denotino particolari capacità
professionali rispetto alla propria specializzazione.
VENDITORE
Saranno assegnati alla figura professionale di "Venditore" i lavoratori che,
in possesso di una conoscenza approfondita del mercato di riferimento e dei
prodotti/servizi offerti, svolgono - con approccio di tipo personalizzato - attività di
commercializzazione ovvero di sviluppo, controllo e gestione di una rete di vendita
indiretta, sulla base di obiettivi individualmente assegnati e specificamente incentivati
che comportano, per la loro realizzazione, la messa in atto:
- di azioni commerciali autonome e proattive con soluzioni prevalentemente di tipo
standard;
- di azioni commerciali ideative e proattive finalizzate o allindividuazione di
soluzioni sistemistiche complesse o allattivazione integrazione e monitoraggio dei
canali di vendita indiretta.
Caratterizza, altresì, tale tipologia di compiti, laccettazione di unalea
retributiva connessa al livello di prestazione raggiunto, la capacità di intrattenere
relazioni efficaci con il cliente e con altri organismi aziendali, la tensione
realizzativa finalizzata alla massimizzazione del risultato in funzione delle specifiche
esigenze della clientela. In relazione a questi aspetti, a tale personale potranno essere
applicate apposite disposizioni normative e retributive.
I lavoratori inseriti nella figura professionale di "Venditore" saranno
assegnati al livello "C" per conseguire, - in relazione alla professionalità
acquisita - il livello "D" dopo un periodo di 45 mesi di effettivo servizio.
VENDITORE SENIOR
Lazienda valuterà la possibilità di passaggio al livello "E" nella
figura professionale di "Venditore senior" nei confronti dei lavoratori che, in
relazione al pieno consolidamento raggiunto nel ruolo ed alla completa espressione delle
competenze richieste, denotino particolari capacità professionali rispetto alla propria
specializzazione.
CAPO SETTORE
Saranno inseriti nella figura professionale di "Capo Settore" i lavoratori,
che, operando sulla base di direttive generali coordinano importanti organismi operativi
provvedendo alla programmazione, alla gestione ed utilizzo integrato ed ottimizzato delle
risorse umane, tecniche, economiche e organizzative assegnate. La decisionalità richiesta
dalla figura si esplica in attività di adeguamento e sviluppo delle norme, procedure,
metodologie e tecnologie presenti nellambiente organizzativo dappartenenza.
Caratterizza inoltre la figura professionale la conoscenza completa dei principali
processi aziendali nonché la capacità di integrazione e collaborazione con altre
strutture produttive.
A titolo esemplificativo fanno parte di tale tipologia di compiti le attività connesse
alla gestione e supervisione di un gruppo di lavoro complesso (ad es. gestione della
assegnazione e supervisione degli interventi del personale tecnico, ecc.).
Saranno inseriti nella figura professionale di "Capo Settore" ed inquadrati
nel livello "F", i lavoratori che abbiano acquisito una completa
professionalità nelle funzioni di competenza ed esplichino pienamente i contenuti
richiesti dal ruolo.
SPECIALISTA
Saranno assegnati alla figura professionale di "Specialista" i lavoratori che,
in relazione allelevato grado di specializzazione acquisito rispetto al sistema di
conoscenze richiesto nellambiente organizzativo dappartenenza, sono adibiti ad
attività specialistiche connotate da responsabilità professionale condivisa in merito al
raggiungimento di risultati qualitativi. Tali risultati sono conseguiti attraverso la
gestione di attività di analisi, applicazione, adeguamento e sviluppo delle metodologie e
tecnologie esistenti; lo svolgimento di tali funzioni necessita di comportamenti
organizzativi di tipo ideativo-contributorio atti ad assicurare soluzioni professionali di
norma generate da input non predeterminati. Tra le caratteristiche di detta figura
professionale rientra la conoscenza completa dei principali processi aziendali, la
capacità di integrazione e collaborazione con altre strutture produttive nonché, ove
richiesto dalla struttura organizzativa di appartenenza, lo svolgimento di attività di
conduzione e di indirizzo professionale di organismi finalizzati al conseguimento di
obiettivi quali-quantitativi.
A titolo esemplificativo rientrano nelle suddette caratteristiche le attività di
supporto tecnico-specialistico per problematiche di particolare complessità attinenti
alla funzionalità di sistemi tecnologici, lelaborazione di normative e studi, la
programmazione e controllo di fasi di lavorazione, la realizzazione - nellambito
delle attività di ricerca - di studi e ricerche teoriche di particolare rilevanza e
complessità, ecc.
Saranno inseriti nella figura professionale di "Specialista" ed inquadrati nel
livello "F", i lavoratori che abbiano acquisito una completa professionalità
nelle funzioni di competenza ed esplichino pienamente i contenuti richiesti dal ruolo.
VENDITORE SPECIALISTA
Saranno assegnati alla figura professionale di "Venditore Specialista" i
lavoratori che in relazione allelevato grado di specializzazione acquisito rispetto
al sistema di conoscenze richiesto, svolgono - con approccio di tipo personalizzato -
attività di commercializzazione di prodotti/servizi ovvero di sviluppo, controllo e
gestione di una rete di vendita indiretta, sulla base di obiettivi individualmente
assegnati e specificamente incentivati. Tali obiettivi richiedono, per la loro
realizzazione, la conoscenza approfondita del mercato di riferimento e dei
prodotti/servizi offerti nonché la messa in atto di azioni commerciali ideative e
proattive finalizzate allindividuazione di soluzioni sistemistiche complesse, al
presidio di segmenti critici di mercato ovvero allattivazione, integrazione e
monitoraggio dei canali di vendita indiretta. Caratterizza, altresì, tale tipologia di
compiti laccettazione di unalea retributiva connessa al livello di prestazione
raggiunto, la capacità di intrattenere relazioni efficaci con il cliente e con altri
organismi aziendali, la tensione realizzativa finalizzata alla massimizzazione del
risultato in funzione del pieno soddisfacimento della clientela. In relazione a questi
aspetti, a tale personale potranno essere applicate apposite disposizioni normative e
retributive.
Saranno inseriti nella figura professionale di "Venditore Specialista" ed
inquadrati nel livello "F", i lavoratori che abbiano acquisito una completa
professionalità nelle funzioni di competenza ed esplichino pienamente i contenuti
richiesti dal ruolo.
RESPONSABILE
Saranno inseriti nella figura professionale di "Responsabile", i lavoratori
che, operando sulla base di obiettivi, svolgono compiti di coordinamento di unità
organizzative di particolare complessità - anche comprendenti più organismi operativi -
che si esplicano nella conduzione e gestione di risorse (umane, economiche, tecniche ed
organizzative) caratterizzate da significativa eterogeneità, rilevanza e complessità
nellambito aziendale di appartenenza.
Caratterizzano tale figura le funzioni di integrazione delle attività/fasi di processo
presidiate in funzione del raggiungimento di risultati produttivi di particolare rilievo,
anche ai fini della corretta operatività di altre funzioni aziendali.
Sono altresì richieste specifiche capacità di regolazione e controllo delle varianze
relative al processo di competenza ed allinterazione con altri processi aziendali,
conoscenze integrate della struttura e delle politiche aziendali nonché capacità di
interagire con altre strutture produttive al fine di sviluppare sinergie operative.
è propria dei suddetti lavoratori la responsabilizzazione primaria su variabili
dimensionali e di tipo prevalentemente quantitativo in contesti anche non completamente
strutturati.
A titolo esemplificativo rientrano in tale tipologia di compiti, il coordinamento di
strutture operative complesse preposte alle attività di assistenza tecnica alla
clientela, alle attività di manutenzione degli impianti, alla gestione delle attività di
vendita, ecc.
Saranno inseriti nella figura professionale di "Responsabile" ed inquadrati
nel livello "G", i lavoratori che abbiano acquisito una completa
professionalità nelle funzioni di competenza ed esplichino pienamente i contenuti
richiesti dal ruolo.
PROFESSIONISTA
Saranno assegnati alla figura professionale di "Professionista", i lavoratori
che, in possesso di elevate conoscenze specialistiche, svolgono - nellambiente
organizzativo dappartenenza - funzioni di tipo consulenziale-progettuale che
implicano lutilizzazione integrata di teorie e discipline di tipo strutturato e
complesso; la responsabilizzazione professionale è fondata sul raggiungimento di
obiettivi prevalentemente qualitativi che comportano la risoluzione di problemi attraverso
la messa in atto di soluzioni innovative allinterno di sistemi anche di tipo non
completamente strutturato. E richiesta, altresì, la conoscenza integrata della
struttura e delle politiche di sviluppo aziendali nonché la capacità di interazione con
altre strutture al fine di sviluppare sinergie operative.
