Ritorna ai contratti

NORME DI RACCORDO TIM LUGLIO 2000 & LUGLIO 2001

PREMESSA:

Le prime norme di raccordo  sono state sottoscritte dai sindacati confederali di categoria il 19 Luglio 2000; a settembre hanno subito una sonora sconfitta nella tornata assembleare dove i lavoratori hanno respinto tale accordo (e con esso il contratto di settore firmato assieme a confindustria) con il 75% di voti contrari (dato relativo al gruppo Telecom).

Nonostante questo, le aziende hanno comunque applicato l'accordo; cgil-cisl-uil, anzichè far causa all'azienda per bloccare l'applicazione di un contratto fortemente respinto dai lavoratori hanno iniziato una nuova trattativa falsamente conflittuale per modificare piccoli ed insignificanti aspetti dell'accordo. 

Per dare un elemento "tangibile" della inesistente conflittualità tra azienda e sindacati confederali (e quindi nell'intento condiviso di far ingoiare la pillola ai lavoratori) potete leggere una lettera che la TIM nel gennaio del 2001 ha distribuito ai lavoratori dove descrive brevemente alcuni aspetti pratici del nuovo contratto e dove, per la prima volta, si spinge addirittura a fare pubblicità a cgil cisl uil, probabilmente cosciente anche lei che il rapporto tra lavoratori e sindacati tanto "amichevoli" non deve incrinarsi (con il pericolo di avere sbocchi verso sindacati molto meno malleabili...) leggi la lettera 

Con ciò sono arrivati a Luglio del 2001 e con la minaccia della non erogazione del premio di risultato, dopo aver fatto sbollire i lavoratori (ormai il nuovo contratto era applicato da più di 9 mesi) e con delle assemblee lampo (per non dare il tempo al dissenso di diffondersi) hanno ottenuto un modesto si dai lavoratori che ha tolto i dubbi di legittimità alla applicazione di un accordo severamente respinto dai lavoratori.

Un sincero ringraziamento a cgil cisl uil per :

  1. Aver decurtato lo stipendio mensile dei neoassunti fino al 30 %  

  2. Aver tolto la Quattordicesima a tutti sostituendola con un premio annuo di importo approssivativo pari a 2/3 dell'ultima 14a.

  3. Aver previsto l'utilizzo di contratti atipici (interinali, a termine ...) con percentuali straordinarie, fino al 35% ! ! ! ! ! ! 

  4. Aver "spostato" la parte economica in più per i vecchi assunti in un assegno ad personam non più rivalutabile (non seguirà più l'inflazione e rimarrà fermo negli anni futuri) e oggetto di grave disparità tra lavoratori addetti alle medesime mansioni.

  5. Aver "saltato" l'anno 2000 nei riconoscimenti salariali, infatti gli aumenti previsti per il 2000 sono coperti solo con una "una tantum" determinando per gli anni futuri perdite di circa 1 milione l'anno (per redditi di 40 milioni annui)

  6. Aver riconosciuto aumenti retributivi per gli anni 2001 e 2002, non solo che non recuperano l'inflazione persa in passato ma aggravano la situazione prevedendo aumenti inferiori al 2% circa/anno sugli stipendi "reali" a fronte di una inflazione che si avvia ad attestarsi al 3% e che per anni non raggiungerà un tale livello. 

  7. Aver rimandato ulteriormente gli aumenti previsti per i rimborsi trasferta e per il buono sostitutivo del pasto (scaduti il 31/12/99 !!!)

  8. Aver peggiorato la normativa di  inquadramento professionale "bruciando" moltissimi passaggi di livello automatici, lasciando la totale discrezione aziendale nell'assegnazione dei livelli professionali oltre il primo.

