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STATUTO :
Art. 1 denominazione
Art 2 Principi generali
Art 3
Scopo
Art 4
Associati
Art 5
Organi
Art. 6
Il congresso
- Art 7
- Il comitato direttivo
Art 8
Il coordinatore
- 9
- Il coordinamento esecutivo
Art 10 Incompatibilità
Art. 11
Diritti degli iscritti
Art 12 Diritti dei lavoratori
Art 13
Patrimonio
Art 14
Scioglimento
della federazione
Art 15 Modifiche dello statuto
Art 16
Rinvio
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La Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti (settore telecomunicazioni) è un sindacato
fondato su principi di uguaglianza, solidarietà, giustizia sociale, democrazia, pace ed
ecologia.
La FLMUniti è federata alla Confederazione Unitaria di Base, il più
grande sindacato di base italiano.
Lo statuto
Art. 1- Denominazione
E costituita la Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti di
... e provincia con sede in ... . La Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti di ... e
provincia è organismo locale della F.L.M.Uniti Italiana ed è federata alla
Confederazione Unitaria di Base.
Art. 2 -
Principi Generali
La Federazione è un sindacato fondato
su principi di uguaglianza, solidarietà, giustizia sociale, democrazia, autonomia,
pacifici ed ecologici. I caratteri essenziali della Federazione Lavoratori
Metalmeccanici Uniti sono:
- un sindacato fortemente radicato nelle fabbriche e nella società,
che fonda la sua azione, sulla contrattazione a tutti i livelli e sul conflitto come mezzo
di regolazione democratica degli interessi diversi presenti nella nostra
società;
- un sindacato che raccoglie in un progetto organico, fondato su
principi di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia sociale le aspirazioni, i bisogni,
le domande che nascono dalle istanze di base organizzate nelle fabbriche e nella
società;
- un sindacato che assuma nella sua politica la differenza sessuale
superando la separatezza dei mondi della produzione e della riproduzione femminile, la
supremazia delluno sullaltro, attribuendo valore economico al lavoro
riproduttivo;
- un sindacato capace di andare oltre il diritto uguale, al fine di
valorizzare le differenze, realizzare effettive pari opportunità, salvaguardare le
minoranze, tutelare i diritti personali indisponibili;
- un sindacato capace di porre sullo stesso piano lavoratori italiani
e stranieri (intra ed extracomunitari) per garantire a tutti eguali
diritti;
- un sindacato che faccia propria la battaglia dei soggetti deboli,
socialmente e fisicamente svantaggiati battendosi per la loro integrazione lavorativa e
sociale;
- un sindacato autonomo dai partiti,
dai padroni e dallo stato. Autonomia che va realizzata attraverso forti
contenuti progettuali, contrastando ogni subalternità politica e culturale attraverso un
saldo riferimento ai valori di uguaglianza e solidarietà storicamente espressi dal
movimento operaio;
- un sindacato che si batte per consistenti riduzioni
dellorario di lavoro, che si propone contro la disoccupazione
e per lemancipazione, la ridistribuzione fra tutti del lavoro esistente e
necessario, che ritiene già matura la condizione per puntare ad un orario di lavoro di 30
ore settimanali;
- un sindacato in cui i lavoratori contino nelle decisioni,
che sia vicino alle fabbriche, organizzato su base federativa per evitare che i centri
decisionali nazionali prevarichino le istanze di base e periferiche del
sindacato;
- un sindacato che opera per un ambiente vivibile dentro
e fuori le fabbriche, contro il degrado ambientale e sociale. Impegnato per una
riconversione ecologica della produzione e delleconomia e per affermare un modello
di sviluppo diverso dallattuale;
- un sindacato impegnato su un terreno di un nuovo internazionalismo
che superi i "vecchi blocchi" economici e militari e che affermi una nuova fase
di pace e disarmo, anche attraverso la riconversione dellindustria
bellica.
- un sindacato a fianco dei lavoratori in tutto il mondo e
dei popoli in lotta per lautodeterminazione.