Ai lavoratori in esame potrà essere anche richiesto lespletamento di compiti di
integrazione di apporti specialistici eterogenei nonché di conduzione di organismi
produttivi responsabilizzati su risultati di tipo prevalentemente professionale.
A titolo esemplificativo rientrano in dette caratteristiche le attività di
progettazione di soluzioni tecnico-sistemistiche di tipo personalizzato, di consulenza su
temi specialistici, ecc.
Saranno inseriti nella figura professionale di "Professionista" ed inquadrati
nel livello "G", i lavoratori che abbiano acquisito una completa
professionalità nelle funzioni di competenza ed esplichino pienamente i contenuti
richiesti dal ruolo.
RESPONSABILE DI STRUTTURA
Saranno assegnati alla figura professionale di "Responsabile di struttura", i
lavoratori che sulla base di obiettivi e politiche, sono preposti al presidio di attività
fondamentali ai fini del raggiungimento di risultati strategici per il sistema produttivo
mediante il coordinamento e governo di strutture aziendali articolate e complesse. Tali
lavoratori assumono, nei diversi ambienti organizzativi, responsabilità dirette nel
governo e nella gestione integrata/ottimizzata di risorse umane, tecniche, economiche e
organizzative caratterizzate da elevata eterogeneità e particolare complessità. Sono
altresì caratteristiche proprie di detta figura la conduzione di relazioni complesse con
interlocutori interni ed esterni nonché la piena conoscenza della struttura e delle
politiche di sviluppo aziendale con particolare riferimento ai modelli di qualità
applicati in azienda.
A titolo esemplificativo rientrano in tale figura professionale la conduzione di più
unità organizzative finalizzate alla realizzazione dei programmi di commercializzazione,
dei piani di sviluppo e ammodernamento dei sistemi di rete, delle politiche di gestione
del personale ecc.
Saranno inseriti nella figura professionale di "Responsabile di struttura" ed
inquadrati nel livello "H", i lavoratori che abbiano acquisito una completa
professionalità nelle funzioni di competenza ed esplichino pienamente i contenuti
richiesti dal ruolo.
PROFESSIONISTA MASTER
Saranno assegnati alla figura professionale di "Professionista master" i
lavoratori che, in possesso di conoscenze specialistiche della massima ampiezza
caratterizzate da un elevato grado di strutturazione e riconoscibilità interna e/o
esterna, sono direttamente responsabilizzati su risultati di tipo professionale orientati
al raggiungimento di obiettivi di rilevanza strategica per lazienda, costituendo, in
ambienti organizzativi definiti, punto di riferimento per la comunità professionale
interna. Tra le caratteristiche di detta figura professionale rientra lo svolgimento di
attività ad alto grado di innovazione, complessità ed indeterminatezza, un approccio di
tipo progettuale-consulenziale, lo sviluppo e la promozione delle conoscenze del settore,
la conduzione di relazioni complesse con interlocutori interni ed esterni nonché la piena
conoscenza della struttura e delle politiche di sviluppo aziendale con particolare
riferimento ai modelli di qualità applicati in azienda.
Tali attività possono essere esplicate - ove richiesto - anche attraverso la conduzione
di strutture professionali orientate alla realizzazione di progetti specifici, la gestione
di definite fasi di processo, lintegrazione di apporti specialistici complessi ed
eterogenei, il governo di organismi operativi finalizzati al raggiungimento di obiettivi
di tipo prevalentemente professionale.
A titolo esemplificativo rientrano in questa figura professionale le attività di
consulenza integrata nei confronti delle altre strutture aziendali, le attività di
ricerca, di definizione e conduzione di progetti anche di tipo complesso da garantire
attraverso una verifica di fattibilità, unintegrazione tra le variabili gestionali
(risorse) e gli obiettivi assegnati (risultati), una valutazione del rapporto
costi/benefici, un adeguato supporto professionale sia in fase di impostazione, che di
sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, ecc.
Saranno inseriti nella figura professionale di "Professionista master" ed
inquadrati nel livello "H", i lavoratori che abbiano acquisito una completa
professionalità nelle funzioni di competenza ed esplichino pienamente i contenuti
richiesti dal ruolo.
Nota a verbale
In relazione al carattere esemplificativo e non esaustivo dei contenuti propri di
ciascun profilo, qualora a livello aziendale dovessero delinearsi in termini ampi e
significativi nuove aggregazioni di attività lavorative non contemplate dai contenuti dei
profili professionali previsti dalla presente classificazione, lazienda comunicherà
alle Organizzazioni sindacali stipulanti la declaratoria cui assegnare i lavoratori
interessati assimilandone la collocazione formale - adottando il criterio di analogia -
alle figure professionali contrattualmente stabilite.
torna al
sommario
ART. 15
MUTAMENTO TEMPORANEO DI FUNZIONI E ATTIVITÀ
1. Il lavoratore, in relazione alle esigenze dellazienda, può essere assegnato
temporaneamente a funzioni e attività diverse da quelle inerenti al suo livello di
appartenenza purché tale mutamento non comporti un peggioramento economico o una
menomazione morale o un mutamento sostanziale della sua posizione.
2. Al lavoratore che sia assegnato a svolgere temporaneamente funzioni e attività
inerenti ad un livello superiore al suo deve essere corrisposta, per tutta la durata del
relativo svolgimento, in aggiunta alla sua retribuzione, un indennità temporanea
pari alla differenza tra i minimi di stipendio contrattuali detratto leventuale
assegno di merito.
3. Dellattribuzione di funzioni e attività superiori, compresi i casi di
sostituzione temporanea di altro lavoratore assente per il quale sussista il diritto alla
conservazione del posto, sarà data al lavoratore comunicazione scritta.
4. Trascorso un periodo di tre mesi in funzioni e attività di livello superiore,
avverrà lassegnazione a detto livello superiore, salvo che si tratti di
sostituzione temporanea di altro lavoratore assente per il quale sussista il diritto alla
conservazione del posto. In tale ipotesi, lassegnazione del lavoratore al livello
superiore avverrà quando la sostituzione oltrepassi di 15 giorni il termine massimo di
assenza consentita dalle norme del presente contratto di lavoro, salvo in ogni caso il
limite di cui sopra di tre mesi.
5. Nel caso di sostituzione temporanea di altro lavoratore assente per il quale sussiste
il diritto alla conservazione del posto, il diritto di cui al precedente 4° comma, 2°
parte, viene riconosciuto anche nei casi in cui la sostituzione avvenga ad intervalli per
un periodo di 270 giorni nel corso di diciotto mesi consecutivi per funzioni e attività
dei livelli H, G, F, E e per un periodo di 180 giorni nel corso di dodici mesi consecutivi
per funzioni e attività degli altri livelli.
Nota a verbale
I periodi di assenza dal servizio - retribuiti o meno - del sostituto non sospendono la
decorrenza dei termini previsti dal presente contratto per lassegnazione al livello
superiore, a meno che - in relazione alla durata presumibile dellassenza stessa -
non si ritenga opportuno revocare lincarico di svolgimento delle funzioni e
attività superiori.
torna al
sommario
ART. 16
TRASFERIMENTI
1.Il lavoratore, per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da una sede di
lavoro ad unaltra dellazienda, contemperandosi le esigenze di servizio con
linteresse personale del lavoratore.
2. Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio conserva, in quanto più
favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e
competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni
particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrono nella nuova
destinazione.
3. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al lavoratore.
torna al
sommario
ART. 17 -
DOVERI DEL LAVORATORE
1. Il servizio fornito dall'azienda, per la sua specificità, richiede un adeguato
livello di collaborazione ed un elevato senso di responsabilità da parte dei lavoratori
nell'espletamento dei compiti loro affidati. In tale quadro, pertanto, tenuto anche conto
dell'esigenza di garantire alla clientela il miglior grado di servizio, il lavoratore deve
in particolare:
a) osservare le norme del presente contratto, le istruzioni e le disposizioni di
servizio impartite dai superiori, le norme aziendali in materia di sicurezza e ambiente di
lavoro, le disposizioni ai fini della sicurezza degli impianti e della tutela del
patrimonio aziendale;
b) mantenere assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda ed osservare il segreto
delle comunicazioni; non trarre profitto, con danno dell'azienda stessa, da quanto forma
oggetto delle sue funzioni e non esplicare sia direttamente sia per interposta persona,
anche fuori dall'orario di lavoro, mansioni ed attività - a titolo gratuito od oneroso -
che siano in contrasto anche indiretto od in concorrenza con l'azienda;
c) astenersi da qualunque attività - a titolo gratuito od oneroso - o da qualunque
altra forma di partecipazione in imprese od organizzazioni di fornitori, clienti,
concorrenti e distributori;
d) durante l'orario di lavoro disimpegnare con assiduità e diligenza i compiti
attribuitigli, mantenere nei rapporti interpersonali e con la clientela condotta
uniformata a principi di correttezza, non attendere ad occupazioni estranee al servizio e,
in periodo di malattia od infortunio, ad attività lavorativa ancorché non remunerata;
e) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte per la
rilevazione delle presenze;
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti e
automezzi a lui affidati;
g) non valersi di mezzi di comunicazione, di strumenti informatici, o di quanto altro
ancora è di proprietà dell'azienda per ragioni che non siano di servizio;
h) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali sociali da
parte del personale dell'azienda, e non introdurre - salvo che non siano debitamente
autorizzate - persone estranee all'azienda nei locali non aperti al pubblico;
i) rifiutare qualsiasi compenso, a qualunque titolo offerto dalla clientela in
connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa;
l) attenersi a comportamenti nei confronti di colleghi, clienti ed altri improntati al
massimo rispetto della condizione sessuale, della dignità e del diritto della persona;
astenersi conseguentemente dal porre in essere comportamenti riconducibili a forme di
molestie sessuali anche perpetrate deliberatamente in ragione della posizione ricoperta;
m) salvaguardare, nei rapporti interpersonali e con la clientela, l'immagine aziendale;
n) astenersi dal falsificare o alterare documenti o apparecchiature. I lavoratori
operanti in settori la cui attività è svolta prevalentemente a contatto con la
clientela, tenuto conto dell'esigenza di assicurare alla stessa il miglior grado di
rapporto, dovranno esporre un adeguato contrassegno identificativo, ovvero fornire, in
caso di contatto telefonico, un codice idoneo all'identificazione.
2. L'azienda per suo conto applicherà tempestivamente le clausole del presente
contratto.
torna al
sommario
ART. 18
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Linosservanza da parte dei lavoratori dei doveri loro spettanti darà luogo, a
seconda della gravità delle mancanze, a:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a mezza giornata di stipendio, comunque non superiore a 4 ore;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a tre giorni;
e) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni;
f) licenziamento con preavviso o senza preavviso per ragioni disciplinari, secondo le
norme di legge.
2. Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto per mancanze lievi.
3. La multa può essere inflitta per mancanze disciplinari che non rivestano particolare
gravità o per inosservanza dei doveri di minore entità.
4. La sospensione di cui alla lettera d) del precedente 1° comma è inflitta in caso di
recidiva in mancanze per le quali già siano stati applicati i provvedimenti di cui alle
lettere a), b), c) oppure nel caso di mancanze di tale rilievo da non trovare adeguata
sanzione nei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c).
5. La sospensione di cui alla lettera e) del precedente 1° comma è inflitta in caso di
mancanze gravi ma tali da non consentire lapplicazione del provvedimento di cui alla
lettera f).
6. Il licenziamento non esclude altre eventuali responsabilità, di ordine civile o
penale, nelle quali il lavoratore sia incorso.
7. Laddebito delle mancanze deve essere formalmente e tempestivamente contestato
al lavoratore (per iscritto, in caso di mancanze per le quali siano ipotizzabili
provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale), in modo che questi, prima
delladozione del provvedimento disciplinare, possa fornire, verbalmente o per
iscritto, le proprie giustificazioni. Tra la contestazione e lapplicazione del
provvedimento disciplinare - tranne che per il rimprovero verbale - dovranno trascorrere 5
giorni lavorativi di tempo per dar luogo al lavoratore di far pervenire eventuali
ulteriori elementi giustificativi, direttamente o per il tramite di un rappresentante
dellassociazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Lintero
procedimento dovrà di norma concludersi entro 40 giorni dal compiuto riscontro
dellinfrazione.
8. Decorso il termine di cui al precedente 7° comma, sarà data comunicazione del
provvedimento disciplinare al lavoratore o comunque della conclusione del procedimento a
suo carico.
9. Nei casi di sanzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente 1° comma,
qualora il lavoratore non ritenga la sanzione stessa adeguata alla mancanza commessa,
questi entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento, potrà richiedere, per il
tramite dellorganizzazione sindacale stipulante cui conferisca mandato scritto, il
riesame degli elementi di fatto e delle circostanze che hanno determinato il provvedimento
stesso. Detto riesame dovrà essere compiuto nel termine di 5 giorni dalla richiesta.
10. Lazienda può disporre, ove riscontri la necessità di espletare accertamenti
sulla presunta colpevolezza del lavoratore, lallontanamento cautelativo del
lavoratore dal servizio, corrispondendogli tuttavia la retribuzione.
Nota a verbale
A livello aziendale troverà applicazione quanto previsto dallart. 7, 1° comma,
della legge 20 maggio 1970 n. 300.
torna al
sommario
ART.19
TUTELE SPECIFICHE
Volontariato
1. Ai lavoratori appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile,
ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, verrà concesso a loro
richiesta, per il periodo di effettivo impegno, il permesso di assentarsi dal servizio per
il tempo necessario allespletamento delle attività di soccorso ed assistenza in
occasione di calamità naturali o catastrofi, nonché delle attività di addestramento e
di esercitazione.
2. Il periodo di effettivo impegno per le attività di cui sopra dovrà essere
previamente autorizzato dalla Prefettura competente.
3. Il riconoscimento della suddetta facoltà - esercitabile solo a seguito di richiamo
nominativo effettuato dalle competenti autorità - dovrà essere compatibilizzato con la
necessità di provvedere prioritariamente alla realizzazione di tutti gli interventi volti
a garantire, nelle zone colpite da calamità, lesercizio dei servizi di
telecomunicazioni.
Portatori di handicap
4. Ai lavoratori portatori di handicap in situazione di gravità, nonché ai lavoratori
che si trovino nella necessità di prestare assistenza a figli ovvero a parenti od affini
entro il terzo grado, conviventi, del pari portatori di handicap in situazione di
gravità, si applicano le disposizioni previste dallart. 33 della legge 5 febbraio
1992 n. 104.
5. Allo scopo di favorire linserimento dei portatori di handicap in posti di
lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le
esigenze tecnico/impiantistiche, lazienda si adopererà per assicurare adeguate
condizioni di sicurezza e di agibilità dei posti di lavoro.
Lavoratori affetti da patologie derivanti da uso di sostanze
stupefacenti
6. Ai lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza si applicano le
disposizioni previste dalla legge 26 giugno 1990 n. 162.
7. A livello aziendale le parti riserveranno particolare attenzione alle problematiche
dei lavoratori affetti da patologie derivanti da uso di sostanze stupefacenti, al fine di
agevolare, per quanto di loro competenza, il pieno recupero dei suddetti lavoratori ed il
loro proficuo reinserimento nellattività lavorativa.
8. Al lavoratore che concorra al programma terapeutico e socio-riabilitativo del
familiare tossicodipendente potrà essere concesso un periodo di aspettativa nei limiti
temporali previsti dallart. 30 del presente contratto. La relativa necessità dovrà
essere attestata preventivamente dal servizio delle tossicodipendenze.
torna al
sommario
ART. 20 -
DEFINIZIONE DEI TERMINI "STIPENDIO" E "RETRIBUZIONE"
1. Ai fini del presente contratto per stipendio mensile si intende limporto
corrisposto di fatto al lavoratore, al lordo delle trattenute di legge, composto dal
minimo contrattuale di stipendio, dagli assegni di merito, dagli assegni "ad
personam" e dagli aumenti periodici di anzianità.
2. Per retribuzione mensile si intende limporto complessivo dello stipendio, come
sopra specificato, dellElemento distinto dalla retribuzione e della indennità di
contingenza. Sono esclusi tutti gli altri eventuali compensi a qualsiasi titolo erogati,
ed in particolare quelli per lavoro supplementare e/o straordinario, lassegno per il
nucleo familiare, lincentivo ai venditori, i premi aziendali di risultato di cui al
comma 2, lettera b), dellart. 1 Assetto contrattuale, nonché tutto quanto abbia
carattere risarcitorio di rimborso spese anche forfettario.
torna al
sommario
ART. 21
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA ED ORARIA
1. Per determinare la quota giornaliera della retribuzione mensile si divide la
retribuzione stessa per 25.
2. Per determinare la quota oraria della retribuzione mensile si divide la retribuzione
stessa per il coefficiente convenzionale appresso indicato in relazione alla diversa
durata dellorario settimanale di lavoro:
Orar. di lav. Infer. a 38 ore 38 ore ed oltre
Coefficiente 158,33 166,66
3. La retribuzione giornaliera sarà presa a base soltanto nei casi in cui vi sia una
distribuzione uniforme e continuativa dellorario di lavoro su 6 giorni alla
settimana e si debba far riferimento a giornata intera.