  9. Aver tolto 2 giorni di ferie ai neoassunti fino a 10 anni di anzianità.

  10. Aver peggiorato la normativa disciplinare, malattia, nell'uso delle ore di extrafestività (minimo 30 minuti), nella turnistica,la diminuzione degli importi degli straordinari, e altro ancora ....GRAZIE ANCORA, FEDELI COLLABORATORI DEL PADRONE ! ! .


Norme di raccordo TIM  - 19 Luglio 2000

 
PARTE 1:
file acrobat reader (pdf) - 305 Kb
 
Contenuto:
 
Orario di lavoro
Reperibilità
Giorni festivi- Riposo settimanale
Ferie
Riposo compensativo
Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno
Sistema di refezione
Trattamento di malattia
 
PARTE 2:
file acrobat reader (pdf ) - 290 Kb
 
Contenuto:
Sede di lavoro
Trasferimenti
Trasferte-Rimborso spese per lavoro fuori sede 
Classificazione professionale e inquadramento
Disposizione transitoria
 
PARTE 3:
file acrobat reader (pdf) - 181 Kb
 
Contenuto:
Tabella conversione livelli-profili professionali
Premio di risultato
Premio annuo
Sovraminimo ad personam
Aumenti periodici di anzianità
determinazione della retribuzione oraria
Una tantum
 

Norme di raccordo TIM  - 17 Luglio 2001

Contenuto:
Trattamento di malattia ed infortunio
Provvedimenti disciplinari
Orario di lavoro
Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno
Giorni festivi - riposo settimanale
Part time
Inquadramento
Buoni pasto - trasferte
 
********************

Il giorno 17 luglio 2001 

tra

 TIM Telecom Italia Mobile S.pA. 

e

 SLC/CGIL, FISTel/CISL e UILTe/UIL  

Premesso che:

 -         con accordo 19 luglio 2000 tra l’Unione degli Industriali di Roma, anche in rappresentanza dell’Azienda firmataria del presente accordo, e SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILTe-UIL si è convenuto di  dare integrale applicazione al CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, firmato il 28 giugno 2000, nei termini  indicati dal predetto accordo 19/7/2000;

 -         in pari data sono state definite, per TIM Telecom Italia Mobile, le specifiche norme di raccordo; 

-         in data 2 febbraio 2001 SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILTe-UIL hanno presentato a TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. un “Documento rivendicativo” contenente richieste di modifica ed integrazione delle predette norme di raccordo;

 -         le parti hanno svolto incontri ed approfondimenti volti ad individuare soluzioni alle divergenze manifestatesi ed al relativo contenzioso; 

a completamento degli approfondimenti previsti dalle norme di raccordo del 19 luglio 2000, ad integrazione e a parziale modifica delle relative previsioni, si conviene quanto di seguito specificato:

 A) TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO

 1.                  Con decorrenza dal 1 settembre 2001 in caso di malattia che comporti il ricovero, documentato, presso strutture ospedaliere, fermo restando quanto già previsto contrattualmente in materia di periodo di comporto, al dipendente non in prova l’Azienda corrisponderà l’intera retribuzione limitatamente ai giorni di permanenza nelle strutture medesime.

 2.                  Con decorrenza dal 1 settembre 2001 nei casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale, al dipendente non in prova l’Azienda corrisponderà l’intera retribuzione fino alla guarigione clinica, con deduzione di quanto corrisposto dall’Istituto assicuratore.

 3.                  I trattamenti economici di cui sopra non si cumulano con i corrispondenti trattamenti previsti  dall’ art. 36, comma 8, e dall’art 37, comma 3, CCNL.

 NOTA A VERBALE

 Le Parti convengono che la Commissione Welfare, istituita dall’accordo 28/3/2000 tra Telecom Italia e SLC/CGIL, FISTel/CISL e UILTE/UIL, possa identificare, nell’ambito delle competenze ivi definite, particolari patologie meritevoli di forme di specifica tutela a favore del dipendente, anche coinvolgendo gli Enti assistenziali aziendali e le loro competenze tecnico-scientifiche per i necessari interventi.