Art. 3- Scopo
- La Federazione organizza, rappresenta e tutela i diritti dei lavoratori dipendenti da
aziende metalmeccaniche, di telecomunicazioni, produzione e distribuzione di energia
elettrica, di servizio operanti per le stesse.
- In particolare la Federazione con la piena partecipazione dei lavoratori:
- - stipula contratti ed accordi collettivi di lavoro con le controparti;
- - studia ed elabora le linee per la soluzione dei problemi economici e sociali;
- - tende a realizzare la piena partecipazione dei lavoratori alla formazione
professionale, alla gestione del collocamento ed alla tutela previdenziale ed
assistenziale dei lavoratori;
- - promuove e coordina la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi in ogni
ambiente di lavoro, mediante interventi di politica organizzativa;
- - promuove le iniziative idonee per lo sviluppo dellattività formativa degli
iscritti e dei quadri dirigenti;
- - la Federazione non ha fini di lucro ed
è indipendente da ogni forza politica, dal padronato e dai governi;
- - esercita tutte le funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi,
regolamenti, statuti e disposizioni.
Art. 4-
Associati
- La Federazione ha come soci i lavoratori dipendenti da aziende metalmeccaniche, di
telecomunicazioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, di servizi operanti
per le stesse di ... e provincia, in regola con il versamento della quota
associativa.
- Art. 5- Organi
- Sono organi della Federazione:
- - il Congresso
- - il Comitato Direttivo
- - il Coordinamento Esecutivo
- Le decisioni vengono assunte, salvo quando diversamente stabilito, a maggioranza. Le
deliberazioni degli organismi sono valide qualora si realizzi la presenza del 50%+1 degli
aventi diritto.
- Il Comitato Direttivo è composto per almeno l80% da
lavoratori.
-
- Art. 6- Il Congresso
-
- Il Congresso è il massimo organo deliberante e si riunisce ogni tre
anni.
- La convocazione straordinaria del congresso può essere richiesta dal
Comitato Direttivo a maggioranza di 2/3 nonché dal 15% degli iscritti.
- Lordine del giorno del congresso è fissato dal Comitato Direttivo e
deve essere reso noto almeno tre mesi prima dalla data di convocazione. Se il congresso
straordinario è richiesto dagli iscritti il Comitato Direttivo deve fissare entro trenta
giorni la data del congresso (fermo restando quanto indicato dal paragrafo precedente) e
deve inserire nellordine del giorno quanto richiesto dal testo di raccolta delle
firme.
- Il Congresso fissa lindirizzo generale della
Federazione.
- La definizione delle proposte per il rinnovo di contratto nazionale di
lavoro e delle altre trattative generali avverrà con leffettuazione di
unassemblea convocata dal Comitato Direttivo con delegati eletti in base alle regole
congressuali.
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Art. 7- Il comitato direttivo
-
- Il Comitato Direttivo è lorgano deliberante della Federazione tra
un congresso e laltro. Il Comitato Direttivo provvede a:
- - convocare il congresso della Federazione;
- - definire gli indirizzi generali, sindacali e organizzativi della
Federazione;
- - emanare il regolamento per lattuazione dello Statuto della
Federazione;
- - fissare le norme sul tesseramento.
- Il Comitato Direttivo è convocato dal Coordinamento Esecutivo almeno
quattro volte lanno. in via straordinaria può essere convocato da una richiesta di
1/3 dei membri del Direttivo o dalla maggioranza del Coordinamento
Esecutivo.
- In caso di urgenza può essere convocato dal Coordinatore. I membri del
Direttivo vengono eletti dal congresso nella misura del 60%, per il 40% vengono eletti
direttamente dai precongressi di fabbrica, lega o zona.
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- Art. 8 - Il Coordinatore
-
- Il Comitato Direttivo elegge tra i propri componenti il Coordinatore e
dura in carica 1 anno e 1/2.
- Al Coordinatore spetta la rappresentanza legale.
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- Art. 9 - Il Coordinamento Esecutivo
-
- Il Coordinamento Esecutivo prende le iniziative e le misure necessarie per
la normale attività della Federazione e per il suo funzionamento in armonia con le
decisioni prese dal Comitato Direttivo.