4. La retribuzione oraria sarà presa a base, invece, quando non vi sia la predetta
distribuzione di cui al precedente 3° comma, nonché in tutti i casi in cui debbano
considerarsi periodi inferiori ad una giornata.
torna al
sommario
ART. 22
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
1. Il pagamento della retribuzione verrà effettuato mensilmente in via posticipata, con
accredito su conto corrente, accompagnato da distinta o foglio di paga - che resterà in
possesso del lavoratore - con la chiara indicazione di tutti gli elementi che compongono
la retribuzione stessa e delle relative trattenute.
2. Nel caso che lazienda ritardi il pagamento di 10 giorni oltre il limite
stabilito, decorrono gli interessi del 2% in più del tasso ufficiale di sconto.
3. In caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della
retribuzione, al lavoratore dovrà essere per intanto corrisposta la parte di retribuzione
non contestata.
torna al
sommario
ART. 23
MINIMI DI STIPENDIO
Per ciascuno dei livelli retributivi indicati allart.14 i minimi di stipendio
contrattuali base lordi mensili sono stabiliti negli importi di seguito indicati:
Livello dall1.1.96
H 1.827.600
G 1.721.000
F 1.484.700
E 1.372.000
D 1.294.500
C 1.225.900
B ...989.800
A ...761.400
Al personale appartenente alla figura professionale di "Venditore",
"Venditore Senior" e "Venditore specialista" i minimi di stipendio
contrattuale base lordi mensili sono stabiliti negli importi di seguito indicati:
Livello dall1.1.96
F 1.262.000
E 1.166.200
D 1.100.300
C 1.042.000
Nota a verbale
Si conferma che compiti connessi alle mansioni svolte - quali la guida di automezzi
sociali, luso di particolari attrezzi, lincasso di denaro ecc. - rientrano
nelle normali prestazioni del lavoratore delle telecomunicazioni.
Disposizione transitoria
Ai soli effetti economici, i dieci livelli di inquadramento di cui allart. 12 del
Ccl Sip 30 giugno 1992 confluiscono negli otto livelli previsti dal nuovo sistema
classificatorio di cui al precedente art. 14. Per la classificazione del personale trova
applicazione quanto stabilito dal primo comma del suddetto art. 14.
torna al
sommario
ART. 24
ASSEGNAZIONE AL LIVELLO SUPERIORE
1. Il lavoratore che viene assegnato al livello retributivo superiore percepirà lo
stipendio del nuovo livello conservando gli aumenti di anzianità maturati secondo quanto
disposto allart. 25.
2. Gli eventuali assegni di merito verranno assorbiti sino alla concorrenza della
differenza tra i due minimi di stipendio.
torna al
sommario
ART. 25
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
1. I lavoratori hanno diritto, per ogni biennio di servizio maturato e valido agli
effetti dellanzianità, al riconoscimento di un importo nella misura sotto riportata
per ciascun livello retributivo, limitatamente a 7 bienni computati a partire dalla data
di assunzione.
Livello Importo mens.
H ..........59.500
G ..........56.800
F ..........54.400
E .........49.500
D .........47.200
C ..........45.000
B ..........41.700
A .........32.700
Al personale appartenente alla figura professionale di "Venditore",
"Vendiore Senior" e "Venditore specialista" il valore mensile dei 7
scatti biennali viene definito nelle seguenti misure:
Livello Importo mensile
F ..........45.650
E ..........43.350
D ..........41.400
C ..........39.550
2. Nei casi di assegnazione a livello superiore, verranno mantenuti gli importi degli
aumenti periodici di anzianità in precedenza maturati e la frazione del biennio in corso
di maturazione sarà utile per lattribuzione dello scatto al valore del nuovo
livello.
3. Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da assegni "ad
personam" o di merito, né questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici.
torna al
sommario
ART. 26
INDENNITÀ DI CONTINGENZA
Per la corresponsione dellindennità di contingenza si fa riferimento a quanto
stabilito dai Protocolli Governo e Parti sociali del 10 dicembre 1991 e 31 luglio 1992.
torna al
sommario
ART. 27
TREDICESIMA MENSILITÀ
1. Entro il 20 dicembre di ciascun anno lazienda corrisponderà a tutti i
lavoratori una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile costituita, a tale
effetto, dallo stipendio mensile, dalla indennità di contingenza e dallelemento
distinto dalla retribuzione.
2. La misura degli elementi della retribuzione da prendere a base per la determinazione
della 13ª mensilità è quella in atto al 31 dicembre o alla data di cessazione dal
servizio.
3. Tale mensilità è considerata parte integrante della retribuzione e di essa deve
essere tenuto conto a tutti gli effetti.
4. Nel caso di cessazione o di inizio del rapporto di lavoro durante il corso
dellanno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi
dellammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio.
5. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero e la
frazione di mese inferiore a 15 giorni come metà di un dodicesimo.
Nota a verbale
La 13ª mensilità è dovuta anche per il servizio prestato durante il periodo di prova,
purché al termine di esso il lavoratore venga confermato in servizio.
Qualora il periodo di prova sia ancora in corso alla data del 30 novembre, il rateo di
13ª mensilità verrà corrisposto, intervenuta la conferma in servizio, in misura
proporzionale al periodo di lavoro prestato fino al 31 dicembre dellanno di
competenza.
torna al
sommario
ART. 28
INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ
1. La reperibilità è un istituto integrativo degli orari di lavoro di cui
allart. 9 ed è finalizzata a garantire la continuità dei servizi di
telecomunicazioni e/o a fronteggiare esigenze/eventi non prevedibili connessi alla
funzionalità degli impianti.
2. Il lavoratore deve partecipare alle turnazioni di reperibilità salvo giustificati
motivi di impedimento.
3. Il tempo impiegato dal lavoratore in reperibilità per effettuare lintervento
diretto sul posto di lavoro verrà retribuito con il compenso previsto per il lavoro
supplementare e/o straordinario.
4. Lindennità di reperibilità non si cumula con la corresponsione del compenso
per lavoro supplementare e/o straordinario né con altri compensi aggiuntivi nel caso in
cui si renda necessario lintervento in servizio del lavoratore reperibile.
5. I criteri applicativi del presente istituto saranno oggetto di definizione a livello
aziendale con le oo.ss. stipulanti.
torna al
sommario
ART. 29
TRASFERTE - RIMBORSO SPESE PER LAVORO FUORI SEDE
1. Il lavoratore può essere comandato dallazienda, per esigenze di servizio, a
svolgere lattività lavorativa fuori dalla propria sede di lavoro. In tale caso il
personale è tenuto, salvo diversa disposizione, ad osservare lorario di lavoro
della sede nella quale è inviato a svolgere la prestazione.
2. Al lavoratore inviato dallazienda, per esigenze di servizio, fuori dalla sua
sede di lavoro, vengono rimborsate per intero le spese di trasporto, dietro presentazione
dei relativi titoli di viaggio, nonché, per i casi individuati a livello aziendale ai
sensi di cui al comma 3 le altre spese eventualmente sostenute in relazione alla
necessità di consumare uno o più pasti e/o di pernottare fuori dalla sua abituale
residenza.
3. I criteri e le modalità di attribuzione nonchè i massimali dei rimborsi di cui al
presente articolo saranno definiti a livello aziendale in connessione con gli impieghi
operativi del personale in occasione della contrattazione aziendale di cui al comma 2,
lettera a), dellart. 1 "Assetto contrattuale" ed i relativi importi
saranno rivedibili con cadenza biennale
4. Per le trasferte fuori della provincia in cui insiste la sede di lavoro ed entro il
territorio nazionale, è in ogni caso previsto che al lavoratore vengano rimborsate le
spese eventualmente sostenute in relazione alla necessità di consumare uno o più pasti
e/o di pernottare fuori dalla sua abituale residenza, secondo i seguenti criteri e
modalità:
- rimborso del 1° e del 2° pasto - qualora il lavoratore si trovi nella località di
trasferta oltre le ore 14 e la sera oltre le ore 20 - dietro presentazione di idonea
documentazione fiscale, nel limite massimo di L. 36.000 (compresa Iva) per ciascun pasto;
- pernottamento: è consentito luso di alberghi fino alla 2^ categoria, con
rimborso delle spese sostenute a presentazione di regolare fattura; verrà inoltre
corrisposto un importo di L. 15.000 per ogni pernottamento a titolo di rimborso spese non
documentabili;
- nei casi di trasferte pari o superiori a 30 giorni è ammesso, in alternativa ai
trattamenti di cui sopra, il rimborso spese forfettario nella misura di L. 60.000
giornaliere.