  

B) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 Le Parti convengono che la recidiva prevista dal punto 2, lettera h, art. 48 del vigente CCNL, ha effetto qualora il lavoratore incorra in una terza infrazione, di quelle previste dall’art. 47 CCNL, a condizione che nell’ambito del biennio precedente siano stati applicati due provvedimenti di sospensione pari a tre giorni ciascuno (durata massima della sospensione contrattualmente prevista).

 C) ORARIO DI LAVORO

 Con riferimento alle previsioni di cui all’art. 26, comma 2, CCNL (flessibilità tempestiva), per le ore di lavoro non coincidenti con la collocazione ordinaria, a decorrere dal 1 settembre 2001 l’Azienda corrisponderà una maggiorazione del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 30 CCNL. Tale maggiorazione assorbe quella prevista allo stesso titolo dal predetto art. 26, comma 2, CCNL e non è cumulabile con eventuali maggiorazioni spettanti ad altro titolo.

NOTA A VERBALE

 1.      Non prima di un anno dalla stipula del presente accordo e a richiesta di una delle Parti si effettuerà un incontro finalizzato ad esaminare l’andamento e le causali della c.d. “flessibilità tempestiva” nonché le modalità applicative anche al fine di monitorare la struttura delle maggiorazioni ad essa collegata.

2.      Con riferimento alle richieste sindacali, l’Azienda dichiara la propria disponibilità ad esaminare congiuntamente il tema delle modalità di flessibilità di ingresso e uscita dei dipendenti, ferme restando le esigenze organizzative dei diversi settori aziendali.

  

D) LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

 1.                  A decorrere dal 1 settembre 2001, per ciascuna ora di lavoro prestata dai lavoratori in turno ordinario nei giorni feriali nella fascia oraria prenotturna 20-22, sarà riconosciuta una maggiorazione pari al 7% della quota oraria della retribuzione mensile, non cumulabile con eventuali diversi compensi previsti dal CCNL, dalle norme di raccordo del 19 luglio 2000 o dal presente accordo. Tale maggiorazione non è utile ai fini del computo dei vari istituti contrattuali e di legge a corresponsione indiretta e differita né ai fini della determinazione della retribuzione oraria e giornaliera, in quanto già comprensiva della loro incidenza sugli istituti stessi.

 2.                  Con pari decorrenza a quella indicata nelle disposizioni contenute nel punto 1 del presente capitolo, non saranno più riconosciute le maggiorazioni di cui ai punti 1 e 2 del capitolo “Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno” delle norme di raccordo del 19 luglio 2000.

 3.                  Con decorrenza dalla retribuzione del mese di settembre 2001, al personale operante negli ambienti organizzativi indicati dalle norme di raccordo del 19/7/2000 al punto 1 del capitolo “Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno” sarà riconosciuto un assegno mensile ad personam:

-         dell’importo di lire 2.400 (duemilaquattrocento) se il numero delle ore prestate in turno dalle ore 19 alle ore 20 nel periodo 1 giugno 2000-31 maggio 2001 sia stato superiore a 40;

-         dell’importo di lire 1.600 (milleseicento) se il numero delle ore prestate in turno dalle ore 19 alle ore 20 nel periodo 1 giugno 2000-31 maggio 2001 sia stato pari o inferiore a 40.

 

E) GIORNI FESTIVI – RIPOSO SETTIMANALE

 1.                  A decorrere dalla data di stipula del presente accordo, i permessi individuali retribuiti di cui al punto 1 del capitolo “Giorni festivi – Riposo settimanale” delle norme di raccordo del 19 luglio 2000, nonchè quelli previsti in sostituzione delle festività soppresse di cui all’art. 28, comma 6, CCNL, potranno essere di norma fruiti per turni interi, semiturni ovvero per gruppi di 30 minuti.