- Traduce in indirizzi operativi le politiche generali, contrattuali,
organizzative e amministrative fissate dal Comitato Direttivo.
- Opera affinché linsieme della Federazione sia adeguatamente
informata delle varie iniziative e attività.
- Il Coordinamento Esecutivo è composto: dal Coordinatore, da componenti
eletti dal Comitato Direttivo, almeno 2/3 dei quali devono essere
lavoratori.
- Convoca il Comitato Direttivo e ne fissa lordine del
giorno.
- Il Coordinamento Esecutivo si articolerà in commissioni operative fissate
da Direttivo. Il Coordinamento Esecutivo è convocato dal Coordinatore in sessione
plenaria di norma una volta al mese o su richiesta di 2/3 dei suoi
componenti.
- Il Coordinamento Esecutivo rimane in carica un anno, dopodiché il
Comitato Direttivo provvederà al suo rinnovo con almeno il 50% di rotazione, comunque
ogni componente del Coordinamento Esecutivo non deve rimanere in carica più di 2 anni
consecutivi.
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- Art. 10 - Incompatibilità
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- E incompatibile la carica di componente di organismi direttivi ed
esecutivi della Federazione con incarichi pubblici elettivi e/o con incarichi direttivi ed
esecutivi di partito.
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- Art. 11 - Diritti degli iscritti
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- I lavoratori iscritti alla Federazione hanno i seguenti
diritti:
- - partecipare alle elezioni degli organismi dirigenti e alla formazione
delle deliberazioni della Federazione;
- - essere periodicamente informati dellattività politica ed
organizzativa della Federazione;
- - contribuire alla elaborazione delle scelte e nellassunzione delle
decisioni a tutti i livelli a partire dal livello aziendale;
- - essere messi a conoscenza delle diverse opinioni presenti nella
Federazione in merito ai temi di volta in volta in discussione, attraverso appositi
strumenti;
- - partecipare alle riunioni sindacali;
- - partecipare attivamente agli scioperi e ad ogni manifestazione
sindacale.
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- Art. 12 - Diritti dei lavoratori
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- La Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti è impegnata a realizzare
il diritto di tutti i lavoratori ad eleggere con voto segreto i propri rappresentanti
sindacali aziendali, da parte sua la F.L.M.Uniti si impegna a nominare suoi rappresentanti
sindacali aziendali solo delegati eletti dai lavoratori.
- Ai rappresentanti sindacali aziendali va riconosciuta la piena
titolarità della contrattazione aziendale. La F.L.M.Uniti intende operare affinché sia
riconosciuto ai lavoratori il diritto a decidere sulle piattaforme rivendicative, sugli
accordi sindacali e sulla nomina delle delegazioni alle trattative.
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- Art. 13 - Patrimonio
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- Le entrate ordinarie della Federazione sono costituite dalle quote-tessera
e contributi secondo la quantità e le modalità definite dal Comitato
Direttivo.
- La gestione amministrativa è di competenza del Coordinamento Esecutivo,
che può nominare un tesoriere.
- Il patrimonio della Federazione è costituito da contributi dei soci e da
tutti i beni mobili e immobili da essi acquisiti o ad essa pervenuti per qualsiasi titolo
o causa.
- I singoli soci o gruppi di associati non possono chiedere la divisione del
fondo comune e patrimoniale.
- Il Coordinamento Esecutivo sottoporrà allapprovazione del Comitato
Direttivo, di norma entro il primo quadrimestre, i bilanci. E inoltre prevista una
presentazione al Comitato Direttivo di un consuntivo sintetico del bilancio del primo
semestre.
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- Art. 14 - Scioglimento della Federazione
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- Lo scioglimento della Federazione può essere deciso dal congresso a
maggioranza dei 2/3.
- In caso di scioglimento il congresso delibera la destinazione e
limpiego del patrimonio della Federazione.
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- Art. 15 - Modifiche dello Statuto
-
- Lo statuto può essere modificato con delibera del congresso espressa con
la maggioranza dei 2/3.
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- Art. 16 - Rinvio
-
- Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si
rinvia alle norme contenute nel regolamento di attuazione dello Statuto ed in mancanza
alle norme del Codice Civile.
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