5. In considerazione del carattere risarcitorio delle spese sostenute, esse sono escluse
dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Nota a verbale
Gli importi di cui al presente articolo decorrono dal 1° ottobre 1996 .
torna al
sommario
ART. 30
ASSENZE, PERMESSI, CONGEDO MATRIMONIALE E ASPETTATIVA
1. Il lavoratore che non può presentarsi in servizio deve darne avviso immediato e
giustificare lassenza non oltre il secondo giorno, salvo il caso di giustificato
impedimento.
2. Le assenze ingiustificate, indipendentemente dalla trattenuta della corrispondente
retribuzione, possono dare luogo allapplicazione di provvedimenti disciplinari.
3. Il lavoratore che risulti assente ingiustificato dal servizio e che non lo riprenda o
non giustifichi limpedimento a riprenderlo entro un congruo termine prescrittogli
dallazienda, a mezzo lettera raccomandata inviata al domicilio o alla residenza dal
lavoratore stesso comunicata, può essere considerato dimissionario.
4. Al lavoratore che ne faccia domanda la Società può accordare compatibilmente con le
esigenze di servizio permessi non retribuiti di breve durata per giustificati motivi.
5. Al lavoratore che contragga matrimonio sarà concesso un permesso di 14 giorni
lavorativi consecutivi con corresponsione della retribuzione, dedotto quanto il lavoratore
medesimo abbia diritto a percepire a tale titolo dall'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale.
6. Al lavoratore che lo richieda potrà essere concesso dall'azienda, per gravi e
giustificati motivi, un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi senza
corresponsione della retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità e, comunque. soltanto
dopo che il lavoratore abbia già fruito delle ferie.
7. Ai lavoratori ordinari chiamati a coprire cariche sindacali, la aspettativa potrà
essere concessa a loro richiesta anche per tutta la durata del mandato; durante tale
periodo il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetti salvo per quanto
concerne l'anzianità che continua a decorrere fino ad un massimo complessivo di due anni;
per i lavoratori ordinari chiamati a coprire cariche sindacali nazionali, detto massimo
complessivo di due anni potrà essere prorogato per un periodo massimo di pari durata.
8. Il lavoratore che al termine della aspettativa non riprenda servizio senza
giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.
Note a verbale
1) Per l'esatta determinazione dei giorni di permesso spettanti in caso di matrimonio al
lavoratore che osserva un orario di lavoro concentrato in 5 giorni alla settimana si
applicano i medesimi criteri illustrati al comma 10, dell'art. 12. Tali permessi non sono
computabili in conto delle ferie annuali.
2) il periodo di aspettativa di cui al comma 6 del presente articolo potrà essere
concesso, entro i previsti limiti temporali, a richiesta del lavoratore che concorra al
programma terapeutico e socio riabilitativo del familiare tossicodipendente. La relativa
necessità dovrà essere attestata preventivamente dal servizio delle tossicodipendenze.
torna al
sommario
ART. 31
DIRITTO ALLO STUDIO LAVORATORI STUDENTI
Diritto allo studio
1. I lavoratori ordinari che intendono frequentare presso Istituti pubblici o legalmente
riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel
quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali istituti, potranno
usufruire, a richiesta di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore pro-capite
nell'arco della vigenza contrattuale, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno
sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per
un numero di ore pari o superiori a 300 ore.
2. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra
non dovranno superare - nell'arco della vigenza contrattuale - il 2% del totale dei
lavoratori ordinari occupati in ciascuna unità produttiva alla data del 31 dicembre di
ciascun anno.
Il totale delle assenze dal servizio, per effetto dell'utilizzazione dei permessi di cui
sopra, non potrà superare, in ciascun giorno, l'1% del totale del personale di ciascuna
unità produttiva.
I permessi verranno concessi compatibilmente alla possibilità di un normale
espletamento del servizio.
3. I lavoratori interessati dovranno inoltrare apposita domanda scritta alla Direzione
aziendale e successivamente il certificato di iscrizione al corso e gli attestati mensili
di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative.
4. Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla percentuale massima di cui al
precedente 2° comma, fermo restando il limite sopra previsto, la precedenza
nellutilizzazione di detti permessi avverrà sulla base della data di presentazione
della relativa domanda; a parità di data di presentazione la priorità sarà data dai
criteri obiettivi della maggiore età e a parità di età dalla maggiore anzianità di
servizio.
Lavoratori studenti
5. Per i lavoratori studenti si fa riferimento all'art. 10 della legge 20 maggio 1970 n.
301. Tali disposizioni non sono cumulabili con quanto previsto in materia di diritto allo
studio.
Nota a verbale
Nei confronti del personale ordinario è stabilito quanto segue: i lavoratori studenti
di cui al 5° comma del presente articolo, nonché gli studenti universitari anche se
iscritti ad un secondo corso di laurea - limitatamente ai soli anni di durata ordinaria
del corso stesso - potranno usufruire di tre giorni di permesso retribuito all'anno per
motivi di studio; tale agevolazione vale anche per i lavoratori originari che, pur
frequentando scuole non parificate, sostengano gli esami di fine corso davanti ad una
commissione pubblica.
torna al
sommario
ART. 32
TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA
1. Il lavoratore che non si presenti in servizio a causa di malattia deve darne
tempestivo avviso allazienda, comunicando contestualmente il luogo ove si trovi
degente se diverso dal proprio domicilio - nonché eventuali variazioni successive
espressamente autorizzate dal medico della Usl o dal medico curante - e giustificare
lassenza inviando ovvero recapitando la relativa certificazione medica non oltre il
secondo giorno dalla data del suo rilascio.
In caso di prosecuzione dellassenza per malattia, la relativa certificazione deve
essere inviata o recapitata entro il secondo giorno dal rilascio del nuovo certificato.
2. In mancanza della comunicazione suddetta nonché in caso di ritardo nella
giustificazione dellassenza, saranno considerate assenze ingiustificate le giornate
non coperte da certificazione medica e quelle di ritardo nella comunicazione e
nellinvio o nel recapito della certificazione.
3. In via di correntezza il lavoratore comunicherà altresì telefonicamente
allazienda la durata della prognosi contestualmente al rilascio del certificato.
4. In caso di assenza motivata da malattia, lazienda ha diritto di far controllare
lo stato di salute del lavoratore ai sensi delle vigenti norme di legge. Il lavoratore che
rifiuti espressamente di sottoporsi al controllo medico sarà considerato dimissionario.
Qualora lesito della visita di controllo indichi una prognosi diversa da quella
risultante dal certificato del medico curante del lavoratore, questi dovrà riprendere
servizio entro il termine prescritto dal medico di controllo, salvo che il lavoratore non
impugni lesito della visita stessa ovvero, in relazione allevoluzione della
situazione morbosa, non presenti un nuovo certificato del medico curante: in
questultimo caso potrà essere richiesta una nuova visita di controllo.
5. Il lavoratore, pur in presenza di una espressa autorizzazione del medico curante ad
uscire, è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a farsi trovare, dalle ore
10 alle ore 12 e dalle 17 alle 19, nel proprio domicilio ovvero al diverso indirizzo
comunicato allazienda, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo.
La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra
definite, potrà essere verificata nellambito e secondo le modalità previste dalle
vigenti disposizioni di legge.
6. Qualora il lavoratore debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dal
luogo di degenza, per prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, che dovranno essere, a richiesta, documentati, è comunque tenuto a darne
preventiva comunicazione allazienda.
7. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia sarà conservato al
lavoratore ordinario il posto per i periodi di tempo e con la retribuzione sotto
specificati:
- 180 giorni di calendario ad intera retribuzione;
- 185 giorni di calendario all80% della retribuzione, fatti salvi i giorni di
ricovero ospedaliero per i quali continuerà a competere lintera retribuzione.
8. Nei suddetti periodi lanzianità decorre ad ogni effetto.
9. Dalla retribuzione corrisposta nelle misure suddette viene dedotto quanto il
lavoratore abbia diritto a percepire da istituti assicurativi, previdenziali ed
assistenziali; tale deduzione non è computata agli effetti del versamento dei contributi
al Fondo di Previdenza.
10. Il trattamento di cui al precedente 7° comma è frazionabile e si intende riferito
ad un periodo di 18 mesi consecutivi (c.d. fascia di malattia) precedente ogni nuovo
ultimo episodio morboso.
11. Se linterruzione del servizio supera i termini massimi sopra indicati,
lazienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il
trattamento di fine rapporto di lavoro e lindennità sostitutiva di preavviso
previsti dal presente contratto.
