FLMU-CUB

 

 

STATUTO :

Art. 1 denominazione

Art 2          Principi generali

Art 3               Scopo

Art 4              Associati

Art 5               Organi

Art. 6                    Il congresso

Art 7     
Il comitato direttivo

Art 8               Il coordinatore

9           
Il coordinamento esecutivo

Art 10          Incompatibilità

Art. 11         Diritti degli iscritti

Art 12          Diritti dei lavoratori

Art 13             Patrimonio

Art 14            Scioglimento della federazione

Art 15   Modifiche dello statuto

Art 16            Rinvio

 

La Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti (settore telecomunicazioni) è un sindacato fondato su principi di uguaglianza, solidarietà, giustizia sociale, democrazia, pace ed ecologia.

La FLMUniti è federata alla Confederazione Unitaria di Base, il più grande sindacato di base italiano. 


Lo statuto

Art. 1- Denominazione

E’ costituita la Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti di ... e provincia con sede in ... . La Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti di ... e provincia è organismo locale della F.L.M.Uniti Italiana ed è federata alla Confederazione Unitaria di Base.
 
              Art. 2 - Principi Generali
 
La Federazione è un sindacato fondato su principi di uguaglianza, solidarietà, giustizia sociale, democrazia, autonomia, pacifici ed ecologici. I caratteri essenziali della Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti sono:
- un sindacato fortemente radicato nelle fabbriche e nella società, che fonda la sua azione, sulla contrattazione a tutti i livelli e sul conflitto come mezzo di regolazione democratica degli interessi diversi presenti nella nostra società;
- un sindacato che raccoglie in un progetto organico, fondato su principi di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia sociale le aspirazioni, i bisogni, le domande che nascono dalle istanze di base organizzate nelle fabbriche e nella società;
- un sindacato che assuma nella sua politica la differenza sessuale superando la separatezza dei mondi della produzione e della riproduzione femminile, la supremazia dell’uno sull’altro, attribuendo valore economico al lavoro riproduttivo;
- un sindacato capace di andare oltre il diritto uguale, al fine di valorizzare le differenze, realizzare effettive pari opportunità, salvaguardare le minoranze, tutelare i diritti personali indisponibili;
- un sindacato capace di porre sullo stesso piano lavoratori italiani e stranieri (intra ed extracomunitari) per garantire a tutti eguali diritti;
- un sindacato che faccia propria la battaglia dei soggetti deboli, socialmente e fisicamente svantaggiati battendosi per la loro integrazione lavorativa e sociale;
- un sindacato autonomo dai partiti, dai padroni e dallo stato. Autonomia che va realizzata attraverso forti contenuti progettuali, contrastando ogni subalternità politica e culturale attraverso un saldo riferimento ai valori di uguaglianza e solidarietà storicamente espressi dal movimento operaio;
- un sindacato che si batte per consistenti riduzioni dell’orario di lavoro, che si propone contro la disoccupazione e per l’emancipazione, la ridistribuzione fra tutti del lavoro esistente e necessario, che ritiene già matura la condizione per puntare ad un orario di lavoro di 30 ore settimanali;
- un sindacato in cui i lavoratori contino nelle decisioni, che sia vicino alle fabbriche, organizzato su base federativa per evitare che i centri decisionali nazionali prevarichino le istanze di base e periferiche del sindacato;
- un sindacato che opera per un ambiente vivibile dentro e fuori le fabbriche, contro il degrado ambientale e sociale. Impegnato per una riconversione ecologica della produzione e dell’economia e per affermare un modello di sviluppo diverso dall’attuale;
- un sindacato impegnato su un terreno di un nuovo internazionalismo che superi i "vecchi blocchi" economici e militari e che affermi una nuova fase di pace e disarmo, anche attraverso la riconversione dell’industria bellica.
- un sindacato a fianco dei lavoratori in tutto il mondo e dei popoli in lotta per l’autodeterminazione.