 2.                  Le festività nazionali ed infrasettimanali, nonché la festività del Santo Patrono, non possono essere normalmente destinate quali seconde giornate di libertà per i lavoratori in turno che fruiscono di dette seconde giornate di libertà non sempre in coincidenza con il sabato. Qualora tale coincidenza si verifichi e non risulti possibile, per esigenze di servizio, lo spostamento della giornata di libertà ad altro giorno della settimana, a decorrere dal 1 gennaio 2002 per detta giornata spetterà un compenso pari a quello previsto dall’accordo interconfederale del 3.12.1954.

 3.                  In applicazione delle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 2000, n. 336, relativa al ripristino della festività nazionale del 2 giugno, e in riferimento a quanto definito dall’art.28, comma 7, CCNL e dalle norme di raccordo del 19 luglio 2000 in merito alle due ex festività del 2 giugno e 4 novembre, con decorrenza dal 1 Gennaio 2001 le ore di permesso retribuito riconosciute in ragione di anno sono complessivamente pari a 12.

Si conferma che le suddette ore saranno riconosciute in misura proporzionale nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

 F) PART TIME

 Ferme restando le previsioni di cui all’art. 18 del CCNL 28.6.2000 in tema di contratto di lavoro a tempo parziale, ad integrazione delle informazioni di cui all’art. 1 lett. D del citato Contratto Collettivo Nazionale, l’Azienda con cadenza semestrale fornirà alle OO.SS. stipulanti ed alle RSU delle sedi di Customer Service i dati concernenti l’utilizzo di personale con contratto di lavoro a tempo parziale disaggregati per funzione di appartenenza, nonché le connesse dinamiche evolutive e di passaggio a diverse durate della prestazione lavorativa.

 G) INQUADRAMENTO

 Con riferimento a quanto previsto dall’Accordo 19 luglio 2000 si precisa quanto segue:

 ·        il personale assunto al livello 3°, operante nell’ambito delle funzioni amministrative, commerciali o tecniche, trascorsi 36 mesi di effettivo servizio, potrà essere inquadrato al livello 4° previa valutazione dell’Azienda;

 ·        il personale assunto al livello 4°, che svolge attività specialistiche e/o di coordinamento operativo, trascorsi 36 mesi di effettivo servizio, potrà essere inquadrato al livello 5° previa valutazione dell’Azienda.

 Nei confronti del personale in servizio sia alla data del 19 luglio 2000 sia a quella del presente accordo che tra il 20 luglio ed il 30 settembre 2000 abbia maturato, secondo la previgente disciplina, il diritto a partecipare alle prove per la valutazione della professionalità, si prevede, a completo superamento delle precedenti previsioni in materia, una sessione di verifica entro il 31 dicembre 2001. Degli esiti di tale verifica - che sarà effettuata secondo le modalità  previste dalla presente intesa, con confermati e trasparenti criteri di equità e coerenza - sarà data informativa alle OO.SS. nazionali nel corso del mese di gennaio 2002.

 H) BUONI PASTO - TRASFERTE 

Le Parti convengono di avviare un confronto entro dicembre 2001, anche sulla base di eventuali modifiche che dovessero intervenire in materia fiscale con specifici riflessi sulle tematiche di cui al titolo, finalizzato a definire una nuova regolamentazione a completamento delle relative previsioni contrattuali. 

**********

 Con il presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che si è superato ogni motivo di controversia in ordine alle materie regolate nell’accordo 19 luglio 2000, tra l’Unione degli Industriali di Roma, in rappresentanza delle Aziende ivi citate e SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILTe-UIL, e le relative norme di raccordo definite in pari data.

 Le OO.SS. firmatarie e le loro strutture territoriali si adopereranno a che non siano promosse controversie individuali sui contenuti di detti atti.

 Per quanto non modificato nel presente accordo, si intendono espressamente confermate le disposizioni di cui all’Accordo 19 luglio 2000 e relative norme di raccordo allegate.


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