12. Scaduti i termini massimi indicati al precedente 7° comma, al lavoratore ammalato
potrà essere concessa la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo fino a 12
mesi; in tal caso questo ulteriore periodo di assenza non sarà ritenuto utile ai fini del
trattamento di fine rapporto di lavoro né ad alcun altro effetto.
13. Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi indicati nel presente
articolo potrà comportare, indipendentemente dalla perdita del trattamento di malattia
con le modalità previste dalla legge vigente, ladozione di provvedimenti
disciplinari con la procedura di cui allart. 18 del presente contratto.
14. Nellapplicazione del presente articolo, le Aziende valuteranno con la massima
attenzione la situazione dei lavoratori affetti da gravi patologie.
Note a verbale
1) I periodi di malattia derivanti o meno da gravidanza o puerperio, cadenti nei periodi
di interdizione obbligatoria o assenza facoltativa per parto, aspettativa, nonché nelle
altre assenze di cui allart. 30 del presente contratto, non danno luogo ad alcun
trattamento economico di malattia in quanto restano assorbiti dalle predette assenze.
2) Le assenze dal servizio non utili ai fini del riconoscimento dellanzianità
sospendono il periodo della fascia di malattia in corso.
3) Il periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per parto non interrompe il
computo della fascia di malattia eventualmente già in atto, ma sospende la corresponsione
del relativo trattamento economico di malattia.
4) Nel caso in cui la infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento da
parte del terzo responsabile, relativamente alla parte retributiva e oneri inerenti, sarà
versato dal lavoratore allazienda.
Nota transitoria
Nei confronti del personale in servizio alla data odierna i criteri di computo della
c.d. fascia di malattia di cui al comma 10 del presente articolo entreranno in vigore a
far data dal 1° luglio 1997.
torna al
sommario
ART. 33
INFORTUNI SUL LAVORO
1. Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche leggero, ha lobbligo di
avvertire o fare avvertire immediatamente lazienda.
2. Nei casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale al lavoratore ordinario
non in prova lazienda conserverà il posto fino alla guarigione clinica e
corrisponderà lintera retribuzione per il detto periodo, con deduzione di quanto
egli abbia diritto a percepire dallIstituto assicuratore contro gli infortuni o
contro le malattie a titolo di indennità temporanea per tale periodo. Tale deduzione non
è computata agli effetti del versamento dei contributi dovuti al Fondo di Previdenza a
termine di legge.
3. Nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, sia
residuata al lavoratore uninvalidità permanente parziale, incompatibile con i
compiti precedentemente svolti, lazienda provvederà, compatibilmente con le norme
di legge, ad adibirlo ad altri compiti confacenti con la ridotta capacità lavorativa.
4. Qualora linfortunio sul lavoro sia causato da colpa di un terzo, il
risarcimento da parte del terzo responsabile relativamente alla quota di retribuzione e
oneri inerenti, eccedenti il trattamento Inail, sarà versato dal lavoratore
allazienda.
torna al
sommario
ART. 34
TUTELA DELLA MATERNITÀ
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio
lazienda corrisponderà alla lavoratrice la normale retribuzione con deduzione di
quanto la stessa abbia diritto a percepire dallInps a titolo di indennità di
maternità.
torna al
sommario
ART. 35
SERVIZIO MILITARE
1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva ed il richiamo alle armi,
nonché il servizio sostitutivo civile, sono disciplinati dalle norme di legge che
regolano la materia.
2. Il periodo di tempo trascorso, in costanza di rapporto, in servizio militare di leva,
è considerato valido ai fini della maturazione degli scaglioni di anzianità previsti per
il periodo di preavviso, nonché agli effetti degli aumenti periodici di anzianità,
purché il lavoratore abbia raggiunto 2 anni di servizio nellazienda. Quando tale
requisito venga raggiunto successivamente alladempimento degli obblighi di leva, il
detto riconoscimento avrà decorrenza dalla data di compimento dei 2 anni di servizio.
3. Il periodo di tempo intercorrente tra la fine del servizio militare di leva o del
richiamo alle armi e la data di presentazione presso lazienda, sarà considerato
valido agli effetti riconosciuti per il servizio militare prestato. Nel caso invece di
risoluzione del rapporto di lavoro per mancata presentazione entro i termini previsti
dalla legge, la risoluzione stessa si considererà avvenuta alla data della fine del
servizio militare o del richiamo alle armi.
torna al
sommario
ART. 36
ANZIANITÀ
Per anzianità si intende il periodo di tempo trascorso senza interruzione del rapporto
di lavoro nellazienda dalla data di assunzione.
ART. 37
PREAVVISO
1. Fatta eccezione per i licenziamenti per giusta causa, il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato del lavoratore non in prova non può essere risolto da alcuna delle due
parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
Anni di servizio ...........Livelli ..............Livelli ...................Livelli
.....................................H, G, F, E................D,C ....................
B, A
fino a 5 anni .............giorni 60 ............giorni 30 ...............giorni 30
oltre 5 e fino a 10 .....giorni 90 ............giorni 60 ...............giorni 30
oltre i 10 anni ...........giorni 120 ..........giorni 75 g.............iorni 45
2. In caso di dimissioni i termini di preavviso suddetti sono ridotti alla metà.
3. I periodi di preavviso decorrono dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza losservanza dei predetti
termini di preavviso deve corrispondere allaltra parte unindennità
sostitutiva pari allimporto della retribuzione per il mancato preavviso.
5. è in facoltà della parte che riceve il preavviso di troncare il rapporto sia
allinizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di
indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
6. Nel corso del periodo di preavviso lazienda concederà al lavoratore brevi
permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La concessione e la durata dei permessi
stessi saranno stabiliti dallazienda in rapporto alle esigenze di servizio.
7. Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto; dovranno pure, di norma,
essere comunicate per iscritto le dimissioni.
torna al
sommario
ART. 38
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
1. Il trattamento di fine rapporto è disciplinato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
2. Lazienda è tenuta a rilasciare al lavoratore, allatto della
liquidazione, un prospetto dal quale risulti la somma a lui spettante con
lindicazione dei vari elementi che la compongono.
3. In caso di disaccordo sullentità del trattamento di fine rapporto,
lazienda dovrà intanto corrispondere la parte non in contestazione.
torna al
sommario
ART. 39
QUADRI
Elemento retributivo professionale
1. Al personale quadro di livello H viene corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1996,
a titolo di assegno ad personam, uno specifico elemento retributivo professionale il cui
importo mensile risulta pari a lire 240.000.
Orario di lavoro
2. Ai lavoratori ai quali viene attribuita la categoria di quadro non si applicheranno
ai sensi dellart. 1 RDL 15 marzo 1923, n. 692 e del RD 10 settembre 1923, n. 1955 le
limitazioni in materia di orario di lavoro.
Formazione
3. Nei confronti dei quadri verranno messi in atto interventi formativi diretti a
favorire adeguati livelli di preparazione professionale, quale supporto alle
responsabilità affidate.
Informazione
4. In relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai quadri ai fini del
perseguimento e dello sviluppo degli obiettivi dellimpresa, lazienda
utilizzerà appositi strumenti informativi, idonei a fornire agli interessati gli elementi
necessari per il più adeguato svolgimento delle mansioni affidate.
Responsabilità civile e penale
5. Lazienda provvederà a garantire il personale quadro, attraverso apposita
polizza assicurativa, in caso di danni derivanti da responsabilità civile verso terzi
nello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelli causati da dolo o colpa
grave.
Nei confronti di detto personale viene riconosciuta la copertura delle spese e
lassistenza legale in caso di procedimenti civili e penali per cause non dipendenti
da dolo o colpa grave e relative a fatti direttamente connessi allesercizio delle
funzioni loro attribuite.
Brevetti
6. Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e
diritto di autore viene riconosciuta ai quadri - previa specifica autorizzazione aziendale
- la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche
o lavori afferenti lattività svolta.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che con le disposizioni di cui al presente articolo si è data
piena attuazione a quanto disposto dalla legge n. 190 del 1985.
torna al
sommario
ART.40
VENDITORE, VENDITORE SENIOR E VENDITORE SPECIALISTA
In relazione alle particolari attività prestate dalle figure professionali del presente
articolo, caratterizzate da una correlazione fra risultati e prestazioni lavorative
individualmente fornite, a livello aziendale verranno concordati specifici incentivi per
le figure di cui trattasi. In conseguenza di quanto sopra specificato, trovano
applicazione minimi di stipendio, aumenti periodici di anzianità ed indennità di
contingenza specificatamente definiti e differenziati dal restante personale. Sempre a
livello aziendale, potranno altresì essere oggetto di intesa tra le parti stipulanti, in
relazione alla peculiare modalità di espletamento della prestazione di tale personale, le
specificità normative afferenti lorario di lavoro - ferma restando la quantità
settimanale contrattualmente prevista - e il risarcimento delle spese sostenute in ragione
delle mansioni svolte.
torna al
sommario
ART. 41
COMMISSIONE INTERPRETATIVA NAZIONALE
1. Le controversie sullinterpretazione del presente contratto sono demandate ad
una Commissione paritetica formata da 6 componenti designati dalle parti stipulanti. Detta
Commissione, ove lo ritenga necessario, sceglierà di comune accordo un Presidente.