Art. 3- Scopo

La Federazione organizza, rappresenta e tutela i diritti dei lavoratori dipendenti da aziende metalmeccaniche, di telecomunicazioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, di servizio operanti per le stesse.
In particolare la Federazione con la piena partecipazione dei lavoratori:
- stipula contratti ed accordi collettivi di lavoro con le controparti;
- studia ed elabora le linee per la soluzione dei problemi economici e sociali;
- tende a realizzare la piena partecipazione dei lavoratori alla formazione professionale, alla gestione del collocamento ed alla tutela previdenziale ed assistenziale dei lavoratori;
- promuove e coordina la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro, mediante interventi di politica organizzativa;
- promuove le iniziative idonee per lo sviluppo dell’attività formativa degli iscritti e dei quadri dirigenti;
- la Federazione non ha fini di lucro ed è indipendente da ogni forza politica, dal padronato e dai governi;
- esercita tutte le funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni.

Art. 4- Associati

La Federazione ha come soci i lavoratori dipendenti da aziende metalmeccaniche, di telecomunicazioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, di servizi operanti per le stesse di ... e provincia, in regola con il versamento della quota associativa.
Art. 5- Organi
Sono organi della Federazione:
- il Congresso
- il Comitato Direttivo
- il Coordinamento Esecutivo
Le decisioni vengono assunte, salvo quando diversamente stabilito, a maggioranza. Le deliberazioni degli organismi sono valide qualora si realizzi la presenza del 50%+1 degli aventi diritto.
Il Comitato Direttivo è composto per almeno l’80% da lavoratori.
 
Art. 6- Il Congresso
 
Il Congresso è il massimo organo deliberante e si riunisce ogni tre anni.
La convocazione straordinaria del congresso può essere richiesta dal Comitato Direttivo a maggioranza di 2/3 nonché dal 15% degli iscritti.
L’ordine del giorno del congresso è fissato dal Comitato Direttivo e deve essere reso noto almeno tre mesi prima dalla data di convocazione. Se il congresso straordinario è richiesto dagli iscritti il Comitato Direttivo deve fissare entro trenta giorni la data del congresso (fermo restando quanto indicato dal paragrafo precedente) e deve inserire nell’ordine del giorno quanto richiesto dal testo di raccolta delle firme.
Il Congresso fissa l’indirizzo generale della Federazione.
La definizione delle proposte per il rinnovo di contratto nazionale di lavoro e delle altre trattative generali avverrà con l’effettuazione di un’assemblea convocata dal Comitato Direttivo con delegati eletti in base alle regole congressuali.
 
Art. 7- Il comitato direttivo
 
Il Comitato Direttivo è l’organo deliberante della Federazione tra un congresso e l’altro. Il Comitato Direttivo provvede a:
- convocare il congresso della Federazione;
- definire gli indirizzi generali, sindacali e organizzativi della Federazione;
- emanare il regolamento per l’attuazione dello Statuto della Federazione;
- fissare le norme sul tesseramento.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Coordinamento Esecutivo almeno quattro volte l’anno. in via straordinaria può essere convocato da una richiesta di 1/3 dei membri del Direttivo o dalla maggioranza del Coordinamento Esecutivo.
In caso di urgenza può essere convocato dal Coordinatore. I membri del Direttivo vengono eletti dal congresso nella misura del 60%, per il 40% vengono eletti direttamente dai precongressi di fabbrica, lega o zona.
 
Art. 8 - Il Coordinatore
 
Il Comitato Direttivo elegge tra i propri componenti il Coordinatore e dura in carica 1 anno e 1/2.
Al Coordinatore spetta la rappresentanza legale.
 