2. La Commissione deciderà senza formalità di procedure; essa sarà convocata, dietro
richiesta di una delle parti stipulanti, entro 60 giorni dalla data della richiesta
stessa.
torna al
sommario
ART. 42
CONTROVERSIE INDIVIDUALI SULLINQUADRAMENTO
In caso di mancato accordo diretto tra le parti su controversie individuali riguardanti
linquadramento, il lavoratore interessato, tramite le Organizzazioni sindacali
stipulanti, a cui conferisce mandato, potrà richiedere lesame - che si svolgerà,
di norma presso le unità produttive degli interessati - della controversia stessa secondo
specifiche modalità procedurali di cui si potrà dotare lazienda.
torna al
sommario
ART. 43
ASSEMBLEA DEI LAVORATORI
1. Le organizzazioni sindacali stipulanti e le Rsu possono chiedere di indire per le
unità produttive, fuori dellorario di lavoro (nonché durante lorario di
lavoro, nei limiti complessivi stabiliti dalle leggi e dagli accordi interconfederali), in
locali di cui lazienda abbia la disponibilità, assemblee del personale dipendente
dallazienda stessa.
2. I predetti soggetti dovranno, salvo casi particolari, presentare la richiesta con un
preavviso minimo di 2 giorni rispetto alla data prevista di convocazione.
3. Le ulteriori modalità per lo svolgimento saranno concordate con lazienda
tenuto conto della disponibilità e della idoneità dei locali utilizzabili e comunque
delle esigenze di servizio e in particolare della necessità di garantire la salvaguardia
degli impianti nonché di conciliare leffettuazione di riunioni per gruppi con lo
svolgimento della normale attività da parte degli altri lavoratori.
Nota a verbale
Per quanto concerne le modalità di esercizio del diritto di assemblea, si richiamano,
in particolare, i criteri seguenti:
a) il numero massimo di 10 ore annue va riferito ad anno solare;
b) il lavoratore potrà assentarsi per il tempo utile ai fini della partecipazione
allassemblea, e gli verrà conteggiato il tempo di assenza effettiva dal lavoro;
c) le assemblee dovranno essere effettuate, salvo casi particolari, allinizio o al
termine di ciascun periodo giornaliero dellorario di lavoro;
d) le assenze dal servizio per la partecipazione alle assemblee in orario di lavoro
saranno considerate a tutti gli effetti come permessi retribuiti.
torna al
sommario
ART. 44
DIRITTO DI AFFISSIONE E LOCALI
1. Lazienda collocherà allinterno di ciascuna unità produttiva appositi
spazi accessibili a tutti i lavoratori a disposizione delle oo.ss. stipulanti e della Rsu,
per laffissione di comunicazioni. Le suddette comunicazioni dovranno riguardare
materie di interesse sindacale e del lavoro. Un esemplare di tale comunicazione dovrà
essere tempestivamente inoltrato allazienda.
2. Lazienda nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, porrà
permanentemente a disposizione della Rsu, un idoneo locale comune allinterno
dellunità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti il diritto riguarderà
lutilizzo di un locale idoneo per le suddette riunioni.
torna al
sommario
ART. 45
TRATTENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI
1. Lazienda provvederà a trattenere sulla retribuzione mensile del lavoratore,
che ne faccia espressa richiesta mediante apposita lettera, limporto dei contributi
associativi da versare allo.s. stipulante dal lavoratore stesso indicata.
2. La lettera di cui sopra, redatta in duplice esemplare datata e sottoscritta dal
lavoratore, dovrà indicare:
- il periodo di tempo per cui detti versamenti dovranno essere effettuati;
- il mese di decorrenza della trattenuta;
- limporto della trattenuta stessa;
- il numero di conto corrente, bancario o postale, dello.s. a cui detto importo
dovrà essere versato a cura dellazienda.
3. Limporto della trattenuta mensile viene stabilito in misura corrispondente
all1% del minimo di stipendio e ad unaliquota pari allo 0,50%
dellindennità di contingenza.
4. Nel caso che la retribuzione mensile non venga corrisposta, non potrà farsi luogo ad
alcuna trattenuta, né a successivo recupero.
5. I contributi trattenuti verranno versati mensilmente dallazienda su un conto
corrente bancario o postale, unico per tutti i sindacati appartenenti ad una medesima
organizzazione nazionale stipulante, restando salve le diverse situazioni di fatto
esistenti.
6. Il lavoratore potrà richiedere la sospensione dei versamenti anzidetti, facendo
pervenire allazienda apposita lettera, redatta anchessa in duplice esemplare,
nella quale dovrà indicare il mese di decorrenza da cui non dovranno più essere
effettuate le trattenute.
7. Uno degli esemplari della lettera di richiesta, nonché della eventuale comunicazione
per la sospensione dei versamenti, sarà trasmesso dallazienda, con
lindicazione della data di ricevimento, allo.s. interessata.
torna al
sommario
ART. 46
R.S.U.
1. In ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti viene costituita la
"rappresentanza sindacale sanitaria" (Rsu) di cui allaccordo
interconfederale 20 dicembre 1993.
2. Liniziativa per la costituzione della Rsu è assunta dalle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto, ovvero dalle altre organizzazioni formalmente
costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, sempreché rispondano alle condizioni
previste dalla lettera b), comma 4, parte seconda, del richiamato accordo
interconfederale.
3. Le oo.ss., che siano firmatarie del presente contratto o, comunque, aderiscano alla
disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della Rsu,
rinunciano formalmente ed espressamente a costituire la rappresentanza sindacale aziendale
ai sensi della norma sopramenzionata.
4. I componenti della Rsu restano in carica per tre anni a decorrere dalla data di
effettuazione delle elezioni e liniziativa per i successivi rinnovi sarà
esercitata, almeno entro tre mesi dalla scadenza del mandato, dalle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2 o dalle Rsu uscenti di concerto con le organizzazioni
sindacali territoriali.
5. La Rsu è composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate
da tutte le organizzazioni sindacali richiamate al precedente comma 2, in proporzione ai
voti conseguiti dalle singole liste e, nellambito delle liste, in relazione ai voti
ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole organizzazioni
sindacali firmatarie il presente contratto e la relativa copertura avviene mediante
elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.
6. Le oo.ss., nel procedere alla composizione delle liste di candidati e nel provvedere
alla designazione formale dei membri della Rsu, terranno conto delle diverse categorie
(operai, impiegati e quadri) e delle peculiarità organizzative presenti nella unità
produttiva, secondo le modalità previste dallaccordo interconfederale.
7. Il numero dei componenti la Rsu sarà pari a:
a) 3 componenti per la Rsu costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200
dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che
occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
I nominativi dei componenti la Rsu e le eventuali variazioni saranno comunicati per
iscritto alla direzione aziendale per il tramite della delegazione territoriale competente
dellAssociazione Sindacale Intersind.
8. Qualora il numero di componenti la Rsu risulti superiore a dodici, si procederà alla
designazione tra i suoi componenti di un Esecutivo abilitato nellunità produttiva a
rappresentare ed a coordinare la Rsu nello svolgimento dei compiti e delle funzioni
previste dal presente contratto.
9. I componenti la Rsu subentrando alla Rsa ed ai suoi dirigenti risultano titolari in
via esclusiva dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e tutele stabiliti dalle
disposizioni di cui al titolo III della Legge n. 300 del 20.5.1970.
La Rsu sostituisce la Rsa nella titolarità dei poteri e nellesercizio delle
funzioni ad essa spettanti in forza delle disposizioni di legge, svolgendo altresì
attività e compiti per le materie proprie del livello di competenza, con le procedure,
modalità e nei limiti stabiliti dal presente contratto.
10. Leffettuazione delle operazioni elettorali dovrà garantire il regolare
espletamento del servizio; il luogo ed il calendario delle votazioni saranno oggetto di
intesa tra la commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo tale da permettere
la più ampia affluenza dei lavoratori, restando inteso che il concreto esercizio del
diritto di voto sarà effettuato fuori dallorario di lavoro.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo contestualmente e la
durata massima dello svolgimento si collocherà di norma nellambito della stessa
giornata.
Entro e non oltre il bimestre che precede la data di effettuazione delle elezioni
lazienda fornirà lelenco degli elettori occupati nellunità produttiva.
Tale consistenza costituirà la base di computo al fine della applicazione dei criteri
previsti al precedente comma 7.
Le variazioni della consistenza di personale in forza nellunità produttiva,
comportanti un diverso numero di componenti la Rsu ai sensi del precedente comma 7,
saranno considerate utili al momento della relativa nuova elezione.
11. Fermo restando quanto previsto al punto 20 - parte seconda - dellaccordo
interconfederale 20 dicembre 1993, si conferma che le questioni connesse alla corretta
interpretazione ed applicazione di quanto convenuto con la presente intesa è demandata
alle parti stipulanti il presente contratto.
La normativa sopra definita integra e specifica quanto previsto dallaccordo
interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali
unitarie che si intende compiutamente richiamato, costituendo, nel suo complesso
inscindibile, parte integrante del presente contratto.
torna al
sommario
ART. 47
AMBIENTE E SICUREZZA
1. Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di legge in materia vigenti,
per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle parti in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori sui luoghi di lavoro si fa rinvio a quanto disposto dal decreto legislativo
n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le misure di prevenzione adottate dallazienda nellambito della vigente
normativa di legge al fine di prevenire i rischi per la salute e la sicurezza fisica dei
lavoratori durante il lavoro, sono costituite da:
a) adozione di attrezzature, mezzi protettivi, arredi e dotazioni idonei sotto il
profilo dellergonomia, della sicurezza e igiene del lavoro; lanalisi
preventiva dei rischi connessi con le lavorazioni, provvedendo conseguentemente, nelle
fattispecie previste per legge, alla preventiva informazione dei lavoratori interessati e
alladozione di specifiche norme di sicurezza comprendenti le modalità per il
corretto impiego dei mezzi di protezione individuali o collettivi a tal fine eventualmente
introdotti;
b) inserimento nei programmi di formazione destinati ai lavoratori, di specifici
interventi finalizzati alla conoscenza ed alla corretta adozione delle norme da seguire
per la prevenzione dei rischi infortunistici e la tutela della salute nei luoghi di
lavoro;
c) effettuazione dei controlli preventivi o periodici di legge, volti alla valutazione,
sotto il profilo ambientale e/o sanitario, dei fattori di rischio di natura
chimico-fisico-biologica eventualmente presenti negli impianti, nelle lavorazioni o
allinterno dei locali sociali.
3. La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali rappresenta un obbligo
previsto dalla vigente legislazione per tutti i lavoratori i quali, pertanto, sono tenuti
al pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia, nonché delle norme di
sicurezza e comportamentali a tal fine introdotte dallazienda e delle eventuali
ulteriori disposizioni loro impartite dai preposti.
4. I lavoratori, durante lo svolgimento dellattività lavorativa loro assegnata
devono:
a) osservare le disposizioni e le norme di sicurezza e igiene del lavoro emanate
dallazienda ed impartite dai superiori;
b) usare correttamente i materiali, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza, il
vestiario da lavoro e gli altri mezzi protettivi collettivi e individuali messi a loro
disposizione;
c) segnalare immediatamente ai propri superiori le deficienze eventualmente riscontrate
negli impianti, nelle attrezzature, nei dispositivi di sicurezza e nei mezzi protettivi,
nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza e nellambito delle loro competenze e possibilità,
per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di
protezione senza averne ottenuta lautorizzazione preventiva da parte dei superiori;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro
competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
f) esercitare - se preposti - le funzioni di coordinamento operativo sotto il profilo
antinfortunistico previste dalle leggi e dalle norme aziendali.
torna al
sommario
ART. 48
NORME FINALI
Garanzia sulle prestazioni
indispensabili (Legge n. 146/90)
1. Ai sensi di quanto previsto dallart. 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
norme sullesercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali,
costituiscono parte integrante del presente contratto gli accordi aziendali in materia di
individuazione delle prestazioni indispensabili a salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati.
Ristrutturazione,
riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale
2. In considerazione delle caratteristiche del settore e dei prevedibili processi
evolutivi tecnologici ed organizzativi, allo scopo di sviluppare ogni possibile intervento
orientato alla salvaguardia delle dinamiche occupazionali e dei valori professionali
presenti, le parti, a fronte di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione
aziendale, si impegnano a ricercare ed a porre in essere comportamenti atti ad attenuare,
in relazione ad eventuali esuberi occupazionali, le conseguenti ricadute sociali.
A tal fine, nellintento di attivare percorsi funzionali ad un graduale utilizzo
degli ammortizzatori sociali, privilegiando specifiche soluzioni atte a minimizzare gli
effetti indotti sulloccupazione, si darà luogo a valutazioni congiunte circa gli
obiettivi economici e le prospettive di medio termine del contesto aziendale di
riferimento nel quadro delle evoluzioni di mercato.
In relazione a quanto sopra previsto, a fronte di ristrutturazione, riorganizzazione,
riconversione o crisi aziendale, si attiveranno specifici confronti a livello aziendale al
fine dellimpiego degli ammortizzatori sociali previsti in materia dalla legislazione
vigente (leggi 23 luglio 1991 n. 223 e 19 luglio 1993 n. 236 e successive modificazioni,
ecc.).
Contratti di formazione e lavoro
3. Al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dellart. 16
della legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modificazioni, trova applicazione quanto
stabilito dagli accordi interconfederali in materia.
Permessi per motivi sindacali
4. In relazione a quanto stabilito dallart. 30 della legge n. 300/1970, i
componenti degli organi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle organizzazioni
sindacali stipulanti il presente contratto hanno diritto a 8 ore mensili di permessi
retribuiti da fruire per la partecipazione alle riunioni degli organi stessi.
Le previsioni sopra previste non sono cumulabili con quanto in materia stabilito da
analoghe intese aziendali in atto.
5. In presenza di specifiche condizioni connesse alla configurazione aziendale e di
impiego del personale, lazienda e le competenti strutture delle organizzazioni
sindacali stipulanti potranno procedere alla individuazione di soluzioni di trattamento
logistico e di refezione rispondenti ai relativi contesti organizzativi ed operativi.
torna al
sommario
ART. 49
INSCINDIBILITÀ DELLE NORME CONTRATTUALI E SOSTITUZIONE DEI PRECEDENTI
TRATTAMENTI
1. Le disposizioni del presente contratto, sia nella sfera di ogni materia regolata,
come nel loro complesso, sono correlative e inscindibili tra loro.
2. Ferma restando la conservazione delle condizioni individuali derivanti da pattuizioni
singole e salvo quanto disposto espressamente in contrario, il presente contratto
collettivo uniforma ed assorbe (e comunque non cumula), per la materia da questo regolata,
le norme esistenti per effetto di concordati, di regolamenti, di contratti collettivi e di
consuetudini generali e locali, nonché di trattamenti di fatto, così che detti
trattamenti non possono essere invocati ed applicati per regolare il rapporto tra
lazienda e ciascuno dei suoi dipendenti.
torna al
sommario
ART. 50
DECORRENZA E DURATA
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, il Contratto
collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale
per la parte retributiva.
Fatte salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente
contratto decorre dall1.1.1996 e avrà vigore fino al 31.12.1999 ; per la parte
economica il primo biennio avrà vigore fino al 31.12.1997.
Al personale in servizio alla data odierna, verrà erogato un importo "una
tantum", corrisposto pro-quota in relazione al servizio prestato nel periodo compreso
tra il 1° luglio 1995 ed il 31 dicembre 1995 anche nei casi di rapporto di lavoro a tempo
parziale e di assenze non retribuite, nelle misure lorde sotto riportate:
Livello Importo
H .........1.497.000
G .........1.410.000
F .........1.223.000
E .........1.123.000
D .........1.060.000
C .........1.004.000
B ............811.000
A ...........624.000
Tali importi, che assolvono alla funzione prevista dalla "indennità di vacanza
contrattuale" ai sensi del Protocollo 23/7/93 risultando pertanto comprensivi di
quanto dovuto al medesimo titolo, saranno esclusi dalla retribuzione assunta a base ai
fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, mentre saranno inclusi tra quelli di
cui alla lettera g) dellart. 9 della legge n. 1450/1956 ed assoggettati a tutti i
contributi Inps ed Inail, ivi compresi quelli dovuti al Fondo di Previdenza Telefonici.
Allegato
In relazione a quanto previsto dallart. 14 del presente contratto, i lavoratori
provenienti dalle posizioni di lavoro del previgente Ccl Sip 30/6/92 verranno assegnati
alle figure professionali del Ccnl secondo quanto riportato nelle tabelle di conversione
dellassetto inquadramentale di seguito allegate.
Ritorna ai
contratti
scrivi al webmaster