Art. 9 - Il Coordinamento Esecutivo
 
Il Coordinamento Esecutivo prende le iniziative e le misure necessarie per la normale attività della Federazione e per il suo funzionamento in armonia con le decisioni prese dal Comitato Direttivo.
Traduce in indirizzi operativi le politiche generali, contrattuali, organizzative e amministrative fissate dal Comitato Direttivo.
Opera affinché l’insieme della Federazione sia adeguatamente informata delle varie iniziative e attività.
Il Coordinamento Esecutivo è composto: dal Coordinatore, da componenti eletti dal Comitato Direttivo, almeno 2/3 dei quali devono essere lavoratori.
Convoca il Comitato Direttivo e ne fissa l’ordine del giorno.
Il Coordinamento Esecutivo si articolerà in commissioni operative fissate da Direttivo. Il Coordinamento Esecutivo è convocato dal Coordinatore in sessione plenaria di norma una volta al mese o su richiesta di 2/3 dei suoi componenti.
Il Coordinamento Esecutivo rimane in carica un anno, dopodiché il Comitato Direttivo provvederà al suo rinnovo con almeno il 50% di rotazione, comunque ogni componente del Coordinamento Esecutivo non deve rimanere in carica più di 2 anni consecutivi.
 
Art. 10 - Incompatibilità
 
E’ incompatibile la carica di componente di organismi direttivi ed esecutivi della Federazione con incarichi pubblici elettivi e/o con incarichi direttivi ed esecutivi di partito.
 
Art. 11 - Diritti degli iscritti
 
I lavoratori iscritti alla Federazione hanno i seguenti diritti:
- partecipare alle elezioni degli organismi dirigenti e alla formazione delle deliberazioni della Federazione;
- essere periodicamente informati dell’attività politica ed organizzativa della Federazione;
- contribuire alla elaborazione delle scelte e nell’assunzione delle decisioni a tutti i livelli a partire dal livello aziendale;
- essere messi a conoscenza delle diverse opinioni presenti nella Federazione in merito ai temi di volta in volta in discussione, attraverso appositi strumenti;
- partecipare alle riunioni sindacali;
- partecipare attivamente agli scioperi e ad ogni manifestazione sindacale.
 
Art. 12 - Diritti dei lavoratori
 
La Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti è impegnata a realizzare il diritto di tutti i lavoratori ad eleggere con voto segreto i propri rappresentanti sindacali aziendali, da parte sua la F.L.M.Uniti si impegna a nominare suoi rappresentanti sindacali aziendali solo delegati eletti dai lavoratori.
Ai rappresentanti sindacali aziendali va’ riconosciuta la piena titolarità della contrattazione aziendale. La F.L.M.Uniti intende operare affinché sia riconosciuto ai lavoratori il diritto a decidere sulle piattaforme rivendicative, sugli accordi sindacali e sulla nomina delle delegazioni alle trattative.
 
Art. 13 - Patrimonio
 
Le entrate ordinarie della Federazione sono costituite dalle quote-tessera e contributi secondo la quantità e le modalità definite dal Comitato Direttivo.
La gestione amministrativa è di competenza del Coordinamento Esecutivo, che può nominare un tesoriere.
Il patrimonio della Federazione è costituito da contributi dei soci e da tutti i beni mobili e immobili da essi acquisiti o ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa.
I singoli soci o gruppi di associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e patrimoniale.
Il Coordinamento Esecutivo sottoporrà all’approvazione del Comitato Direttivo, di norma entro il primo quadrimestre, i bilanci. E’ inoltre prevista una presentazione al Comitato Direttivo di un consuntivo sintetico del bilancio del primo semestre.
 
Art. 14 - Scioglimento della Federazione
 
Lo scioglimento della Federazione può essere deciso dal congresso a maggioranza dei 2/3.
In caso di scioglimento il congresso delibera la destinazione e l’impiego del patrimonio della Federazione.
 
Art. 15 - Modifiche dello Statuto
 
Lo statuto può essere modificato con delibera del congresso espressa con la maggioranza dei 2/3.
 
Art. 16 - Rinvio
 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme contenute nel regolamento di attuazione dello Statuto ed in mancanza alle norme del Codice Civile.

 


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